Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13874 del 20/12/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 13874 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CASTELLANA MARTINO N. IL 19/10/1961
avverso la sentenza n. 393/2010 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 22/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

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Data Udienza: 20/12/2013

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Udito, per la parte civi , l’Avv

1. Castellana Martino ricorre per cassazione
avverso la sentenza della Corte
d’appello di Lecce- Sez dist. di Taranto, in data 22-1-13, con la quale è stata
confermata, in punto di responsabilità, la sentenza di condanna emessa in primo
grado, in ordine al delitto di cui all’ad 368 cp , in relazione ad una inveridica
denuncia di smarrimento di un assegno.
2. Il ricorrente deduce , con il primo motivo , nullità assoluta o quantomeno a
regime intermedio del giudizio di secondo grado , poiché nel decreto di citazione
non è stato indicato il codifensore avv Anna Santa Castellana , nominata fin dalla
fase delle indagini preliminari e cofirmataria dell’atto d’appello, che non ha mai
rinunciato al mandato e la cui nomina non è mai stata revocata dall’imputato.
Nemmeno può sostenersi che la nullità sia stata sanata , poiché l’avv. Zito ,
presente in udienza, non essendo onerato della verifica di eventuali revoche o
rinunce al mandato conferito all’avv. Castellana, non poteva , in assenza
dell’imputato , sollevare l’eccezione in disamina.
2.1. Con il secondo motivo, si deduce vizio di motivazione in merito al’elemento
psicologico del reato poiché nessun vaglio di attendibilità è stato effettuato in
merito alle dichiarazioni della parte offesa , costituita parte civile, che ha
dichiarato che il passaggio di proprietà del mezzo è avvenuto il 23-6-06
mentre risulta documentalmente che il mezzo è stato trasferito il 3-7-06. Senza
contare l’utilizzo di un numero di partita IVA inesistente alla data di
emissione della fattura. Essendo stata offerta alla Corte territoriale una ipotesi
alternativa a quella accusatoria, si imponeva l’epilogo assolutorio.
2.2. Con il terzo motivo si censura l’immotivato diniego delle attenuanti generiche.
2.3. Il quarto motivo s’incentra sul riconoscimento, a favore della parte civile, di
un danno morale in realtà inesistente e quantificato in euro 4000, senza che la
motivazione espliciti gli elementi a fondamento di tale determinazione.
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il primo motivo di ricorso è infondato. Qualora infatti l’imputato sia assistito da
due difensori , l’avviso della data di udienza deve essere dato ad entrambi , con la
conseguenza che l’omesso avviso ad uno dei difensori dà luogo ad una nullità a
regime intermedio ( Sez Un. 25-6-97 n 6 , Gattellaro , rv. n. 208163; Sez Un. 276-2001 , Di Sarno , rv. n. 219229; Sez Un. 16-7-2009 n. 39060 ,rv. n. 244188).
In quest’ottica, le Sezioni unite hanno condivisibilmente stabilito che il termine
ultimo di deducibilità della predetta nullità a regime intermedio ,ove essa inerisca
al giudizio d’appello, è quello della deliberazione della sentenza di secondo
grado , a norma dell’art 180 cpp, anche in caso di assenza, in udienza, sia
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RITENUTO IN FATTO

4. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. Costituisce infatti ius receputm ,
nella giurisprudenza di questa Corte, che, anche alla luce della novella del 2006
, il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attenga pur
sempre alla coerenza strutturale della decisione , di cui saggia l’oggettiva “tenuta”
sotto il profilo logico-argomentativo e quindi l’accettabilità razionale del
provvedimento , restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a
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dell’imputato che dell’altro difensore, ritualmente avvisati. Ma nei procedimenti
in cui è obbligatoria la presenza del difensore , la nullità derivante dall’omesso
avviso della data fissata ,per l’udienza, ad uno dei due difensori di fiducia deve
essere eccepita non nel termine ultimo di deducibilità, ex art 180 cpp , appena
menzionato, ma nel termine di cui all’ad 182 co 2 cpp , dall’altro difensore , che
sia presente , o , in caso di assenza di quest’ultimo , dal difensore d’ufficio
nominato ai sensi dell’art 97 co 4 cpp. Ove, come nel caso in disamina,
l’eccezione non venga formulata, la nullità è sanata ( Sez Un. 27 -1-11 n. 22242,
Scibè). Le Sezioni unite hanno peraltro sottolineato come gravi sui difensori un
dovere di leale collaborazione al regolare svolgimento del procedimento e come
, in tale ottica, vada ritenuta l’esistenza di vincoli di solidarietà fra i codifensori ,
tra i quali non deve mancare quel reciproco obbligo di comunicazione , che è
aspetto tipico e istituzionale della cooperazione nell’esercizio del diritto di difesa
( Sez Un. 27-1-11 ,cit.) . Ciò è peraltro conforme anche alla giurisprudenza della
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo , che ha enucleato l’esistenza, a carico del
difensore , di uno specifico onere informativo , deplorando la mancanza di
comunicazione all’interno della posizione difensiva ( C. Eur. Dir. Uomo , Grande
Camera, 18-10-2006 , Hermi c/ Italia ; C. Eur Dir Uomo 28-2-2008 , Demebukov
c/ Bulgaria ) . In questa prospettiva, anche la Corte costituzionale ha sottolineato
che il dovere di lealtà gravante sul difensore non implica collaborazione con
l’autorità giudiziaria ma certamente comporta che anche l’attività della difesa
debba convergere verso la finalità di un processo di ragionevole durata , poiché si
tratta di un risultato il cui perseguimento deve essere posto a carico di tutti i
soggetti processuali , una volta rispettate le insopprimibili garanzie difensive. In
quest’ordine di idee , il bene costituzionale dell’efficienza del processo è stato
utilizzato dal giudice delle leggi quale parametro per censurare la razionalità di
norme processuali che consentivano il perseguimento di intenti dilatori ( C. cost
n. 353/ 96; C. cost. n. 10/97), dovendosi sempre tener presente che ogni garanzia
difensiva perde la propria funzione tipica laddove venga interpretata in modo
distorto rispetto alla sua stessa essenza garantistica ( Sez Un. 29-9-11 n. 155,
Rossi, rv. n. 251497).

