Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13878 del 05/03/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 13878 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
1. Mohamed El Abbas, nato a Tororde (Marocco) il 02/08/1988
avverso la sentenza del 13/06/2012 della Corte d’appello di Trento
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vito
D’Ambrosio, che ha concluso chiedendo di sospendere il giudizio e rimettere gli
atti alla Corte Costituzionale per la valutazione della nuova normativa sotto il
profilo della legittimità costituzionale; in ipotesi diversa rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.

Con sentenza del 13/06/2012 la Corte d’appello di Trento ha

confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Rovereto nei
confronti di Mohamed El Abbas in relazione al reato di detenzione a fini di
cessione di hashish, per il quale è stata riconosciuta l’ipotesi attenuata del
comma quinto della fattispecie incriminatrice.
2. Ha proposto ricorso la difesa dell’imputato deducendo violazione di
legge, nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In
particolare si contesta la valutazione svolta dalla Corte sulla finalizzazione ad uso
non personale della sostanza, operata su elementi congetturali, desunti dalla
collocazione dello stupefacente del mezzo condotto dall’interessato e sulle
modalità di confezionamento, e si richiama la giurisprudenza che ha escluso la
possibilità di argomentare la finalizzazione alla cessione esclusivamente dal
quantitativo della sostanza. Si deduce inoltre l’irrilevanza della mancata
allegazione personale dell’uso diretto della sostanza, dovendosi escludere
l’attribuzione all’interessato dell’onere della prova della destinazione.

Data Udienza: 05/03/2014

Risulta inoltre illogica l’attribuzione della sostanza stupefacente al
ricorrente solo perché alla guida dell’autovettura all’interno della quale era celato
lo stupefacente, in luogo che agli altri occupanti del mezzo, sulla base del
reperimento indosso ad essi di altri quantitativi della medesima sostanza,
elemento che al contrario avrebbe dovuto confermare la correlazione della
sostanza oggetto di contestazione con quanto rinvenuto nel possesso dei tre

Inoltre la Corte, pur notando un contrasto tra quanto riportato nel verbale
di sequestro, che aveva indicato nella tasca del portellone destro dell’autovettura
il luogo ove era collocato lo stupefacente, e quanto riferito dai testi, che la
collocano sul lato sinistro, non ha giustificato la definitiva attribuzione del
rinvenimento a tale ultimo luogo, intervenuta con la pronuncia.
Si deducono ulteriori elementi di illogicità della motivazione nella parte in
cui si conferisce valenza della destinazione allo spaccio al confezionamento in
dosi, dando contestualmente atto che l’intera sostanza era suddivisa in tre pezzi,
contenuti in unico involucro; nella parte in cui esamina la capacità reddituale del
prevenuto, valutata senza considerare la documentata attività lavorativa svolta
dall’interessato; nell’argomentazione sull’irrilevanza del mancato rinvenimento di
beni atti al confezionamento di singole dosi, oltre che sulla minima
concentrazione di principio attivo della sostanza rinvenuta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La sentenza deve essere annullata, limitatamente alla determinazione
della pena, per effetto dell’intervento della Corte Costituzionale sulla disposizione
sanzionatoria applicata nel concreto, per ricondurre la pena a determinazione
conforme alla legge, con rigetto del ricorso nel resto.
2. I rilievi formulati in ricorso, quanto alla determinazione di responsabilità
dell’interessato, risultano tutti infondati, in considerazione della situazione di
fatto accertata dai verbalizzanti, chiarita durante la loro audizione, che ha offerto
indicazioni univoche anche sulle modalità del rinvenimento della sostanza
verificate all’atto del loro intervento, così consentendo di superare le incertezze
desumibili dalla contraddittorietà degli atti, cui si è fatto riferimento in ricorso.
Le valutazioni di merito contenute nella sentenza impugnata al riguardo
risultano coerenti rispetto alla situazione concreta, in ragione della chiara
preponderanza della sostanza stupefacente detenuta dal ricorrente rispetto a
quella in possesso degli altri occupanti dell’automezzo sottoposto a controllo, e
della mancata allegazione di un uso personale della sostanza, resa di non
immediata percezione nei fatti per effetto del quantitativo complessivo, che

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Cassazione sezione VI penale, rg. 48830/2012

trasportati.

supera il valore soglia di sei volte, situazione che avrebbe potuto indurre ad una
successiva analisi di astratta compatibilità del dato quantitativo con la situazione,
personale, economica e di fatto dell’interessato, che non può essere oggetto di
determinazioni ipotetiche del giudicante per superare la valenza indiziaria della
finalità di cessione desumibile dal superamento de limite tabellare (nello stesso
senso Sez. 6, n. 11025 del 06/03/2013 – dep. 08/03/2013, De Rosa e altro, Rv.

