Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1391 del 06/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 1391 Anno 2016
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TRAZZI MIRCO N. IL 17/02/1956
avverso la sentenza n. 2744/2004 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 19/11/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vkiak,
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 06/11/2015

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la corte di appello di Bologna ha confermato la
sentenza emessa dal tribunale della medesima città in data 20/4/2004,
appellata dell’odierno imputato Trazzi Mirco, di condanna per il delitto d
estorsione.
Contro detta pronunzia ricorre l’imputato chiedendone l’annullamento: giacché
la corte territoriale avrebbe reso una motivazione illogica sulla penale

responsabilità e sulla qualificazione del fatto, non avendo ritenuto integrata
l’ipotesi di reato di cui all’art. 393 cod.pen., il che avrebbe dovuto determinare
anche la declaratoria di estinzione di tale reato per intervenuta prescrizione.
Con memoria difensiva depositata in data 30.10.15 tali argomenti e moti sono
fatti oggetto di ulteriore approfondimento
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Del tutto logicamente i giudici del merito hanno motivato la propria decisione
sulla integrazione della fattispecie delittuosa contestata per come ampiamente
esposto a p. 2 della motivazione della sentenza impugnata, dove si evidenzia
l’insussistenza di ragioni astrattamente prospettabili a fondamento della
richiesta di denaro, che pertanto è configurata come di natura estorsiva.
La critica del ricorrente, piuttosto che evidenziare manifeste illogicità della
motivazione, afferma la diversità dei fatti ivi considerati, sollecitando questa
corte a un inammissibile giudizio di merito sul punto (senza peraltro che il
ricorso si presenti al riguardo connotato dall’indispensabile requisito della
specificità, attesa la genericità della critica svolta con riguardo agli stessi fatti
su cui essa si fonda).
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della
Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle
ammende.

Roma, li 6.11.2015

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
SECONDA SEZIONE PENALE
IL

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6 GEN 20

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