Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13905 del 18/02/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 13905 Anno 2014
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FALLARINO NICOLA N. IL 17/05/1984
POLIZIA RAFFAELLA N. IL 26/12/1986
GUERRA DORA N. IL 31/08/1966
avverso l’ordinanza n. 152/2013 TRIB. LIBERTA’ di BENEVENTO,
del 19/12/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
102/sentite le conclusioni del PG Dott. gue..A -eeR-

q r09,64–

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 18/02/2014

i.

Cc 22 Fallarino Nicola

Motivi della decisione

1.11 Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento ha
convalidato il sequestro compiuto dalla polizia giudiziaria nel procedimento a carico di
Fallarino Nicola, relativo a sette telecamere, un decoder, danaro per complessivi
9000 euro circa; in relazione all’imputazione di cui all’art. 73 del d.p.r. 309 del 1990.

di Benevento.

2. Ricorrono per cassazione Fallarino Nicola, indagato, nonché Polizia Raffaella
e Guerra Dora, nella veste di proprietarie. Si espone che il sequestro preventivo
richiede una specifica relazione tra il bene ed il reato, nonché la finalità di evitare il
perfezionamento dell’iter criminoso ed il consolidamento degli effetti dell’illecito. Nel
caso di specie l’unico bene riconducibile a tale fattispecie è il danaro, senza che venga
tuttavia esplicitata la relazione di esso con gli specifici illeciti oggetto del
procedimento. Analogamente è a dirsi degli altri beni, oggetto di sequestro probatorio,
difettando l’indicazione di una concreta e diretta relazione con il reato commesso.

3.

L’impugnazione può essere

decisa nell’udienza odierna, nonostante

l’adesione del difensore all’astensione dalle udienze dichiarata dalla Categoria. Invero
questa Suprema Corte ha già avuto modo di affermare il condiviso principio che nei
procedimenti relativi a misure cautelari reali non è consentita l’astensione dalle
udienze da parte del difensore che aderisce ad una protesta di categoria, ciò in quanto
l’art. 4 del Codice di “Autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli
avvocati”, adottato il 4 aprile 2007, e avente valore di normativa secondaria,
escludenco la possibilità di astenersi nelle udienze “afferenti misure cautelari” si
riferisce a tutte le misure cautelari, e, quindi, non solo a quelle personali ma anche a
quelle reali (Cass. VI, 12 luglio 2013, Rv. 256444)

4. Il ricorso è infondato. Il provvedimento impugnato pone in luce che il
ricorrente è indagato in ordine al reato sopra indicato e che è sottoposto alla misura
cautelare degli arresti domiciliari. Si espone altresì che in relazione all’ipotesi
accusatoria oggetto del procedimento la polizia giudiziaria è addivenuta al sequestro di
un decoder, di telecamere a circuito chiuso, di numerose banconote per oltre 9000
euro occultate in alcune tazze ed in un borsello, nonché di un bilancino di precisione
rinvenuto sul terreno in adiacenza ad una delle finestre dell’abitazione. Le telecamere
ed il decoder sono chiaramente funzionali allo scopo di tenere sotto stretta
sorveglianza l’androne del palazzo, la porta d’ingresso dell’abitazione, il pianerottolo e

Il provvedimento è stato oggetto di richiesta di riesame, respinta dal Tribunale

tutta la zona antistante in modo tale da poter controllare in tempo l’eventuale
presenza delle forze dell’ordine. Da tale ricostruzione dei fatti emerge che si è
chiaramente nell’ambito di cose costituenti corpo del reato ai sensi dell’articolo 253;
essendo state utilizzate per commettere il reato e costituendone il prodotto, il profitto
o il prezzo.
Tale valutazione non mostra il dedotto vizio di violazione di legge. Infatti, con
lineare analisi della vicenda si espone la stretta e diretta connessione dei beni
sequestrati con l’oggetto del procedimento: le telecamere erano accessori al fine di

derivavano, evidentemente, dalla vendita dello stupefacente. Correttamente dunque si
fa riferimento alla disciplina di cui agli articoli 253 e 355 cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato. Segue per legge la
condanna al pagamento delle spese processuali.

PQM

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Roma 18 febbraio 2014

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE
(Vincen ROMIS)

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale

consentire lo svolgimento dell’attività illecita contestata e le cospicue somme di denaro

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