Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1388 del 06/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 1388 Anno 2016
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FLAK ARTURO N. IL 13/09/1963
avverso la sentenza n. 2548/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
16/01/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. R,L0
che ha concluso per
jJ

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 06/11/2015

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la corte di appello di Milano ha confermato la
sentenza emessa dal tribunale della medesima città in data 31/1/2013,
appellata dell’odierno imputato Flak Arturo, di condanna per il delitto di
tentata rapina aggravata.
Contro detta pronunzia ricorre l’imputato chiedendone l’annullamento: giacché

la corte territoriale avrebbe reso una motivazione illogica sulla penale
responsabilità e sulla qualificazione del fatto, non avendo ritenuto integrata
l’ipotesi del reato impossibile pur avendo l’imputato rovistato, alla ricerca di
denaro, in un cassetto che non lo conteneva; avendo ritenuto invece integrato
il delitto di tentata rapina nonostante il reale svolgimento dei fatti ribadito nel
ricorso; per non aver concesso le circostanze attenuanti generiche
confermando peraltro un trattamento sanzionatorio eccessivo.
Con memoria difensiva depositata in data 15.10.15 e poi in data 6.11.15 è
stato presentato un nuovo motivo, relativo alla violazione di legge in relazione
agli artt. 97 comma 1 e 369 bis cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Del tutto logicamente i giudici del merito hanno motivato la propria decisione
sulla integrazione della fattispecie delittuosa contestata per come ampiamente
esposto a p. 7 della sentenza impugnata.
La critica del ricorrente, piuttosto che evidenziare manifeste illogicità della
motivazione, afferma la diversità dei fatti ivi considerati, sollecitando questa
corte a un inammissibile giudizio di merito sul punto (senza peraltro che il
ricorso si presenti al riguardo connotato dall’indispensabile requisito della
specificità, attesa la genericità della critica svolta con riguardo agli stessi fatti
su cui essa si fonda).
Sul trattamento sanzionatorio, comunque ritenuto eccessivo, deve rilevarsi
che il giudice d’appello, con motivazione congrua ed esaustiva, anche previo
specifico esame degli argomenti difensivi attualmente riproposti, è giunto a
una valutazione di merito come tale insindacabile nel giudizio di legittimità,
quando – come nel caso di specie – il metodo di valutazione delle prove sia
conforme ai principi giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi logici
(Cass. pen. sez. un., 24 novembre 1999, Spina, 214794), rilevando in
particolare la sussistenza di precedenti penali, la prognosi negativa sulla
personalità dell’imputato e la proporzione della pena inflitta alla gravità del

1

fatto commesso (cfr. sempre p. 7 della motivazione).
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della
Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

ammende.

Roma, li 6.11.2015
Il Consigliere estensore
Fabrizio Di Marzio

Il Presidente
Dorpnico Gal),er

spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle

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