Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13869 del 05/03/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 13869 Anno 2014
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FERRARI TIZIANO N. IL 15/01/1949
avverso l’ordinanza n. 28/2013 TRIB. LIBERTA’ di FERRARA, del
24/10/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;
19″e/sentite le conclusioni del PG Dott.
c

ect

\O

d-

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

24 MAR 2014

4:
Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 05/03/2014

48180/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 24 ottobre 2013 il Tribunale di Ferrara ha rigettato la richiesta di
riesame presentata da Ferrari Tiziano – indagato del reato di gestione non autorizzata, deposito
non autorizzato e abbandono di rifiuti ex articolo 256 d.lgs. 152/2006 – avverso decreto di
sequestro preventivo di due aree site nel Comune di Comacchio, nella disponibilità di due Srl di
cui Ferrari è legale rappresentante, emesso in data 1 ottobre 2013 dal gip dello stesso

2. Ha presentato ricorso il difensore dell’indagato, denunciando violazione dell’articolo 185,
comma 2, lettera b), d.lgs. 152/2006 e del d.lgs. 75/2010 relativo ai fertilizzanti quali limiti di
operatività della parte IV del d.lgs. 152/2006: nell’ispezione da cui è sortito il procedimento
sarebbe stata seguita una modalità non corretta di verifica, campionando soltanto il liquido
proveniente dal suolo e non esaminando anche campioni del materiale accumulato sull’area.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.
Come appena esposto, il ricorso propone un unico motivo, che qualifica come questione di
diritto. In realtà, il ricorrente adduce che delle due società proprietarie delle aree sequestrate e
di cui è legale rappresentante l’indagato, cioè IRMA Srl e Laguna Scrl, la prima si occupa “da
oltre un decennio della produzione di fertilizzanti organici azotati” a norma del d.lgs. 75/ 2010,
ricevendo quindi numerosi controlli dagli organi competenti. In tutte queste verifiche si
sarebbe proceduto al campionamento del materiale presente presso l’azienda e alla sua analisi,
ogni volta con risultato conforme a quanto stabilito dalla suddetta normativa. Ma “a differenza
di quanto accaduto nel passato” in questo caso l’ispezione avrebbe “seguito un iter affatto
diverso e peculiare” perché “anziché procedere al campionamento e alla successiva analisi
chimica del materiale presente nei cumuli…gli organi ispettivi hanno prelevato solo campioni
del liquido presente sul suolo…senza sottoporre a campionamento e analisi chimica le sostanze
fertilizzanti accumulate”. Il sequestro quindi sarebbe stato disposto in relazione a un’accusa

Tribunale.

che il materiale raccolto nell’aria fosse qualificabile rifiuto fondata su “valutazioni estrinseche
(odore, stato di conservazione del materiale, sistema di organizzazione del sito produttivo,
ecc.) espresse peraltro da soggetti privi di cognizioni tecniche in materia”, laddove nei casi
precedenti la natura del materiale era sempre stata chiarita mediante un’analisi tecnica. Il
ricorso sfocia pertanto in un quesito alla Suprema Corte, e cioè se il materiale può essere
qualificato come rifiuto “sulla scorta di un apprezzamento puramente visivo delle sostanze”
oppure necessiti di “un’indagine tecnico-peritale”.
Quella dunque che è stata dal ricorrente presentata come violazione di diritto costituisce, a
ben guardare, una questione di fatto, nel senso che censura l’idoneità degli elementi finora
raccolti a integrare nel caso concreto il

fumus commissi delicti. La doglianza rispecchia,

, . . 17

peraltro, una corrispondente doglianza sottoposta al Tribunale (motivazione, pagina 4, che
evidenzia essere stata contestata “la natura di rifiuti del…materiale sequestrato, affermando
che la stessa sarebbe esclusa, trattandosi viceversa di componenti dei fertilizzanti che l’azienda
del Ferrari produce ai sensi del d.lgs. 75/ 2010”), alla quale il giudice di merito risponde in
modo specifico ed adeguato, tra l’altro evidenziando che da quanto risultato dal sopralluogo
dell’Arpa – e quindi da una ispezione espletata da personale privo di cognizioni tecniche in
ordine alla qualificazione del materiale come rifiuto, e il cui contenuto non è una percezione

constatazioni oggettive – la prospettazione che il materiale fosse utilizzato per la produzione di
concimi organici veniva inficiata sia dalle condizioni di “apparente abbandono” (è dato
oggettivo il fatto che alcuni cumuli erano addirittura ricoperti da vegetazione) sia dalla
presenza di “sostanze all’apparenza di origine non animale (plastica e carta)” nonché di
etichette sugli imballaggi facenti riferimento a fibre sintetiche, sia dalle s.i.t. di un soggetto che
dichiarava “di non avere visto nessuno lavorare negli ultimi anni nell’area in questione”, il tutto
confluendo nel senso della parvenza quantomeno di un abbandono dei materiali, non desunto,
dunque, come sostiene il ricorrente, da anomali campionamenti di liquido dal suolo. Che si
trattasse di rifiuti, a livello di cognizione sommaria, il Tribunale dà atto che emerge da vari
indizi (e v. ancora la motivazione dell’ordinanza impugnata, pagina 6 s.). La doglianza del
ricorrente risulta, in conclusione, non solo inammissibile per la sua natura realmente fattuale,
ma altresì non corrispondente al contenuto effettivo dell’impugnato provvedimento.
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile,
con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p., al pagamento delle spese
del presente grado di giudizio. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale
emessa in data 13 giugno 2000, n.186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il
ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di
Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di €1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 5 marzo 2014

Il Consigli

e Estensore

Il Presidente

visiva nel senso (attribuitole dal ricorrente) di soggettiva e insufficiente, bensì si fonda su

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA