Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13881 del 05/03/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 13881 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
1. Luigi Bisesti, nato a Napoli il 10/11/1973
avverso la sentenza del 12/04/2013 della Corte d’appello di Bologna
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vito
D’Ambrosio, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza
impugnata, limitatamente alla pena;
udito l’avv. Mauro Pontini per il ricorrente, che si è riportato al ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 12/04/2013 la Corte d’appello di Bologna ha
confermato la pronuncia di condanna emessa il 19/09/2012 dal Gup del
Tribunale di Ravenna nei confronti di Luigi Bisesti in relazione al reato di
detenzione di hashish a fini di cessione.
2. Ha proposto ricorso la difesa dell’imputato deducendo l’illegittimità
costituzionale del trattamento sanzionatorio applicato, in relazione al nuovo testo
dell’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, come modificato dalla I. 21 febbraio
2006 n. 49, di conversione del decreto legge del 30/12/2005 n. 272, in quanto
disciplinato in provvedimento riguardante materia non attinente alle norme
dell’originario decreto legge, così infrangendo il collegamento esistente tra la
materia del decreto, in relazione alla quale doveva essere valutata l’urgenza di
procedere con quello strumento, e quella regolamentata nella legge di
conversione, estranea alla prima.

Data Udienza: 05/03/2014

Nel merito si sollecita, all’esito di tale accertamento, l’annullamento con
rinvio della sentenza impugnata, per nuova determinazione della sanzione da
parte della Corte di merito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Risulta già ripetutamente accertata l’ammissibilità del ricorso fondato

ragione dell’interesse derivante dall’incidenza diretta di tale verifica sulla
situazione

di

fatto

del

ricorrente

(da

ultimo

per tutte

Sez. 1,

Sentenza n. 45511 del 11/11/2009, dep. 26/11/2009, imp. Papandrea,
Rv. 245509), ancor più evidente nella specie, ove tale rilievo, formulato nel
grado di merito, risulta essere stato respinto.
Nelle more del giudizio è intervenuta la sentenza del 12 febbraio 2014 n.
32 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’incostituzionalità della
disposizione normativa di cui all’art. 73, come modificato dagli artt. 4 bis e 4
vicies ter del decreto legge 30 dicembre 205 n. 272 convertito con modificazioni
dalla 1.21 febbraio 2006 n. 49, che prescrive contestualmente la
regolamentazione delle fattispecie consumate nel periodo di applicazione di
quella normativa, sulla base della disposizione di cui all’art. 73 nella
formulazione originaria contenuta nel d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.
La pronuncia assume rilevo nella specie, ove è stata giudicata la detenzione
a fini di cessione di un quantitativo di un certo spessore di hashish, in relazione
al quale risulta determinata la pena nel minimo edittale previsto dalla norma
dichiarata incostituzionale; il mutamento dei parametri di riferimento nella
quantificazione della pena impone l’annullamento della sentenza impugnata, con
rinvio, limitatamente a tale punto che costituisce l’unico ambito di impugnazione
proposto, per nuova quantificazione da svolgersi sulla base dei nuovi limiti
edittali, rientrati in vigore per effetto dell’accertamento di incostituzionalità della
novella legislativa al riguardo.
P.Q.M.
Annulla limitatamente alla pena la sentenza impugnata e rinvia per nuovo
giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di Bologna.
Così deciso il 05/03/2013.

esclusivamente sull’eccezione di incostituzionalità della norma applicata, in

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