Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13919 del 27/02/2018

Penale Ord. Sez. 7 Num. 13919 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: RECCHIONE SANDRA

ORDINANZA

sui ricorsi proposti da:
S.S.
V.V.
F.F.

avverso la sentenza del 18/05/2015 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

Data Udienza: 27/02/2018

1.La Corte di appello di Bari condannava gli imputati alle pene di giustizia per il reato di
truffa.

2. Ricorreva il difensore deducendo:
2.1. vizio di legge e di motivazione in reiazione all’accertamento di responsabilità. Si tratta di
ricorso inammissibile in quanto generico. Secondo l’orientamento della Corte di cassazione, che
il Collegio condivide, «per l’appello, come per ogni altro gravame, il combinato disposto degli

inammissibilità dell’impugnazione in caso di genericità dei relativi motivi. Per escludere tale
patologia è necessario che l’atto individui il “punto” che intende devolvere alla cognizione del
giudice di appello, enucleandolo con puntuale riferimento alla motivazione della sentenza
impugnata, e specificando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che l’oggetto della
diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame» (Cass. Sez. 6^ sent. 13261 del
6.2.2003, dep. 25.3.2003, rv 227195; Cass. sez. 4, n. 40243 del 30/09/2008, Rv. 241477; Cass.
sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, Rv. 248037, Cass. sez. 6, n. 800 06/12/2011, dep. 2012, Rv.
251528). Peraltro, in materia, le sezioni unite della Corte di cassazione hanno stabilito che l’
appello, al pari dei ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi
quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni
di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere
di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le
predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Cass. sez. un n. 8825 del
27/10/2016 Rv. 268822)

3.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen.,
la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore
della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 2000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno ai versamento della somma di 2000 euro alla Cassa delle ammende
Cosi deciso in Roma il 27 febbraio 2018

art. 581 comma primo lett. c) e 591 comma primo lett. c) del codice di rito comporta la

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