Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13870 del 11/03/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 13870 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CODARIN DARIO N. IL 04/08/1970
TONSI JACOPO N. IL 24/11/1990
METEORI ALESSANDRO N. IL 21/12/1974
avverso l’ordinanza n. 1297/2013 GIP TRIBUNALE di BERGAMO,
del 28/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;
lette/seMite le conclusioni del PG

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 11/03/2014

Ritenuto in fatto
Codarin Dario, Tonsi Jacopo, Meteori Alessandro hanno proposto, per il tramite del
difensore, ricorso per Cassazione avverso le ordinanze emesse il 28.6.2013 e 29.6.013 con
le quali il GIP del Tribunale di Bergamo ha convalidato i provvedimenti del Questore di
Bergamo in data 25 e 26. 6.013 contenenti il divieto di assistere a manifestazioni sportive
per la durata di anni tre e la prescrizione di presentarsi presso gli uffici della PG durante lo
per la durata di anni tre per il Codarni, di anni uno per gli altri ricorrenti.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta con la quale
ha chiesto, in accoglimento del ricorso, l’annullamento senza rinvio dell’impugnata
ordinanza.
A sostegno del ricorso la difesa dei ricorrenti i ha dedotto i seguenti motivi:
1- – Lamenta la difesa dei ricorrenti l’omissione dell’avviso al destinatario della prescrizione
della facoltà di presentare al GIP, in sede di convalida del provvedimento di polizia,
memorie e deduzioni difensive. Nei provvedimenti notificati ai ricorrenti non è fatta alcuna
menzione di tale avviso cosicchè il procedimento giurisdizionale di convalida del
provvedimento impositivo del questore è avvenuto senza quel contraddittorio, seppure
solo cartolare, che la legge prevede. Il mancato avviso delta facoltà in questione ha
determinato, a parere della difesa, un ingiustificata compressione dei diritti di difesa dei
destinatari dei provvedimenti impositivi del questore, che integra una nullità di ordine
generale insanabile ai sensi della lettera c) art. 178 c.p.p. determinando la nullità del
provvedimento di Polizia e della successiva ordinanza di convalida del GIP emessa senza il
rispetto del contraddittorio, sia pure solo cartolare.
2- mancanza di motivazione relativamente alla presenza dei requisiti di urgenza, necessità,
pericolosità sociale, necessari per l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di
presentazione alla PG.
Assume la difesa che le ordinanza di convalida sono viziate da carente motivazione
relativamente alla sussistenza dei requisiti di urgenza, necessità, pericolosità sociale,
necessari per l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla PG
Quanto al requisito dell’urgenza il GIP lo ha ritenuto sussistente sulla base dei disordini
manifestatisi nelle precedenti competizioni sportive mentre, secondo consolidata
giurisprudenza, esso non deve basarsi sugli episodi che hanno determinato la necessità
della misura ma sull’attualità e prossimità temporale delle competizioni sportive.
Quanto al requisito della pericolosità, lamenta la difesa che esso sia stato desunto solo
dalle modalità di comportamento tenute dall’interessato durante le passate manifestazioni
sportive, mentre essa dovrebbe essere il frutto di una attenta valutazione della sua

i

svolgimento degli incontri di calcio disputati dalle squadre dell’Atalanta e dell’Albinoeffe

personalità, non ancorata solo all’eventi sportivo che tenga conto della sua condotta di vita
in generale„ di precedenti penali, di eventuali frequentazioni con ambienti criminali.
3- omessa motivazione sulla commisurazione della durata della misura
Ritenuto in diritto
Il ricorso è fondato.
versino in situazioni sintomatiche della loro pericolosità sociale in occasione dello
svolgimento di competizioni sportive, il questore possa disporre il divieto di accesso ai
luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate. In aggiunta a tale
divieto il questore può prescrivere alle stesse persone che ne sono destinatarie, a norma
dell’art.6 comma 2, l’obbligo di presentarsi all’autorità di polizia durante lo svolgimento
delle manifestazioni stesse, in modo da consentire il controllo sulla osservanza del divieto
di accesso.
L’obbligo di presentazione costituisce una misura di prevenzione atipica che presenta
analogie con le misure di prevenzione “giurisdizionalizzate”, così denominate perché sono
adottate direttamente dal giudice, come accade per le misure di prevenzione di cui alla L.
27 dicembre 1956, n. 1423, artt. 3 e 4, o sono soggette al controllo giurisdizionale
successivo.
Mentre il divieto di accesso nei luoghi delle competizioni sportive di cui al comma 1 dello
stesso art. 6 L. 13.12.89 n. 401, incide sulla libertà di circolazione dell’individuo, l’obbligo
di presentazione presso l’ufficio di polizia di cui al comma 2 art 6 stessa legge importa una
limitazione della libertà personale e, come tale, è soggetto alle garanzie previste dall’art.
13 Cost. Tale norma pone delle limitazioni ben precise alle restrizioni alla libertà personale,
che sono ammesse solo per atto motivato dell’autorità giudiziaria (riserva di
giurisdizione) nei casi e modi previsti dalla legge (riserva di legge); ovvero, in casi
eccezionali di necessità e urgenza, possano essere adottate in via provvisoria dall’autorità
di pubblica sicurezza, che però deve comunicarle entro quarantotto ore all’autorità
giudiziaria, la quale deve convalidarle entro le quarantotto ore successive sotto pena di
decadenza delle stesse misure restrittive.
Recependo i vincoli costituzionali posti alla limitazione della libertà personale, il terzo
comma dell’art. 6 (come sostituito dal D.L. 336 /2001, art. 1 comma 1, lett. c), convertito
con modificazioni nella L. 377/2001), prevede che la prescrizione di presentarsi all’autorità
di polizia sia immediatamente comunicata al Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale, il quale, se ritiene che ne sussistano i presupposti, richiede la convalida al
giudice per le indagini preliminari, entro il termine di quarantotto ore dalla notifica
all’interessato del provvedimento questorile. Il provvedimento restrittivo della libertà
2

