Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13883 del 20/12/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 13883 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FORASTEFANO PASQUALE N. IL 14/11/1987
FORASTEFANO ALESSANDRO N. IL 12/11/1991
avverso l’ordinanza n. 262/2013 TRIB. LIBERTA’ di TARANTO, del
20/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Jet4&sentite le conclusioni del PG Dott.

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Data Udienza: 20/12/2013

1. Forastefano Pasquale e Alessandro
ricorrono per cassazione
avverso
l’ordinanza del Tribunale del riesame di Taranto, in data 20-6-13 , che ha
rigettato l’appello proposto dagli indagati avverso l’ordinanza emessa, il 25-513 , dal Gip dello stesso Tribunale , il quale aveva respinto la richiesta di
revoca della misura custodiale , applicata ai ricorrenti in ordine al reato di cui
all’art 73 DPR 309/90.
2. Il ricorrente deduce violazione degli artt 274 e 275 cpp e vizio di motivazione
in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari , in quanto gli indagati sono
incensurati e privi di carichi pendenti e il quantitativo di stupefacente
sequestrato ( 994, 96 gr) è risultato notevolmente ridimensionato , all’esito
delle analisi tossicologiche ( 26,5 gr di principio attivo per l’eroina e 86,4 gr
per la cocaina) , onde potrebbe anche essere riconosciuta l’attenuante di cui
all’art 73 co 5 I. stup. .1 ricorrenti, ove venissero concessi gli arresti domiciliari
, fruirebbero di un’abitazione considerevolmente lontana dal luogo di
commissione del reato , in cui eventualmente rimanere ristretti , onde
quest’ultima misura sarebbe pienamente idonea a soddisfare le esigenze
cautelari ritenute ,in ipotesi , sussistenti .
Si chiede pertanto annullamento dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Le doglianze formulate esulano dal numerus clausus delle censure
deducibili in sede di legittimità, poiché la valutazione delle esigenze cautelari
di cui all’ad 274 cpp integra un giudizio di merito che , se supportato da
motivazione congrua , esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logicogiuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum, è insindacabile in
cassazione ( Cass. 2-8-1996, Colucci , Nuovo dir. 1997, 316 ). Nel caso poi in
cui venga richiesta la revoca o la sostituzione della misura intramurale ,
l’indagine che il giudice deve compiere per accertare l’adeguatezza di misure
gradate , presuppone l’individuazione delle esigenze cautelari da soddisfare e
l’indicazione delle ragioni per le quali misure di minore afflittività vengano
ritenute inidonee allo scopo e non proporzionate all’entità e gravità dei fatti
di reato ( Cass. 21-7-92 , Gardino , C.E.D. cass. n. 191652 ; Cass. 26-5-94,
Montaperto , C.E.D. Cass. n. 199030). In presenza di adeguata motivazione al
riguardo , le determinazioni del giudice a quo sfuggono al sindacato di
legittimità , al quale è estraneo ogni profilo di rivalutazione nel merito delle
relative statuizioni.

RITENUTO IN FATTO

3.1. Al riguardo , il Tribunale ha evidenziato che dal quantitativo di
stupefacente in sequestro sono ricavabili 589, 8 dosi medie singole di
eroina. Né le connotazioni di gravità del fatto possono considerarsi
attenuate alla luce del dato inerente alla scadente qualità dello
stupefacente, potendo ciò dipendere soltanto da un cattivo affare
concluso dagli indagati. Si tratta comunque di quasi un chilogrammo di
eroina e cioè di un quantitativo il cui costo di acquisto non permette di
trattandosi di trafficanti di calibro medio-alto, sicuri di poter contare su di
una rete di commercializzazione strutturata ed articolata e quindi inseriti
in contesti criminali di ampio respiro , tenuto conto altresì dello
spostamento territoriale — dalla Calabria fino a Taranto – , che non può
essere un mero tentativo di procacciamento a caso di sostanza
stupefacente ma deve derivare da un contatto sicuro e predeterminato. Di
qui la conclusione inerente al pericolo di recidiva e all’esclusiva
adeguatezza della misura intramurale, poiché l’inserimento dei fratelli
Forastefano in un contesto criminale di ampia portata non consente
l’applicazione di misure gradate.
Trattasi di apparato giustificativo adeguato , esente da vizi logico-giuridici ed
aderente alle linee concettuali appena richiamate , in tema di motivazione
del provvedimento cautelare, segnatamente in relazione al parametro di cui
all’art 275 cpp, in quanto ancorato a specifiche circostanze di fatto ( Cass ,
Sez III , 3-12-2003 n 306/04, Scotti, Guida dir. 2004, n. 17, 94) e pienamente
idoneo ad individuare, in modo puntuale e dettagliato, gli elementi atti a
denotare l’attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa ,
non fronteggiabile con misure meno gravose di quella disposta ( Cass 24-5-’96
, Aloè , C.E.D. Cass. n. 205306) ; con esclusione di ogni presunzione o
congettura ( Cass 19-9-95, Lorenzetti , Cass. pen. 1997 , 459) ) e attenta
focalizzazione dei termini dell’attuale ed effettiva potenzialità di
commettere determinati reati , connessa alla disponibilità di mezzi e alla
possibilità di fruire di circostanze che renderebbero altamente probabile la
ripetizione di delitti della stessa specie (Cass. 28-11-1997, Filippi , C.E.D. Cass.
n. 209876; Cass. 9-6-1995, Biancato , C.E.D. Cass. n. 202259).
4. I ricorsi , in quanto fondati su motivi non consentiti dalla legge, vanno
dichiarati inammissibili , a norma dell’ad 606 co 3 cpp , con conseguente
2

collocare i ricorrenti nella categoria dei consumatori — piccoli spacciatori ,

condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a
favore della Cassa delle ammende che si stima equo quantificare in euro mille.
Vanno infine espletati gli adempimenti di cui all’art 94 co 1-ter disp att cpp

PQM
DICHIARA INAMMISSIBILI I RICORSI E CONDANNA I RICORRENTI AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI
ALLA CANCELLERIA PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL’ART. 94-1/TER DISP. ATT. C.P.P..

Così deciso in Roma , all ‘udienza del 20-12-2013.

E CIASCUNO A QUELLO DELLA SOMMA DI E. 1.000,00 IN FAVORE DELLA CASSA DELLE AMMENDE. MANDA

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