Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13893 del 04/03/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 13893 Anno 2014
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposto da

0/4

1. Flora Fusca, nata a Vibo Valentia il 12/q/1977, in qualità di parte offesa
avverso il provvedimento di archiviazione del 13/09/2012 del P.m. presso il
Tribunale di Salerno,
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Alfredo Montagna, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Il P.m. presso il Tribunale di Salerno ha disposto la trasmissione in
archivio della denuncia proposta da Flora Fusca nei confronti di Anna Rombola,
non ravvisando nei fatti ivi descritti comportamenti di rilievo penale.
2. Ha proposto ricorso la difesa della denunciante, con la quale si lamenta la
mancata comunicazione all’interessata della richiesta di archiviazione, e si
deduce la nullità del relativo decreto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Come specificato in premessa risulta sottoposto ad impugnazione non
un provvedimento del giudice, ma la decisone del P.m. di non iscrivere la notizia
di reato, per mancata rilevazione di estremi integranti fattispecie penalmente
rilevanti, possibilità rimessagli dalla legge, che impone l’iscrizione immediata
delle sole notizie di reato, presupponendo una valutazione di rilevanza penale dei
fatti portati a conoscenza del P.m. procedente.

Data Udienza: 04/03/2014

Nella specie gli atti erano stati iscritti a mod. 45, e successivamente il
P.m. non ha ritenuto sussistere gli estremi per l’iscrizione nel registro di reato,
così disponendo non luogo a provvedere.
Tale attività è del tutto autonoma e diversa negli effetti, rispetto alla
richiesta di archiviazione, istanza in relazione alla quale, proprio per superare
una precedente valutazione di sussistenza di ipotesi di reato, è necessario

avviso.
Al contrario nel caso di specie, come già più volte affermato da questa
Corte, nella sua più autorevole composizione “il provvedimento di diretta
trasmissione in archivio (“cestinazione”) può essere adottato dallo stesso
procedente p.m. e, non possedendo natura giurisdizionale, è inoppugnabile,
quantunque eventualmente illegittimo” (cfr.Cass. S.U., 22.11.2000 n. 34/01, rv.
217473; Cass. S.U. 11.7.2001 n. 34536, rv. 219598).
3. Conseguentemente, vertendosi in fattispecie del tutto diversa da quella
di cui all’art. 408 comma 2 cod. proc. pen., deve concludersi per la manifesta
infondatezza dell’eccezione di nullità posta a fondamento del ricorso, e la sua
inammissibilità.
4. Per l’effetto la ricorrente è tenuta al pagamento delle spese processuali
e della somma, ritenuta equa, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle
ammende, in applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 04/03/2014

attivare il controllo del giudice e della parte denunciante, cui deve essere dato

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