Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13871 del 11/03/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 13871 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TADINI DEVIN N. IL 22/11/1993
avverso l’ordinanza n. 1297/2013 GIP TRIBUNALE di BERGAMO,
del 29/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;
lette/sete le conclusioni del PG Dott. o
<2, Uditi difensor Avv.; Data Udienza: 11/03/2014 Ritenuto in fatto Tadini Devin ha proposto, per il tramite del difensore, ricorso per Cassazione avverso l' ordinanza emesse il 29.6.2013 con le quali il GIP del Tribunale di Bergamo ha convalidato il provvedimento del Questore di Bergamo in data 25.6.013 contenenti il divieto di assistere a manifestazioni sportive per la durata di anni tre e la prescrizione di presentarsi presso gli uffici della PG durante lo svolgimento degli incontri di calcio disputati dalle Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto, in accoglimento del ricorso, l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza. A sostegno del ricorso la difesa dei ricorrenti i ha dedotto i seguenti motivi: 1- inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità per omissione dell'avviso della facoltà di presentare memorie e deduzioni difensive ex art. 6 co 2 bis L. 401/1989 e per mancato rispetto dei termini di presentazione ex art. 6 co 3 bis L. 401/1989 . Lamenta la difesa dei ricorrenti che nel provvedimento del Questore è stato omesso l'avviso al destinatario della prescrizione, della facoltà di presentare al GIP, in sede di convalida del provvedimento di polizia, memorie e deduzioni difensive. L'omissione di tale avviso ha determinato, a parere della difesa, un ingiustificata compressione dei diritti di difesa dei destinatari dei provvedimenti impositivi del questore, che integra una nullità di ordine generale insanabile ai sensi della lettera c) art. 178 c.p.p. determinando la nullità del provvedimento di Polizia e della successiva ordinanza di convalida del GIP emessa senza il rispetto del contraddittorio, sia pure solo cartolare, previsto in tali casi. Ferma restando tale preliminare censura, deduce inoltre la difesa che non sono stati rispettati i termini previsti per il deposito delle eventuali memorie difensive. 2- inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche o di norme processuali stabilite a pena di nullità per omesso avviso dell'avvio del procedimento amministrativo previsto dagli art. 7 e 8 L. 241/90. Assume la difesa che il provvedimento del questore (e conseguentemente il successivo provvedimento del GIP del Tribunale di Bergamo) sono stati emessi senza dare comunicazione al destinatario dell'avvio del procedimento amministrativo a suo carico. A tale proposito rileva che non ricorrono quelle ragioni in presenza delle quali può essere omesso l'avviso, ovvero la pericolosità del destinatario e le particolari esigenza di celerità del procedimento in quanto il provvedimento è stato emesso e notificato due mesi prima l'inizio dei campionati sportivi, quindi in un periodo di assoluta tranquillità per le competizioni sportive. La misura in questione, detta DASPO, con la quale l'autorità di PS, ricorrendo determinate condizioni, può disporre divieti ed imporre prescrizioni che limitano e condizionano la i squadre dell'Atalanta e dell'Albinoeffe per la durata di anni uno. libertà personale dei cittadini, non può prescindere dall'osservanza delle regole del procedimento poste a tutela degli interessati, e a garanzia del principio di partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo . Peraltro proprio la natura differita di tale provvedimento mal si concilia con le esigenze di celerità e di urgenza addotte nel provvedimento del questore a giustificazione della mancata comunicazione e quindi della esclusione del cittadino dai diritti di informazione e di partecipazione al procedimento. Né sono sufficienti mere formule di stile e motivazione apodittiche attraverso il richiamo a pregnante. 3- violazione delle norme di legge e/o carenza di motivazione per la indeterminatezza e ampiezza del contenuto delle prescrizioni con conseguente inesigibilità del precetto. Rileva la difesa come il periodo della durata del divieto di accesso ai luoghi di competizione sportiva indicato nel provvedimento del questore è di tre anni ed invece la durata delle prescrizioni di presentazione alla polizia sono indicate con la frase" per lo stesso periodo di tempo, pari ad un anno". Il richiamo al periodo di durata del divieto di accesso e l'indicazione del diverso periodo di un anno per la durata delle prescrizione di polizia ingenerano incertezza sulla effettiva durata delle prescrizioni stesse. 