Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1390 del 06/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 1390 Anno 2016
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BARAVAGLIA GIAMPIERO N. IL 21/09/1969
avverso la sentenza n. 3732/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 30/01/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. hzAL,
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 06/11/2015

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la corte di appello di Bologna ha confermato la
sentenza emessa dal tribunale della medesima città in data 4/6/2008,
appellata dell’odierno imputato Baravaglia Giampiero, di condanna dello
stesso per i delitti di cui agli artt. 648 cod. pen. (capo A); 485-491 cod. pen.
(Capo B); 56-640 cod. pen. (capo C).

i delitti di cui ai capi B e C sarebbero prescritti, essendo stati commessi in
data 6.6.2006; e lamentando che, nonostante le circostanze del fatto
appurate in istruttoria lo consentissero, i giudici di merito non hanno ritenuto
integrata, per quanto riguarda il capo A, l’ipotesi di cui all’art. 648 cpv. cod.
pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Del tutto logicamente i giudici del merito hanno motivato la propria decisione
sulla integrazione della fattispecie di ricettazione con esclusione
dell’attenuante ad effetto speciale contemplata nella disposizione dell’art. 648
cpv. cod. pen. attesa la globale gravità del fatto (cfr. p. 3 della motivazione).
La critica del ricorrente, piuttosto che evidenziare manifeste illogicità della
motivazione, afferma la possibilità di una diversa valutazione dei fatti ivi
considerati, sollecitando questa corte a un inammissibile giudizio di merito sul
punto.
Circa i delitti contestati ai capi B e C, deve invece dichiararsi l’intervenuta
prescrizione dei reati. Infatti, considerato il termine prescrizionale nel caso
rilevante, pari ad anni sette e mesi sei, la data di commissione dei fatti, il
6.6.2006, l’assenza di periodi dì sospensione, per entrambi i reati il termine
prescrizionale è maturato in data 6.12.2013, dunque precedentemente alla
decisione di appello, intervenuta in data 30.1.2014.
Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata
limitatamente ai reati di cui ai capi B e C perché estinti per prescrizione, con
eliminazione della relativa pena inflitta in aumento e conseguente
rideterminazione della pena finale in mesi dieci e giorni 20 di reclusione ed
euro 230 di multa.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai
capi B e C perché estinti per prescrizione, ed elimina la relativa pena inflitta in

Contro detta pronunzia ricorre l’imputato chiedendone l’annullamento: giacché

aumento; determina la pena finale in mesi 10 e giorni 20 di reclusione ed
euro 230 di multa.

Roma, li 6.11.2015

Fabrizio Di Marzio

Il Presidente
Dombico Gall

Il Consigliere estensore

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