Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13913 del 11/12/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 13913 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Barbisotti Domenico, nato a Soresina il 10.5.1966

Data Udienza: 11/12/2013

Brugali Matteo nato a Brescia il 9.5.1980
Lanfranchi Giuseppe nato a Cremona il 12.6.1948
Mariani Enrico nato a Crema il 22.10.1976
Canoni Nicola nato a Milano il 25.6.1984
Di Giorgio Fulvio nato a Roma il 11.5.1968
Meloni Michele nato a Brescia il 12.10.1981
agetto=Rieettedeztutter

Cugnaschi Marina nata a Lecco il 23.4.1965

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Mannella Espedito Gennaro nato a Paderno Dugnano il 25.4.1968
Rago Rocco nato a Guardia Perticara il 29.12.1959
Asciutti Simona nata a Maglie il 23 .10.1970
Boni Federico nato a Milano il 14.10.1982
avverso la sentenza n.3341/2012 della Corte d’appello di Brescia, I sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Giulio
Romano , che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza indicata in epigrafe , la Corte di appello di Brescia, confermava
la sentenza del Tribunale di Crema , in data 28.5.2010 , che aveva riconosciuto,
fatta eccezione per Boni Federico, a tutti gli imputati le attenuanti generiche
prevalenti sulle contestate aggravanti ,condannandoli alla pena di mesi due di
reclusione, e Boni alla pena di mesi otto di reclusione , per il reato di seguito
indicato:
Reato p. e p. dagli artt. 110 e 635, 2 comma, n. 3) anche in relazione al n. 7 dell’art. 625
cod.pen., perché, in concorso tra di loro e con altre persone allo stato non identificate in
quanto totalmente travisate, con bastoni e spranghe di ferro, agendo ciascuno con una
finalità unitaria con la consapevolezza del ruolo svolto dagli altri e con la volontà di agire in
comune, compattandosi al momento opportuno per impedire di volta in volta
l’identificazione dell’autore materiale, danneggiavano le telecamere poste a sorveglianza del
Comune di Crema, i vetri della sede del Partito Forza Italia sito in Via XX Settembre, i vetri,
la cassetta della posta ed il citofono della sede del Partito Lega Nord di Via XX Settembre, la
vetrata del negozio di abbigliamento denominato “Immagine’*, la telecamera posta a
sorveglianza dell’associazione ARAL di Crema in Via Kennedy, la telecamera esterna
all’abitazione di GUARNERI Ermanno e la vetrina dell’agenzia immobiliare Studio Casa di
Via Kennedy. Con l’aggravante di aver commesso il fatto su edifici pubblici o destinati ad
uso pubblico o su cose esposte per necessità o consuetudine alla pubblica fede. Con la
recidiva ex art.99 cod.pen. per Boni Federico, Rago Rocco,Mannella Espedito Gennaro e
Canoni Nicola. In Crema (CR), il 3 agosto 2005.
1.1 Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso l’avvocato Mirko Mazzali , con
unico ricorso, per Brugali, Cugnaschi, Espedito Mannella, Rago, Asciutti; l’avvocato
Franco Rossi Galante per Boni e tutti gli altri imputati personalmente, con separati
ricorsi aventi lo stesso contenuto, chiedendo l’annullamento della sentenza e
deducendo a motivo:

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Avvocato Mazzali
Lamenta il vizio della motivazione in punto di sussistenza dell’aggravante di cui
all’art.625 n.7 cod.pen. ed in punto di sussistenza della fattispecie concorsuale;
Avvocato Rossi Galante
Lamenta la violazione dell’art.178 lett.c) cod.proc.pen. per non essere stato disposto

il rinvio dell’udienza di appello del 17.12.2012, in ragione del legittimo
impedimento del difensore , impegnato contemporaneamente anche in altre
udienze ,in altro Tribunale; la violazione dell’art.606 co 1 lett. d) cod.proc.pen. per
la mancata rinnovazione del dibattimento al fine di verificare la chiarezza del
fotogramma utilizzato per l’identificazione di Boni, prova da ritenersi decisiva ; la
violazione dell’art.606 co 1 lett.b ed e cod.proc.pen. in relazione al concorso di
persone nel reato; la violazione dell’art.606 co 1 lett.b) cod.proc.pen.per essere stata
riconosciuta la recidiva anche in assenza di una formale contestazione;
Di Giorgio, Meloni, Lanfranchi, Mariani, Barbisotti, Canoni ;
Lamentano il vizio di motivazione in punto di sussistenza dell’ipotesi concorsuale
e di corretta analisi ed interpretazione del filmato riguardante l’azione del
danneggiamento delle telecamere di sicurezza del Comune.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.Tutti i ricorsi sono manifestamente infondati e devono essere dichiarati
inammissibili.
2.1 Un punto di censura comune a tutti i ricorsi, riguarda la motivazione del
concorso di persona nel reato, che si afferma essere fallace perché l’azione di
compattarsi del gruppo di manifestanti é tipica di ogni manifestazione di analogo
genere e perché il ragionamento seguito dalla Corte territoriale finisce per attribuire
l’intenzionalità del danneggiamento, fatto atipico di quel contesto, anche a chi era
semplicemente presente alla manifestazione.
2.2 La Corte territoriale, in merito all’analoga censura proposta in appello, ha
evidenziato ,con concreti riferimenti alle acquisizioni probatorie, che il corteo era
composto da un numero contenuto di soggetti , tutti ,tra di loro, conoscenti e assai
coeso; che, nello striscione di apertura, era evidenziata l’intenzione di rispondere
colpo su colpo alle provocazioni subite dal gruppo ,la sera precedente, con il
danneggiamento del loro circolo; che la volontarietà della condotta di
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it

danneggiamento emergeva evidente dalla prova dichiarativa del teste Brogna” che

dimostra come vi fosse consapevolezza in quelle singole volontà, che volevano
muoversi in modo perfettamente sincronizzato tra loro, di consentire ,compattandosi ,il
travisamento, l’armamento, la fuoriuscita di chi andava a colpire ed il suo ritorno in
seno al gruppo con ciò facendo ognuno la propria parte per la riuscita dello scopo di
colpire l’obbiettivo.( pag.7)”.

