Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13867 del 04/03/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 13867 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SACCANELLI Paolo, nato a Vicenza il 14 agosto 1984;
avverso l’ordinanza n. 11/13 DASPO del Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Vicenza del 11 maggio 2013;

letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale
Dott. Vito D’AMBROSIO, il quale ha concluso chiedendo l’annullamento dell’atto
impugnato;

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Data Udienza: 04/03/2014

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza depositata in data 11 maggio 2013, alle ore 13 e 10
minuti, il Gip del Tribunale di Vicenza convalidava il provvedimento reso dal
Questore di quella città in data 7 maggio 2013, notificato in data 8 maggio alle
ore 18 e 20 minuti, con il quale era stata disposta, per la durata di anni 2, la
diffida ai sensi dell’art. del 6 della legge n. 401 del 1989 nei confronti di
Saccanelli Paolo, essendo al medesimo prescritto di presentarsi, sino alla

comune di residenza, all’ora di inizio ed all’ora di fine di tutte le partite giuocate
dalla squadra di calcio del Vicenza in casa ed all’inizio della partita per quelle
giuocate in trasferta dalla medesima squadra.
Osservava il Gip di Vicenza, rilevata la mancata presentazione da parte
del diffidato di memorie o deduzioni difensive, che in data 4 maggio 2013 egli,
unitamente ad altri tifosi della squadra di calcio del Vicenza, durante lo
svolgimento di una manifestazione sportiva, aveva forzato il portone di ingresso
e fatto irruzione nel perimetro di giuoco, causando la sospensione dell’incontro
di calcio in corso; che la sua presenza era stata accertata sia tramite la diretta
percezione delle forze di polizia presenti sia tramite la visione delle immagini
riprese dall’impianto di videosorveglianza e che detta partecipazione,
dimostrativa di un’indole facinorosa violenta ed incapace di frenarsi, rendeva
palese la pericolosità del Saccanelli.
Disponeva, pertanto, la convalida del provvedimento questorile.
Avverso della convalida proponeva ricorso per cassazione il Saccanelli,
deducendo la nullità del provvedimento per non avere né il Questore né,
successivamente, il Tribunale evidenziato le ragioni di necessità ed urgenza
legittimanti la adozione del provvedimento inibitorio, da annoverarsi fra quelli
incidenti sulla libertà personale dell’individuo; la nullità ancora per non avere il
Questore né il Tribunale motivato in ordine alla insufficienza cautelare della sola
adozione del provvedimento inibitori, essendo stato, invece, altresì previsto
l’obbligo di presentazione di firma; la nullità dell’atto impugnato, per non avere
l’ordinanza chiarito il criterio in base al quale era stata determinata la durata
della diffida.
Pertanto, ne chiedeva l’annullamento senza rinvio.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e pertanto esso deve essere rigettato.
Va premesso che coi tre motivi di ricorso il Saccanelli deduce in sostanza
la carenza di motivazione della ordinanza impugnata in ordine a tre elementi di
giudizio: a) la necessità e l’urgenza legittimanti la adozione del provvedimento;

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scadenza dellla diffida, presso la Stazione dei Carabinieri di Lonigo (VI), suo

b) la inadeguatezza della sola misura interdittiva e la previsione dell’obbligo di
presentazione; c) la durata della misura.
Diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente l’ordinanza di convalida
emessa dal Gip di Vicenza ha rispettato i requisiti motivazionali previsti per
questa particolare fattispecie di compressione della libertà personale: il Giudice
ha, infatti, motivato sull’esistenza dei presupposti legittimanti l’adozione del
provvedimento, cioè sui requisiti di necessità ed urgenza, in ordine alla

finalità di prevenzione che questa persegue, e in ordine altresì alla adeguatezza
delle prescrizioni imposte, nonché alla durata delle medesime (S.U. 27 ottobre
2004 n. 44273).
La considerazione dei requisiti in questione deve, infatti, intendersi insita
logicamente nell’attenta analisi della incidenza della partecipazione del
Saccanelli a un grave episodio di invasione di campo nel corso di una
manifestazione sportiva, tale da determinare la interruzione della
manifestazione stessa, e prima ancora del fumus della sua responsabilità in
ordine al grave episodio, responsabilità oggetto di verifica sia tramite la diretta
cognizione visiva delle forze di Pg presenti presso l’impianto sportivo teatro del
grave episodio sia dall’esame delle immagini riprese dagli impianti di
videosorveglianza installati in loco.
Da tali dati, invero, non disgiunti dalla analisi della allarmante personalità
del Saccanelli, non alieno ad unirsi con altri facinorosi al fine di far valere, in
luogo del corretto svolgimento delle competizioni sportive, la logica della forza
e della sopraffazione extrasportiva, il Gip ha dedotto, in base ad una
ragionevole inferenza logica, la particolare pericolosità sociale del soggetto, così
lasciando chiaramente – seppur implicitamente – intendere l’urgenza e la
congruità della misura in tutti i suoi aspetti, inclusa la necessità, onde
assicurarne la piena effettività di associare alla misura interdittiva anche quella
concernente l’obbligo di doppia presentazione alla Ps in occasione delle
manifestazioni sportive interessanti la squadra di calcio del Vicenza, nonché in
relazione alla durata della misura.
Tenuto conto della considerazioni sin qui svolte il ricorso deve, pertanto,
essere rigettato ed a carico del ricorrente va disposta la condanna al
pagamento delle spese del procedimento.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2014
Il Consigliere estensore

Il Presidente

pericolosità della persona cui è applicata la misura, con riferimento alle speciali

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