Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13873 del 20/12/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 13873 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAMASSO MODESTINO N. IL 19/10/1983
RAZZA LUIGI N. IL 10/02/1978
avverso la sentenza n. 1695/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
09/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. e 4
che ha concluso per

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Udito, per la parte civile, l’Avv
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Data Udienza: 20/12/2013

1. Camasso Modestino e Razza Luigi ricorrono per cassazione , tramite il
difensore, avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli, in data 9-1-13
, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa , in primo
grado, in ordine al delitto di cui agli art 110 cp e 73 DPR 309/90, in relazione
alla detenzione , in concorso tra loro e con un minorenne , di 15 stecchette di
hashish, per un peso complessivo di gr. 26 e di 39 bustine contenenti marivana ,
del peso complessivo di gr 29. In Mondragone il 27-1-10.
2. I ricorrenti deducono, con il primo motivo, violazione dell’art 73 co 5 I. stup. e
vizio di motivazione ,poiché la modestia del quantum di principio attivo , lo
scarso valore economico della merce e la partecipazione di un soggetto
minorenne ma prossimo alla maggiore età inducono a ravvisare l’attenuante
della lieve entità.
2.1. Con il secondo motivo, si deduce violazione degli artt 62 bis e 133 cp , in
quanto la Corte territoriale erroneamente non ha concesso le circostanze
attenuanti generiche, nonostante la modesta entità dei fatti e la confessione
resa dal Camasso.
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3.11 primo motivo di ricorso è infondato. Costituisce infatti ius receputm , nella
giurisprudenza di questa Corte , che, anche alla luce della novella del 2006 , il
controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attenga pur sempre
alla coerenza strutturale della decisione , di cui saggia l’oggettiva “tenuta” sotto
il profilo logico-argomentativo e quindi l’accettabilità razionale del
provvedimento , restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a
fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri
di ricostruzione e valutazione dei fatti ( Sez III 27 -9-2006 n. 37006, Piras , rv n.
235508; Sez VI, 6-6-06 n. 23528, Bonifazi , rv n. 234155). Ne deriva che il giudice
di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non deve stabilire
se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti né deve
condividerne la giustificazione , ma deve limitarsi a verificare se questa
giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile
opinabilità di apprezzamento, atteso che l’art 606 co 1 lett e) cpp non consente
alla Corte di cassazione una diversa interpretazione delle prove . In altri termini,
il giudice di legittimità , che è giudice della motivazione e dell’osservanza della
i

RITENUTO IN FATTO

legge, non può divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli
un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio. Questo
controllo è riservato al giudice di merito , essendo consentito alla Corte
regolatrice esclusivamente l’apprezzamento della logicità della motivazione (cfr, ,
ex plurimis , Sez fer. , 3-9-04 n. 36227, Rinaldi , Guida al dir., 2004 n. 39, 86;
Sez V 5-7-04 n. 32688, Scarcella , ivi , 2004, n. 36, 64 ; Sez V, 15-4-2004 n.

3.1. Nel caso in disamina , la Corte d’appello ha evidenziato che la fattispecie
concreta in disamina esula dall’ambito di applicabilità del disposto di cui all’ad
73 co 5 DPR 309/90 , in considerazione del ragguardevole quantitativo di
stupefacente sequestrato, peraltro di diversa tipologia ( 29 gr di marivana e 26
di hashish) ; del grado di purezza dello stesso ( THC pari rispettivamente al 12, 6
% e al 5,7%) e del numero di dosi ricavabili ( 91 dosi medie di marivana e 56 di
hashish ) : ciò che denota un contatto diretto con fornitori organizzati. Deve
inoltre tenersi conto della partecipazione di più persone , anche minori di età,
con una dettagliata ripartizione di compiti e con l’ adozione di moduli operativi
così collaudati da dimostrare un’abitualità nella perpetrazione di illeciti della
tipologia in disamina.
Come si vede, l’impianto argomentativo a sostegno del decisum si sostanzia in
un apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto
idoneo a rendere intelligibile l’iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò
a superare lo scrutinio di legittimità.
4.In ordine al secondo motivo di ricorso occorre osservare come le determinazioni
del giudice di merito in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti
generiche e alla dosimetria della pena siano insindacabili in cassazione ove siano
sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici . Nel caso di specie , la
motivazione del giudice d’appello è senz’altro da ritenersi adeguata , avendo la
Corte territoriale fatto riferimento alla superfluità della confessione resa dal
Camasso , essendo state già acclarate le sue responsabilità, mediante l’intervento in
flagranza della polizia giudiziaria, ed anzi all’atteggiamento processuale tutt ‘altro
che collaborativo tenuto dal Camasso , in ordine alla completa ricostruzione della
vicenda oggetto del processo e all’identificazione dei complici. E comunque il
Camasso ha fruito delle attenuanti generiche, ad onta della contestata recidiva, così
come il Razza. Occorre poi anche tener conto – soggiunge il giudice a quo – che le
2

22771, Antonelli , ivi, 2004 n. 26, 75).

modalità della condotta costituiscono espressione del collegamento con ambienti
criminali , dediti allo spaccio di droga, e che, in ogni caso, il primo giudice è partito,
quanto alla pena detentiva, dal minimo edittale.
Il ricorso va dunque rigettato, poiché basato su motivi infondati, con conseguente

PQM
RIGETTA I RICORSI E CONDANNA I RICORRENTI AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI.

Così deciso in Roma , all ‘udienza del 20-12-13 .

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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