2. Esclusa la fondatezza del ricorso, formulato esclusivamente in punto di
responsabilità, deve porsi d’ufficio la necessità di verifica della legalità della
pena, a fronte dell’irrogazione della sanzione per la detenzione di sostanza
chiaramente riconducibile nelle tabella IV, previsione rispetto alla quale è
sopraggiunta la sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014 a sancire il
contrasto con l’art. 77 Cost. della disciplina di cui ai commi 4 bis e 4 vicies ter
del d.l. 30 dicembre 2005 n. 272 e della legge di conversione n. 49 del 2006.
Deve ricordarsi in argomento che nella sentenza citata, oltre che dichiarare
l’incostituzionalità della disposizione, si richiama espressamente l’applicabilità,
per le fattispecie perfezionate prima dell’entrata in vigore del d.I., la disposizione
precedentemente vigente, che fissava in sei mesi di reclusione ed € 1.032 di
multa il limite minimo edittale applicabile per la fattispecie in esame.
La stessa Corte ha chiarito nella pronuncia che “quanto agli effetti sui
singoli imputati, è compito del giudice comune, quale interprete delle leggi,
impedire che la dichiarazione di illegittimità costituzionale vada a detrimento
della loro posizione giuridica, tenendo conto dei principi in materia di successione
di leggi penali nel tempo ex art. 2 cod. pen., che implica l’applicazione della
norma penale più favorevole al reo”.
Facendo applicazione delle indicazioni dettate in argomento, fondate sul
principio secondo cui la norma affetta da un radicale vizio del procedimento
legislativo, quale è stata valutata quella incriminatrice applicata nella specie, non
solo “cessa di avere efficacia” (art. 136, comma primo, Cost.), ma perde anche
l’idoneità ad abrogare la disciplina precedente, che rivive (Sez. 3, n. 19037 del
18/04/2007 – dep. 17/05/2007, P.M. in proc. Caggegi, Rv. 238085), deve
ritenersi deve ritenersi applicabile la normativa più favorevole, prevista nella
stesura originaria contenuta nel d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, ante modifica, e
conseguentemente valutarsi non più legittima la determinazione della sanzione
operata nel caso concreto con riferimento al minimo della sanzione prevista dalla
norma incostituzionale.
Ne consegue che deve disporsi l’annullamento con rinvio della sentenza
impugnata, limitatamente alla pena, con rinvio al giudice di merito per nuova

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Cassazione sezione VI penale, rg. 48830/2012

255726).

quantificazione sulla base della precedente disposizione di legge, divenuta nel
concreto applicabile, nell’ambito di una determinazione che potrebbe essere più
favorevole all’interessato, per il superamento del limite legale minimo.
3. Non può trovare accoglimento la richiesta formulata dal P.g. d’udienza di
sospensione del procedimento e rimessione degli atti alla Corte Costituzionale
per la valutazione di conformità della nuova disposizione di cui al decreto legge

valutazione sull’individuazione della norma effettivamente più favorevole rimessa
al giudice dalla citata pronuncia di incostituzionalità deve muoversi sulla base
della situazione concreta, secondo gli elementi di fatto desumibili dagli atti.
Nel caso di specie non vi è dubbio che la disciplina più favorevole sia quella
del vecchio testo dell’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, in quanto sia pur
valutando la fattispecie quale diminuente, non è stato operato un bilanciamento
di circostanze opposte, ma è stata applicata l’ulteriore riduzione sulla pena base,
per effetto del riconoscimento delle attenuanti generiche, sicché l’individuazione
della pena edittale posta a base del calcolo risulta più favorevole in quella
indicata dalla vecchia disposizione, circostanza che esclude l’applicazione della
nuova figura autonoma di reato, e conseguentemente la rilevanza della
questione di costituzionalità sottoposta a questa Corte.
P.Q.M.
Annulla limitatamente alla pena la sentenza impugnata e rinvia per nuovo
giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di Trento.
Così deciso il 05/03/2013.

23/12/2013 n. 146 all’art. 3 Cost. per difetto di rilevanza, in quanto la

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