4-La difesa eccepisce l'illegittimità del provvedimenti di convalida del GIP per assenza dei requisiti richiesti dalla legge e per l'assenza di una sufficiente istruttoria prodromica all'emanazione di un provvedimento e/o carenza di motivazione circa la sussistenza dei requisiti richiesi dalla legge per l'emanazione del provvedimento, rilevandone l'importanza nella misura in cui le prescrizioni cui si accompagna il DASPO sono limitative della libertà personale del destinatario. Assume nello specifico che la posizione del Datini non sia stata oggetto di specifica ed isolata valutazione. L'unico riferimento è quello di una condotta collettiva valutata globalmente senza enucleare le partecipazione dei singoli appartenenti al gruppo dei tifosi. La asserita non episodicità della condotta (unico elemento di pericolosità richiamato dal GIP nell'ordinanza di convalida) è insufficientemente motivata in quanto fa riferimento al solo episodio in questione mentre il giudizio di pericolosità dell'imputato si deve basare su una reiterazione nel tempo di condotte violente non potendo bastare un solo episodio; è in definitiva mancata un'indagine conoscitiva sulla personalità del soggetto riferita alla sua condotta pregressa di vita. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. L'art. 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401 prevede che, nei confronti di persone che versino in situazioni sintomatiche della loro pericolosità sociale in occasione dello 2 ragioni di celerità e di urgenza non meglio specificate, ma occorre una motivazione più svolgimento di competizioni sportive, il questore possa disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate. In aggiunta a tale divieto il questore può prescrivere alle stesse persone che ne sono destinatarie, a norma dell'art.6 comma 2, l'obbligo di presentarsi all'autorità di polizia durante lo svolgimento delle manifestazioni stesse, in modo da consentire il controllo sulla osservanza del divieto di accesso. L'obbligo di presentazione costituisce una misura di prevenzione atipica che presenta adottate direttamente dal giudice, come accade per le misure di prevenzione di cui alla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, artt. 3 e 4, o sono soggette al controllo giurisdizionale successivo. Mentre il divieto di accesso nei luoghi delle competizioni sportive di cui al comma 1 dello stesso art. 6 L. 13.12.89 n. 401, incide sulla libertà di circolazione dell'individuo, l'obbligo di presentazione presso l'ufficio di polizia di cui al comma 2 art 6 stessa legge importa una limitazione della libertà personale e, come tale, è soggetto alle garanzie previste dall'art. 13 Cost. Tale norma pone delle limitazioni ben precise alle restrizioni alla libertà personale, che sono ammesse solo per atto motivato dell'autorità giudiziaria (riserva di giurisdizione) nei casi e modi previsti dalla legge (riserva di legge); ovvero, in casi eccezionali di necessità e urgenza, possano essere adottate in via provvisoria dall'autorità di pubblica sicurezza, che però deve comunicarle entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria, la quale deve convalidarle entro le quarantotto ore successive sotto pena di decadenza delle stesse misure restrittive. Recependo i vincoli costituzionali posti alla limitazione della libertà personale, il terzo comma dell'art. 6 (come sostituito dal D.L. 336 /2001, art. 1 comma 1, lett. c), convertito con modificazioni nella L. 377/2001), prevede che la prescrizione di presentarsi all'autorità di polizia sia immediatamente comunicata al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, il quale, se ritiene che ne sussistano i presupposti, richiede la convalida al giudice per le indagini preliminari, entro il termine di quarantotto ore dalla notifica all'interessato del provvedimento questorile. Il provvedimento restrittivo della libertà perde efficacia se il pubblico ministero non avanza richiesta di convalida nel termine previsto o se il giudice non dispone la convalida entro le quarantotto ore successive. In definitiva, in conformità al dettato costituzionale dell'art. 13, il provvedimento amministrativo perde efficacia se la convalida giurisdizionale non interviene entro il termine complessivo di novantasei ore dalla notifica al destinatario del provvedimento medesimo (v. sul punto Cass. Sez. 3, n. 2472 dell'11.12.2007, Vallini, rv. 238538; Cass. Sez. 3, n. 35515 del 6.7.2007, Liani, rv. 237396; Cass. Sez. 3, n. 5326 del 20.12.2006, Piccardo, rv. 235872). 