2.3 Le argomentazioni della Corte, che, in modo inammissibile, sono totalmente
pretermesse nei ricorsi, motivano compiutamente ed in linea con la giurisprudenza
di questa Corte, sul concorso ) dimostrando con logica correlazione che ciascuno
degli imputati agì per una finalità unitaria, con la consapevolezza del ruolo svolto
dagli altri e con la volontà di partecipare all’azione comune e tanto basta alla
compiuta individuazione della fattispecie del concorso .(rv 225934;rv 230009; rv
254735;rv 253984).1 motivi di ricorso sono,pertanto, inammissibili
2.4 Del pari inammissibile é la censura relativa all’aggravante dell’art.625 n.7
cod.pen. perché il ricorrente non deduce, comprovatamente ,di aver proposto tale
censura nel grado di giudizio precedente, il che ,a norma dell’art.606 n.3
cod.proc.pen., ne preclude l’esame in questa sede (n. 2176 del 1993, rv. 196414;
n. 40240 del 2006, rv. 235504).
2.5 Inammissibile è anche il motivo di ricorso relativo al legittimo impedimento
prospettato dall’avv. Rossi Galante. La Corte di merito, infatti, ha rigettato l’istanza
di rinvio dell’udienza facendo riferimento alla mancata nomina di un sostituto
processuale ,cosi rifacendosi alla giurisprudenza costante di questa Corte, secondo
la quale la richiesta di differimento dell’udienza per un concomitante impegno
professionale del difensore deve essere corredata anche dalla giustificazione della
mancata nomina di un sostituto, come è desumibile, oltreché da ragioni d’ordine
sistematico, dall’ultimo periodo dell’art. 420 ter comma quinto cod.proc.pen.(
sentenza n.44883 del 2007 ; 44299 del 2008 rv 241571 ) sicchè é onere del
difensore che presenta istanza di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento dare
giustificazione della mancata nomina di un sostituto (sentenza n.26408 del 2013
Rv.256294).La decisione della Corte territoriale non é ,perciò, censurabile
,incombendo sul difensore l’onere di dimostrare l’impossibilità di avvalersi di un
sostituto, tanto più che, come lo stesso ammette, altri legali sono domiciliati presso
il suo studio.
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f

2.6 Manifestamente infondati sono anche gli ulteriori motivi del ricorso Boni: quello
relativo alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale perché la motivazione con
la quale la Corte territoriale ha respinto l’istanza non merita censure. La Corte
territoriale, infatti, ha valutato che il fotogramma é assai chiaro “… proprio in

relazione all’illuminazione artificiale che illumina ,quantomeno come se fosse giorno, i
partecipanti al corteo, illuminazione resa ancora più evidente dal contrasto con lo

sfondo scuro del fotogramma stesso…” (pag.8). Va anche ricordato che questa Corte
ha già affermato che il giudice d’appello ha l’obbligo di disporre la rinnovazione del
dibattimento solo quando la richiesta della parte sia riconducibile alla violazione del
diritto alla prova, non esercitato non per inerzia colpevole, ma per forza maggiore o
per la sopravvenienza della prova dopo il giudizio o quando la sua ammissione sia
stata irragionevolmente negata dal giudice di primo grado. In tutti gli altri casi la
rinnovazione del dibattimento è rimessa al potere discrezionale del giudice, il quale
è tenuto a dar conto delle ragioni del rifiuto quanto meno in modo indiretto,
dimostrando in positivo la sufficiente consistenza e la assorbente concludenza delle
prove già acquisite.( Sentenza n. 45739 del 2003 Rv. 226977).
Manifestamente infondato é anche il motivo di ricorso relativo alla recidiva perché
quest’ultima, come emerge dall’intestazione della sentenza di prime cure e dalla
motivazione della stessa, risulta correttamente contestata e motivata , sicché non é
agevole comprendere il contenuto della doglianza a causa della genericità del
motivo.
Inammissibile è, infine ,per i ricorsi Carioni,Barbisotti, Lanfranchi,Meloni,Di
Giorgio, Mariani, la censura relativa alla motivazione dell’episodio del
danneggiamento delle telecamere del Municipio di Crema. Anche a non voler
considerare la genericità del motivo , che non distingue tra i diversi vizi della
motivazione e li attribuisce indistintamente all’argomentare della Corte senza
specificarne i profili, rimane il fatto che la censura è volta ad accreditare una
diversa valutazione del documento cinematografico , acquisito al materiale
probatorio , valutazione che sicuramente esula dal giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa
delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale

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li

nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo
determinare in euro 1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
ammende.
Così deci o in I im. l’ 11 dicembre 2013

processuali e al versamento della somma di curo mille ,ciascuno, alla Cassa delle

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