4.1. Nel caso in disamina , la Corte d’appello ha evidenziato che la tesi difensiva
inerente all’asserita buona fede dell’imputato è smentita dal tenore della
denuncia ,costituente corpo del reato di calunnia, che non fa alcuna menzione
della tesi prospettata ,ex post , dall’imputato , in sede processuale; dal
mancato promovimento , da parte del Castellana , di qualsivoglia azione
giudiziaria nei confronti del Ruggero , a tutela delle proprie ragioni ;
dall’intrinseca inverosimiglianza della prospettazione difensiva , essendo del
tutto irrealistico ritenere che davvero il Castellana abbia potuto corrispondere
la somma , non trascurabile , di euro 6000 senza contestualmente farsi
rilasciare una ricevuta ; dall’assenza di provvista sul conto corrente ,sia alla
data della denuncia che al momento dell’apposizione all’incasso dell’assegno.
Solo apparentemente , per converso , la versione dell’imputato è corroborata
da quanto riferito dal figlio del Castellana, il quale ha dichiarato di aver dato
in contanti la somma di 1000 euro al padre , per aiutarlo a soddisfare le pretese
del Ruggero , e di avere aiutato il genitore a cercare l’assegno, laddove di tali
circostanze non vi è traccia nelle dichiarazioni dell’imputato. Non è poi
riscontrabile alcuna anomalia relativamente al numero di partita IVA del
Ruggero, essendo stato chiarito che la partita IVA della persona offesa venne
modificata in epoca successiva ai fatti oggetto della regiudicanda ma
precedente al rilascio della documentazione prodotta , che quindi reca un
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fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri
di ricostruzione e valutazione dei fatti ( Cass Sez III 27 -9-2006 n. 37006, Piras ,
rv n. 235508; Cass Sez VI, 6-6-06n. 23528, Bonifazi , rv n. 234155). Ne deriva
che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione , non
deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti
né deve condividerne la giustificazione , ma deve limitarsi a verificare se questa
giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile
opinabilità di apprezzamento , atteso che l’art 606 co 1 lett e) cpp non consente
alla Corte di cassazione una diversa interpretazione delle prove. In altri termini,
il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell’osservanza della
legge , non può divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli
un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio. Questo
controllo è riservato al giudice di merito , essendo consentito alla Corte
regolatrice esclusivamente l’apprezzamento della logicità della motivazione (cfr,,
ex plurimis , Cass Sez fer. , 3-9-04 n. 36227 , Rinaldi , Guida al dir. , 2004 n. 39,
86; Cass Sez V 5-7-04 n. 32688, Scarcella , ivi , 2004 , n. 36, 64 ; Cass , Sez V,
15-4-2004 n. 22771, Antonelli , ivi, 2004n. 26, 75).

numero di partita IVA differente da quello stampigliato sulla fattura rilasciata
, all’epoca, al Castellana.

5. In ordine al terzo motivo di ricorso, occorre osservare come le determinazioni del
giudice di merito in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche
e alla dosimetria della pena siano insindacabili in cassazione ove sorrette da
motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle
ragioni del decisum. Nel caso di specie , la motivazione del giudice d’appello è
senz’altro da ritenersi adeguata , poiché la Corte territoriale, richiamando anche
la motivazione della sentenza di primo grado , ha fatto riferimento al sintomatico
precedente per falso , da cui è gravato l’imputato, e alla spregiudicata condotta
processuale di quest’ultimo , attesa la valenza illecita dell’accusa rivolta al
Ruggero di aver preteso la consegna in contanti della somma di 6000 euro , a
pena della mancata consegna del mezzo.
6. Nemmeno l’ultimo motivo di ricorso può essere accolto , collocandosi al di fuori
dell’area della deducibilità nel giudizio di cassazione e ricadendo sul terreno del
merito. Le determinazioni adottate dal giudice a quo , in ordine al profilo in
disamina, sono quindi insindacabili ove siano supportate da motivazione esente
da vizi logico-giuridici. Al riguardo , la Corte territoriale , a fronte dell’operata
delimitazione del danno risarcibile alla sola componente del danno morale , non
contestata in alcun modo dalla parte interessata, ha ridotto l’importo riconosciuto
a tale titolo alla parte civile dal giudice di primo grado , quantificandolo in euro
4000, in considerazione della
“disinvoltura” della condotta processuale
dell’imputato , alla quale poc’anzi si accennava , e della durata del processo.
Trattasi , come si vede , di una motivazione precisa , fondata su specifiche
risultanze processuali e del tutto idonea a illustrare l’itinerario concettuale
esperito dal giudice di merito.
Il ricorso va dunque rigettato , poiché basato su motivi infondati , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM
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Come si vede, l’impianto argomentativo a sostegno del decisum si sostanzia in
un apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto
idoneo a rendere intelligibile l’iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò
a superare lo scrutinio di legittimità.

RIGETTA IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI.

Così deciso in Roma, all ‘udienza del 20-12-13 .

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