Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13904 del 16/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 13904 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: BRUSCO CARLO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
FIRENZE
nei confronti di:
TUDINO MARCO N. IL 10/11/1985

LI JOR
avverso la sentenza n. 2390/2012 TRIBYSEZ.DIST. di PIOMBINO, del
08/01/2003
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO GIUSEPPE
BRUSCO;
lettel.sentitede conclusioni del PG Dott.
oGst

c».t.t4A44-40

ir

RA

eieck

4

Data Udienza: 16/01/2014

La Corte osserva:

Il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata non abbia
applicato all’imputato la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida e non abbia disposto la
confisca del veicolo condotto dall’imputato.
Il ricorso è fondato sotto entrambi i profili.
Per quanto riguarda l’omessa applicazione della sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida
deve osservarsi che, come hanno affermato le sezioni unite di
questa Corte (sentenza 27 maggio 1998 n. 8488, Bosio, rv. 210981)
la natura della sentenza di patteggiamento – che non si risolve
in un pieno accertamento di responsabilità penale – non si pone
in contrasto con la possibilità, per il giudice penale, di
applicare la sanzione accessoria nei casi in cui il codice
della strada lo preveda (omicidio, lesioni personali, guida
sotto l’influenza dell’alcool ecc.).
Queste sanzioni hanno infatti natura amministrativa e questa
caratteristica non muta allorchè sia il giudice ad applicarle.
Ciò porta ad escludere che si riferisca ad esse il divieto
(previsto
dall’art.
445 comma
1 ° c.p.p.) di applicazione di
pene accessorie. In secondo luogo consente di conciliare la
natura di cognizione non piena sulla responsabilità, tipica del
rito speciale previsto dall’art. 444 c.p.p., con la attribuzione
al giudice di poteri valutativi (per es. sulla durata della
sanzione) che
criteri
dovranno
essere esercitati secondo i
utilizzati dall’autorità amministrativa quando spetti ad essa
applicare la sanzione amministrativa (o perchè originariamente
ad essa attribuita o perchè il reato è estinto per causa
diversa dalla morte).

I) Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di
Firenze ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in
epigrafe che ha applicato a TUDINO MARCO la pena concordata tra le
parti per il reato di cui all’art. 186 commi 2 lett. c) del codice
della strada (guida in stato di ebbrezza) con le aggravanti di
aver provocato un incidente stradale e di aver commesso il fatto
in orario notturno.

III) Per quanto attiene invece all’omessa confisca del veicolo
si osserva che questa statuizione è obbligatoria, nel caso
previsto dall’art. 2 lett. c) indicata (tasso alcolemico superiore
a 1,5 g/1) a meno che il veicolo non appartenga ad un terzo
(circostanza che non risulta essersi nella specie verificata).
impugnata deve dunque essere annullata
La sentenza
limitatamente ai punti indicati. L’annullamento va disposto con
2_
(

rinvio al giudice che l’ha pronunziata trattandosi di statuizioni
estranee al patto tra le parti.
P. Q. M.

Così deciso in Roma il giorno 16 gennaio 2014.

la Corte Suprema di Cassazione, Sezione IV penale, annulla la
applicazione
mancata
alla
sentenza impugnata limitatamente
della sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida e della confisca del veicolo e rinvia sul
punto al Tribunale di Livorno.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA