Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13887 del 20/12/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 13887 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

Data Udienza: 20/12/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MARESCA SALVATORE N. IL 04/05/1982
ROSSI GIANCARLO N. IL 23/01/1986
avverso l’ordinanza n. 472/2013 TRIB. LIBERTA’ di SALERNO, del
12/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

4ette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;

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1. Maresca Salvatore e Rossi Giancarlo ricorrono per cassazione
avverso
l’ordinanza del Tribunale del riesame di
Salerno , in data 12-7-13, che , in
accoglimento dell’appello del PM avverso l’ordinanza impositiva della misura
cautelare degli arresti domiciliari , emessa ,nei confronti dei ricorrenti, dal Gip
dello stesso Tribunale ,ha disposto la custodia in carcere.
2. I ricorrenti deducono erronea applicazione dell’art 275 co 3 cpp e vizio di
motivazione poichè erroneamente il Tribunale ha fatto riferimento alla
mancanza di segnali di resipiscenza ossia di una confessione , attribuendo
così illegittimamente disvalore ad una strategia difensiva. Nessuna
valutazione è stata poi effettuata in merito alla configurabilità della
fattispecie criminosa di cui all’art 74 co 6 I. stup. , nonostante le
contestazioni riguardino cessioni di quantità imprecisate di stupefacente
ad acquirenti che ne facevano uso personale , ciò che induce a presumere
la ravvisabilità dell’attenuante di cui all’art 73 co 5 I. stup. Già il Gip poi
aveva ritenuto che i ricorrenti avessero esplicato il ruolo di partecipi e non
di promotori o di organizzatori , in relazione peraltro ad un periodo di
appena tre mesi. Il Rossi è poi incensurato mentre il Maresca ha due
precedenti penali che lo stesso Tribunale del riesame ha definito non
allarmanti.E comunque non si tratta di precedenti per evasione onde gli
arresti domiciliari avrebbero dovuto essere mantenuti.
Si chiede pertanto annullamento dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Le doglianze formulate sono fondate. C. cost. 22-7-11 n. 231 ( in Cass. pen
2011,4251) ha dichiarato, come è noto, l’illegittimità costituzionale dell’art
275 co 3 cpp nella parte in cui ,nel prevedere che , allorquando sussistano
gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all’art 74 DPR 309/90 ,
debba essere applicata la custodia cautelare in carcere , salvo che vengano
acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari , non
fa salva , altresì , l’ipotesi in cui vi siano risultanze specifiche , relative al caso
concreto, dalle quali emerga che le esigenze cautelari possono essere
soddisfatte con altre misure . In quest’ordine di idee, anche la Corte Europea
dei Diritti dell’Uomo, ha affermato come, perfino in relazione ai processi per
fatti di criminalità organizzata , l’assenza di elementi in grado di attestare un

(2,

RITENUTO IN FATTO

concreto rischio di ordine cautelare impedisca di giustificare la detenzione in
carcere dell’accusato per l’intero processo ( CEDU 3 -3-2009 , Hilgartner c/
Polonia). Legittimamente dunque il giudice può applicare misure gradate,
rivalutando il quadro cautelare , alla luce della pronuncia costituzionale
appena menzionata ( Sez II 8-1-12 n. 17012 , rv. n. 252733). L’ associazione
finalizzata al traffico di stupefacenti non presuppone infatti necessariamente
, né sotto il profilo fenomenico né sotto il profilo normativo , l’esistenza di
idonea a qualificare in termini di rilevanza penale situazioni fortemente
eterogenee, oscillanti dal sodalizio a vocazione transnazionale
all’organizzazione di tipo “familiare”. Un panorama così variegato impone al
giudice di valutare attentamente ogni singola fattispecie concreta sottoposta
al suo esame ,onde stabilire se le esigenze cautelari possano essere
soddisfatte con misure diverse da quella intramurale , comunque in grado di
assicurare l’ allontanamento dell’indiziato dal contesto delinquenziale. In
questa prospettiva , assume rilievo ogni risultanza idonea ad indurre a
ritenere impossibile che il soggetto possa continuare a fornire il suo
contributo alla compagine associativa per conto della quale egli ha operato ,
con la conseguenza che , ove ciò non risulti , persiste la presunzione di
pericolosità ( Sez VI 14-11-2008 n. 46060, rv. n. 242041 ; Sez III 12-12-2006 n.
305/07, rv. n. 235367; Sez V 19-11-2004 n. 48430, rv. n. 231281).
Ogni valutazione , al riguardo , è riservata al giudice di merito e le relative
determinazioni sono insindacabili in sede di legittimità ove siano supportate
da motivazione congrua , esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logicogiuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum ( Cass. 2-8-1996,
Colucci , Nuovo dir. 1997 , 316 ) , anche in relazione all’inapplicabilità di
misure gradate ( Cass. 21-7-92, Gardino , C.E.D. Cass. n. 191652 ; Cass. 26-594, Montaperto , C.E.D. Cass. n. 199030).Tuttavia l’obbligo di motivazione
diviene più intenso ove la difesa rappresenti elementi idonei, nella sua ottica
,a dimostrare l’insussistenza di esigenze cautelari o la possibilità di soddisfarle
con misure di minore afflittività ( Sez Un. 5-10-94 n. 16 , Demitry , rv. n.
199387; Sez I 14-7-98, Modeo , Arch. N. proc. Pen. 1999, 214).

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una struttura organizzativa complessa , essendo una fattispecie “aperta”,

4.Nel caso di specie, il giudice a quo ha fondato le proprie determinazioni sul
ruolo di fornitori dell’associazione stabilmente assunto dal Maresca e dal
Rossi e sull’assenza di qualsiasi segnale di resipiscenza. Occorre però , in
primo luogo , osservare come l’ordinanza impugnata sia stata emessa su
appello del PM avverso il provvedimento del Gip che aveva applicato la
misura degli arresti domiciliari. Orbene ,sia nel giudizio di merito che in sede
cautelare , il giudice appello che si pronunci in senso difforme rispetto alla
proprio ragionamento alternativo e di confutare specificamente i più rilevanti
argomenti della motivazione della prima pronuncia , dando conto , in modo
rigoroso ,delle ragioni dell’ incompletezza o incoerenza dell’impianto
argomentativo del provvedimento impugnato, sì da giustificare
adeguatamente la riforma di quest’ultimo ( Sez un. 12-7-2005 , Mannino ,
Cass. pen. 2005, 3732) .11 Tribunale non può dunque ignorare le
argomentazioni del Gip ma deve rivalutarle e motivare, in modo pregnante,
circa la loro non condivisibilità ( Cass 13-11-1992, Ferlin , Giur. It. 1994 , II ,
16). Viceversa, nel caso in disamina, il Tribunale non solo non ha confutato
le argomentazioni formulate dal Gip ma non le ha nemmeno analizzate,
pervenendo a determinazioni diverse sulla base di un iter logico-giuridico del
tutto avulso dal percorso argomentativo esperito dal giudice di prime cure. In
quest’ottica ,occorre considerare come non sia stata affatto scandagliata dal
Tribunale la tematica inerente all’inquadramento del ruolo ricoperto ,
nell’ambito della compagine associativa , dal Maresca e dal Rossi , essendosi
limitato il giudice a quo ad asserire apoditticamente che si trattava di
fornitori stabili dell’associazione , senza confrontarsi con la prospettazione
offerta dal Gip in termini di ridimensionamento del ruolo degli indagati
nell’ambito del sodalizio.
4.1.Sotto altro profilo, non può non rilevarsi come l’asserto relativo alla mancanza
di segnali di resipiscenza idonei ad indurre a presumere che anche una misura
gradata potesse soddisfare le esigenze di tutela della collettività, sia stato dal
Tribunale formulato in termini del tutto apodittici , non specificando in nulla il
giudice a quo quali avrebbero dovuto essere i “segnali di resipiscenza” che gli
indagati avrebbero dovuto dare al riguardo.

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decisione di primo grado , ha l’obbligo di delineare le linee portanti del

5.L’apparato giustificativo dell’ordinanza impugnata non appare dunque congruo né
aderente alle linee concettuali poc’anzi richiamate , in tema di motivazione del
provvedimento cautelare, segnatamente in relazione al parametro di cui all’art 275
cpp . Si impone pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata , con rinvio al
Tribunale di Salerno , per nuova deliberazione . Vanno infine espletati gli

PQM
ANNULLA L’ORDINANZA IMPUGNATA E RINVIA PER NUOVA DELIBERAZIONE AL TRIBUNALE DI SALERNO.
MANDA ALLA CANCELLERIA PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL’ART. 94-1/TER DISP. ATT. C.P.P.

Così deciso in Roma , all ‘udienza del 20-12-13 .

adempimenti di cui all’art 94 co 1-ter disp att cpp.

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