Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1389 del 06/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 1389 Anno 2016
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BUDAI VASILE ALIAS.. N. IL 01/01/1975
avverso la sentenza n. 4275/2006 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 06/12/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per c,..14AA.k.,fteyz_ tiL,”Leut-eB) e.)
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

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Data Udienza: 06/11/2015

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la corte di appello di Bologna, in parziale riforma
della sentenza emessa dal tribunale di Rimini in data 21/2/2005, appellata
dell’odierno imputato Budai Vasile, concesse le circostante attenuanti
generiche, ha conseguentemente ridotto il trattamento sanzionatorio,
confermando la condanna per il delitto di rapina, lesioni aggravate e tentato

furto aggravato.
Contro detta pronunzia ricorre l’imputato chiedendone l’annullamento: giacché
la corte territoriale avrebbe reso una motivazione illogica sul reale
svolgimento dei fatti, per come esposto nel merito alle pp. 2-5 del ricorso; per
aver ritenuto provati i fatti sulla scorta di un insufficiente compendio
istruttorio, esclusivamente indiziario; per avere nella decisione sulla pena
violato gli artt. 29 e 32 cod. pen. giacché, pur avendo ridotto il trattamento
sanzionatorio non ha assunto le conseguenti determinazioni sulle pene
accessorie comminate dal tribunale.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Del tutto logicamente i giudici del merito hanno motivato la propria decisione
sulla integrazione della fattispecie delittuosa contestata per come esposto a p.
2 della sentenza impugnata.
La critica del ricorrente, piuttosto che evidenziare manifeste illogicità della
motivazione, afferma la diversità dei fatti ivi considerati, sollecitando questa
corte a un inammissibile giudizio di merito sul punto (senza peraltro che il
ricorso si presenti al riguardo connotato dall’indispensabile requisito della
specificità, attesa la genericità della critica svolta con riguardo agli stessi fatti
su cui essa si fonda).
Il motivo sul trattamento sanzionatorio è invece fondato.
Infatti la corte di appello ha rideterminato la pena detentiva originariamente
comminata in anni cinque di reclusione, in anni tre e mesi sei, condonandola
per mesi sei.
Ciononostante, ha lasciato immutate le pene accessorie, confermando nel
resto la decisione.
Prevede l’art. 29, comma 2, cod. pen., che la condanna all’ergastolo e alla
pena della reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni importa
l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; mentre la condanna alla reclusione
per un tempo non inferiore ad anni tre importa l’interdizione dai pubblici uffici
per anni cinque.

1

Prevede l’art. 32 cod. pen. che l’interdizione legale presuppone la condanna
all’ergastolo o alla pena della reclusione per un tempo non inferiore ad anni
cinque.
Nel caso di specie l’imputato è stato interdetto dal tribunale in perpetuo dai
pubblici uffici e interdetto legale per la durata della pena.
Ne discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata
limitatamente alla pena accessoria della interdizione legale, che elimina,

sostituisce con l’interdizione dai pubblici uffici che sostituisce con l’interdizione
per la durata di anni cinque.

PQM
Annulla senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena
accessoria della interdizione legale, che elimina, nonché alla pena accessoria
dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici che sostituisce con l’interdizione
dai pubblici uffici che sostituisce con l’interdizione per la durata di anni cinque.
Rigetta nel resto.
Roma, li 6.11.2015
Il Consigliere estensore
Fabrizio Di Marzio

Il Presidente
D2inico Gallo

nonché alla pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici che

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