3 analogie con le misure di prevenzione "giurisdizionalizzate", così denominate perché sono In ossequio ad altro principio costituzionale, quello di cui all'art. 24 Cost.comma 2 , che sancisce il diritto di difesa, l'art. 6 comma 2 bis cit legge (introdotto dall'art. 1, comma 1 lett. b) D.L. 20 agosto 2001, n. 336, convertito con modificazioni nella L. n. 377/2001) prevede che la notifica del provvedimento questorile deve contenere l'avviso all'interessato che egli ha la facoltà di presentare, personalmente o per mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida. In tal modo è stato consentito all'interessato l'esercizio del diritto di difesa, attuato con cartolare, senza previsione di udienza camerale, sicuramente più limitato di quello proprio dei procedimenti di convalida di misure precautelari, giustificato dal rilievo della scarsa incisività della prescrizione in questione sulla restrizione della libertà personale del soggetto sottoposto, di guisa che un contraddittorio semplificato di tipo cartolare appare sufficiente e al tempo stesso idoneo a conciliare le esigenze di difesa all'interessato con quella della speditezza propria del procedimento di applicazione della misura di sicurezza. Qualora nel provvedimento del questore venga omesso tale l'avviso, l'omissione integra una nullità assoluta insanabile ai sensi dell'art. 178 lett C) in quanto determina una lesione dei diritti di intervento e di assistenza difensiva nel procedimento giurisdizionale di convalida del provvedimento amministrativo di polizia, convalida che è condizione della sua efficacia. Come si è detto, tale procedimento è caratterizzato da un contraddittorio meramente cartolare in quanto non è prevista la presenza, in udienza appositamente fissata, del destinatario delle prescrizioni e del suo difensore, a differenza del procedimento di convalida delle misure precautelari, ma é consentita la presentazione di memorie e deduzioni difensive. L'omissione dell'avviso della relativa facoltà compromette le garanzie difensive previste a favore del destinatario invalidando anche l'ordinanza di convalida del provvedimento del questore in quanto emessa in assenza delle deduzioni difensive che era facoltà dell'interessato presentare.. In questi termini si è pronunciata la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "con il provvedimento del questore che, in base all'art. 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401 e succ. mod., impone a taluno l'obbligo di presentarsi in questura in occasione dello svolgimento di determinate manifestazioni sportive, deve essere dato necessariamente avviso alla parte della facoltà di presentare memorie o deduzioni al g.i.p. competente per la convalida, e tale avviso può essere contenuto anche nella relata che attesta la notifica all'interessato del provvedimento. L'omissione di esso determina la nullità, ai sensi dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen., sia del provvedimento del questore che della successiva ordinanza di convalida derivante dalla violazione del diritto di difesa, perché la persona sottoposta a limitazione della libertà personale non è stata messa in condizione di far valere le proprie eventuali ragioni dinanzi al giudice competente per la convalida del 4 modalità- presentazione di scritti difensivi- che realizzano un contraddittorio di tipo provvedimento di polizia" Sez. 3, n. 11151 de/ 17/12/2008 Cc. (dep. 13/03/2009) Rv. 242987 Sez. 3 n. 6986 de110/11/2005 Cc. (dep. 24/02/2006) Rv. 234043 Nel caso in esame nel decreto del Questore manca l'avviso suindicato. Di conseguenza sia detto decreto, sia l'ordinanza di convalida sono nulli. Discende da ciò l'annullamento del provvedimento impugnato senza rinvio. Gli altri motivi rimangono assorbiti nell'accoglimento della censura dianzi esaminata P.Q.M. provvedimento del Questore di Bergamo in data 251253 limitatamente all'ordine di presentazione. Dispone che copia della presente i(23- dinanzac sia inviata al suddetto Questore. Così deciso in camera di consiglio il 11.3.2014 Annulla l'ordinanza impugnata senza rinvio e dichiara la perdita di efficacia del

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