Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13908 del 21/02/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 13908 Anno 2014
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PIACENTE GIUSEPPE N. IL 04/01/1951
nei confronti di:
VITIELLO ANTONELLA N. IL 14/04/1967
avverso l’ordinanza n. 54/2012 GIUDICE DI PACE di LAMEZIA
TERME, del 28/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELL I;
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lettefsentite-te conclusioni del PG Dott.

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Data Udienza: 21/02/2014

Il Giudice di Pace, con ordinanza del 28/06/2013,
rigettava ai sensi dell’art.81 c.p.p. la costituzione
di parte civile di Piacente Giuseppe, coniuge della
persona offesa Cuda Lidia, in quanto riteneva che non
ricorressero i presupposti di legge, mancando il
ricorrente della qualità di persona danneggiata dal
reato.
Avverso tale provvedimento Piacente Giuseppe, a mezzo
del suo difensore, proponeva ricorso in Cassazione
lamentandone l’abnormità e ritenendo che gli
spettasse la qualità di persona danneggiata dal
reato. Concludeva pertanto chiedendo l’annullamento
del provvedimento impugnato con trasmissione degli
atti al Giudice di pace di Lamezia Terme.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile posto che, per costante
giurisprudenza, l’ordinanza che ammette, respinge o
dichiara inammissibile la costituzione di parte
civile non è autonomamente impugnabile, sia che si
contesti la titolarità del diritto a costituirsi, sia
che si contestino la rappresentanza dell’avente
diritto o le formalità di costituzione (cfr, Cass.,
sez.1, sent. n.15479 del 22.03.1988; Cass., sez.3,
sent. n.7890 del 12.03.1984).
Tanto premesso si osserva che l’ordinanza impugnata
non può essere considerata un provvedimento abnorme.
L’abnormità dell’atto processuale può riguardare
infatti tanto il profilo strutturale, quando l’atto,
per la sua singolarità, si ponga al di fuori del
sistema organico della legge processuale, quanto il
profilo funzionale, quando esso, pur essendo in
astratto manifestazione di un legittimo potere
dell’organo che l’ha prodotto, determini una stasi
irrimediabile del processo con conseguente
impossibilità di proseguirlo o un’indebita
regressione ad una fase anteriore del procedimento,
che deve avere, invece, un ordinato svolgimento
progressivo per assicurare la ragionevole durata del
processo.
Sul punto la giurisprudenza di questa Corte è
assolutamente concorde ( cfr., tra le altre, Cass.,
Sez. 4, Sent. n.3601 del 23.12.2009, Rv. 246299;
Cass.,Sez. 5, Sent. n.37293 del 5.07.2010, Rv.
248639).

Ritenuto in fatto

PI

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento della spese processuali e
della somma di euro 300 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 21.02.2014

Tanto premesso si osserva che il provvedimento
impugnato non è abnorme essendo, da un lato,
l’ordinanza suddetta astrattamente prevista dalle
norme processuali e, dall’altro, non determinando la
predetta ordinanza una paralisi processuale, ma solo
l’impossibilità di proseguire l’azione civile
inserita nel processo penale, senza peraltro
precludere l’eventuale esercizio dell’azione in sede
civile.
Il
provvedimento
di
cui
pertanto
sopra
è
inoppugnabile.
Il
ricorso
deve
essere
quindi
dichiarato
inammissibile e il ricorrente deve essere condannato
al pagamento della spese processuali e della somma di
euro 300 in favore della cassa delle ammende.

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