Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13911 del 21/02/2014
Penale Sent. Sez. 4 Num. 13911 Anno 2014
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: MARINELLI FELICETTA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VECELOQUE PRESELOQUE ORGENIA N. IL 12/02/1975
avverso l’ordinanza n. 1397/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
26/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;
lettel-seetite- le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 21/02/2014
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Ritenuto in fatto
Veceloque Preseloque Orgenia- giudicata responsabile
del reato di cui agli articoli 56, 624 e 625 n.7 c.p.
con sentenza del 19.11.2010 del Tribunale di Milanoha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza
emessa in data 26.02.2013 con la quale la Corte di
dell’appello da lei proposto per genericità ed
aspecificità dei motivi relativi al mancato giudizio
di prevalenza delle concesse circostanze attenuanti
generiche in violazione dell’art.581 lett.c) c.p.p..
Avverso tale ordinanza proponeva ricorso in cassazione
Veceloque
Preseloque
Orgenia,
chiedendone
l’annullamento per violazione di legge in relazione
agli articoli 571, 581 e 591 c.p.p., in quanto, a suo
avviso, i motivi di appello erano specifici, dal
momento che si faceva riferimento allo stato di
incensuratezza dell’imputata e alla sua giovane età.
Considerato in diritto
Il ricorso
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infondato, in quanto correttamente la
Corte territoriale ha dichiarato l’inammissibilità
dell’appello, in considerazione della aspecificità dei
motivi, che non hanno messo il giudice di secondo
grado in condizione di individuare le effettive
doglianze della ricorrente a fronte delle argomentate
ragioni poste a fondamento della decisione impugnata
in relazione al giudizio di equivalenza tra le
concesse attenuanti generiche e le aggravanti
contestate.
Le stesse critiche merita l’odierno ricorso in
considerazione della genericità e ripetitività dei
motivi che non indicano le ragioni specifiche di
appello di Milano aveva dichiarato l’inammissibilità
doglianza in relazione ai punti della ordinanza
impugnatiew.
Il
ricorso
deve
pertanto
essere
dichiarato
inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in
favore della cassa delle ammende.
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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la
ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2014.
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