Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1387 del 06/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 1387 Anno 2016
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RIZZI VINCENZO N. IL 11/09/1963
avverso la sentenza n. 1240/2003 CORTE APPELLO di BARI, del
01/07/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. RA KL,0
che ha concluso per

p,„„ta,

_

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 06/11/2015

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la corte di appello di Bari, in parziale riforma della
sentenza emessa dal tribunale della medesima città in data 22/4/2003,
appellata dell’odierno imputato Rizzi Vincenzo, ritenute le circostante
attenuanti generiche prevalenti rispetto alle contestate aggravanti, ha
conseguentemente ridotto il trattamento sanzionatorio, confermando la
condanna per il delitto di rapina.

la corte territoriale avrebbe reso una motivazione illogica sulla mancata
sussistenza di un medesimo disegno criminoso tra i fatti del presente
procedimento e quelli relativi a diverse sentenze, già ritenuti in continuazione
tra loro con ordinanza del 31.8.2006 dal Gip presso il tribunale di Bari,
osservando come non corrisponda al vero quanto affermato in motivazione
dalla corte territoriale: ossia che i delitti sarebbero stati commessi in luoghi
diversi e a considerevole distanza di tempo l’uno dall’altro, così da doversi
escludere la sussistenza del nesso di continuazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Del tutto logicamente i giudici del merito hanno motivato la propria decisione
per come esposto nel ricorso (cfr. p. 2 della sentenza impugnata).
La critica del ricorrente, piuttosto che evidenziare manifeste illogicità della
motivazione, afferma la diversità dei fatti ivi considerati, sollecitando questa
corte a un inammissibile giudizio di merito sul punto (senza peraltro che il
ricorso si presenti al riguardo connotato dall’indispensabile requisito della
specificità, attesa la genericità della critica svolta con riguardo agli stessi fatti
su cui essa si fonda).
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché ciascuno al versamento, in favore

Contro detta pronunzia ricorre l’imputato chiedendone l’annullamento: giacché

della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in Euro 1000.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle
ammende.
Roma, li 6.11.2015

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
SECONDA SEZIONE PENALE

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