Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13906 del 21/02/2014
Penale Sent. Sez. 4 Num. 13906 Anno 2014
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: DOVERE SALVATORE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MANGIARACINA CALOGERO N. IL 09/11/1986
avverso la sentenza n. 3291/2012 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di MARSALA, del 06/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE
DOVERE;
lette/se,ite le conclusioni del PG Dott. fet .2-0442nk 62-(5 ,v,
ege) OcA.A 2v1.)
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Data Udienza: 21/02/2014
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L’imputato Mangiaracina Calogero ricorre per cassazione contro la sentenza di
applicazione concordata della pena in epigrafe indicata,
dolendosi
della
valutazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto.
Egli è stato giudicato in relazione alle imputazioni di omicidio colposo commesso
alla guida mentre si trovava in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto
sostanze stupefacenti e di guida in stato di alterazione psico-fisica di cui all’art.
187, co. 1 e ibis Cod. str. L’imputato asserisce che sussistono ampi margini di
alterazione riscontrato mediante esami ematici era tale da non aver avuto alcun
ruolo nel sinistro. Inoltre, è erronea la contestazione del reato di cui all’articolo
589 cod. pen., in quanto mancante il nesso di causalità tra il sinistro e la morte
della persona offesa, posto che questa decedeva dopo tre mesi di degenza in
ospedale a causa di una serie di infezioni contratte presso il nosocomio.
2. Il ricorso è inammissibile, ex articolo 591, comma 1, lettera c) cod. proc. pen.
perché le doglianze, pur rappresentate come recanti censure alla qualificazione
giuridica data al fatto, svolgono in realtà una critica al giudizio di sussistenza
del fatto come contestato dall’organo dell’accusa e come assunto dalle parti con
l’accordo sulla pena.
Al riguardo, è opportuno ricordare che nel “patteggiamento”, una volta che il
giudice abbia ratificato l’accordo, non è più consentito alle parti prospettare, in
sede di legittimità,
questioni con riferimento
alla sussistenza ed alla
qualificazione giuridica del fatto, alla sua attribuzione soggettiva, alla
applicazione e comparazione delle circostanze, nonché alla entità e modalità di
applicazione della pena (salvo che non si versi in ipotesi di pena illegale)
(ex
pluribus, Sezione 7, 21 dicembre 2009, Collodoro).
3. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali nonché al pagamento della somma di euro 1500 in favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21.2.2014.
dubbio circa il corretto inquadramento di tal ultimo reato, posto che lo stato di