Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13898 del 05/03/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 13898 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

Data Udienza: 05/03/2014

SENTENZA
sul ricorso proposto da
1. Jovanka Stoikov alias Claudia Jovanovic, nata a Torino il 19/08/1982
avverso l’ordinanza del 13/06/2013 della Corte d’appello di Roma
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Antonio Mura, che ha concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza
impugnata, con trasmissione atti alla Corte d’appello per l’ulteriore corso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 13/06/2013 la Corte d’appello di Roma ha accertato
l’inammissibilità dell’appello proposto nell’interesse di Jovanka Stoikov alias
Claudia Jovanovic avverso la pronuncia di condanna in data 22/10/2010 del
Tribunale di Roma per il reato di evasione, per tardività.
2. Ha proposto ricorso la difesa dell’imputato deducendo erroneità della
determinazione, fondata sull’individuazione della data deposito dell’atto di
appello nel 24/11/2011, quando l’esame della produzione consentiva di accertare
che l’impugnazione era stata depositata esattamente un anno prima, quindi in
largo anticipo rispetto all’ultimo termine utile per proporre impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. L’esame degli atti ha consentito di verificare che la valutazione di
inammissibilità del gravame di merito per tardività è stata svolta sulla base di un
presupposto di fatto che risulta erroneo, in quanto è stata temporalmente
collocato il deposito dell’appello alla data del 24/11/2011, in luogo che in quella

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risultante dagli atti, antecedente di un anno quella effettiva, poiché il deposito
del gravame è stato eseguito il 24/11/2010.
3.

L’erronea determinazione sul punto, e per contro, l’accertamento,

contenuto nello stesso provvedimento impugnato che la data ultima per la
proposizione del gravame si collocava in data successiva a quella di effettivo
deposito,

esclude

la

correttezza

della

determinazione

di

tardività

4.

Conseguentemente, deve disporsi l’annullamento dell’ordinanza

impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Roma, per l’ulteriore
corso, che comprende anche la possibilità di una rinnovata valutazione di
inammissibilità del gravame di merito, eventualmente sotto profili differenti da
quello oggetto di erronea determinazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli
atti alla Corte d’appello di Roma per l’ulteriore corso.
Così deciso il 05/03/2013.

dell’impugnazione.

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