L’art. 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401 prevede che, nei confronti di persone che

perde efficacia se il pubblico ministero non avanza richiesta di convalida nel termine
previsto o se il giudice non dispone la convalida entro le quarantotto ore successive.
In definitiva, in conformità al dettato costituzionale dell’art. 13, il provvedimento
amministrativo perde efficacia se la convalida giurisdizionale non interviene entro il
termine complessivo di novantasei ore dalla notifica al destinatario del provvedimento
medesimo (v. sul punto Cass. Sez. 3, n. 2472 dell’11.12.2007, Vallini, rv. 238538; Cass. Sez.
3, n. 35515 del 6.7.2007, Liani, rv. 237396; Cass. Sez. 3, n. 5326 del 20.12.2006, Piccardo,
In ossequio ad altro principio costituzionale, quello di cui all’art. 24 Cost.comma 2 , che
sancisce il diritto di difesa, l’art. 6 comma 2 bis cit legge (introdotto dall’art. 1, comma 1
lett. b) D.L. 20 agosto 2001, n. 336, convertito con modificazioni nella L. n. 377/2001)
prevede che la notifica del provvedimento questorile deve contenere l’avviso
all’interessato che egli ha la facoltà di presentare, personalmente o per mezzo di difensore,
memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida.
In tal modo è stato consentito all’interessato l’esercizio del diritto di difesa, attuato con
modalità- presentazione di scritti difensivi- che realizzano un contraddittorio di tipo
cartolare, senza previsione di udienza camerale, sicuramente più limitato di quello
proprio dei procedimenti di convalida di misure precautelari, giustificato dal rilievo della
scarsa incisività della prescrizione in questione sulla restrizione della libertà personale del
soggetto sottoposto, di guisa che un contraddittorio semplificato di tipo cartolare appare
sufficiente e al tempo stesso idoneo a conciliare le esigenze di difesa all’interessato con
quella della speditezza propria del procedimento di applicazione della misura di sicurezza.
Qualora nel provvedimento del Questore venga omesso l’avviso, previsto dall’art. 6 co 2
bis I. 401/ della facoltà dell’interessato ” di presentare, personalmente o a mezzo del
difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del
provvedimento”, tale omissione integra una nullità assoluta insanabile ai sensi dell’art. 178
lett C) in quanto determina una lesione dei diritti di intervento e di assistenza difensiva nel
procedimento giurisdizionale di convalida del provvedimento amministrativo di polizia,
convalida che è condizione della sua efficacia. Tale procedimento è caratterizzato da un
contraddittorio meramente cartolare in quanto non è prevista la presenza, in udienza
appositamente fissata, del destinatario delle prescrizioni e del suo difensore, a differenza
del procedimento di convalida delle misure precautelari, ma é consentita la presentazione
di memorie e deduzioni difensive. L’omissione dell’avviso della relativa facoltà
compromette le garanzie difensive previste a favore del destinatario invalidando anche
l’ordinanza di convalida del provvedimento del questore in quanto emessa in assenza delle
deduzioni difensive che era facoltà dell’interessato presentare..
In questi termini si è pronunciata la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “con il
provvedimento del questore che, in base all’art. 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401 e

rv. 235872).

succ. mod., impone a taluno l’obbligo di presentarsi in questura in occasione dello
svolgimento di determinate manifestazioni sportive, deve essere dato necessariamente
avviso alla parte della facoltà di presentare memorie o deduzioni al g.i.p. competente per
la convalida, e tale avviso può essere contenuto anche nella relata che attesta la notifica
all’interessato del provvedimento. L’omissione di esso determina la nullità, ai sensi dell’art.
178 lett. c) cod. proc. pen., sia del provvedimento del questore che della successiva
ordinanza di convalida derivante dalla violazione del diritto di difesa, perché la persona
valere le proprie eventuali ragioni dinanzi al giudice competente per la convalida del
provvedimento di polizia”

Sez. 3,

n. 11151 de/ 17/12/2008 Cc. (dep. 13/03/2009)

Rv. 242987 Sez. 3 n. 6986 de110/11/2005 Cc. (dep. 24/02/2006) Rv. 234043
Nel caso in esame nel decreto del Questore manca l’avviso suindicato. Di conseguenza sia
detto decreto, sia l’ordinanza di convalida sono nulli.
Discende da ciò l’annullamento del provvedimento impugnato senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata senza rinvio e dichiara la perdita di efficacia del
provvedimento del Questore di Bergamo in data 27.6.2013 limitatamente all’ordine di
presentazione. Dispone che copia della presente prdinanzal sia inviata al suddetto
Questore.
Così deciso in camera di consiglio il 11.3.2014

sottoposta a limitazione della libertà personale non è stata messa in condizione di far

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