Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13856 del 04/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 13856 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

USELLI Claudina, nata a Fordongianus (Or) il 21 marzo 1938;
ZANCAGLIONE Antonella, nata a Napoli il 9 gennaio 1964;
ZANCAGLIONE Palma, nata a Napoli il 10 dicembre 1966;
ZANCAGLIONE Arturo, nato a Napoli il 2 settembre 1972;
ZANCAGLIONE Annamaria, nata a Napoli 21 luglio 1961;
avverso l’ordinanza n. 132/12 Prot. Es. emessa dal Tribunale di Napoli,
Sezione distaccata di Marano, in funzione di giudice dell’esecuzione, in data
25 ottobre 2012;
letti gli atti di causa, l’ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Aurelio GALASSO, il quale ha concluso chiedendo
l’inammissibilità del ricorso.
1

Data Udienza: 04/02/2014

RITENUTO IN FATTO
Con ricorso depositato il 22 novembre 2012 Uselli Claudina, Zancaglione
Antonella, Zancaglione Palma, Zancaglione Arturo e Zancaglione Annamaria
proponevano, tramite il loro difensore, ricorso per cassazione avverso
l’ordinanza con la quale il Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Marano, in
funzione di giudice dell’esecuzione, aveva rigettato la istanza da loro
presentata e volta ad ottenere la sospensione dell’ordine di demolizione n.

opere edilizie abusive di cui alla sentenza di condanna emessa dal Tribunale di
Napoli in data 30 aprile 2002.
Essendo l’istanza in questione fondata sul fatto che gli istanti avevano
presentato domanda di condono edilizio – avendo costoro anche attestato
l’avvenuto pagamento di una somma dovuta a titolo di oblazione – il Tribunale
la aveva rigettata in quanto non risultava essere stato adottato il
provvedimento di condono in sanatoria, né era stata provata la congruità della
somma versata al fine di cui sopra.
I predetti, pertanto, proponevano ricorso per cassazione allegando la
illegittimità del provvedimento impugnato per non essersi in esso tenuto conto
del fatto che per le opere in questione era stata presentata regolare domanda
di condono.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso – al di là della sua estrema genericità – essendo basato su
argomentazioni manifestamente infondate, deve essere dichiarato
inammissibile.
Riguardo alla sospensione, ovvero alla revoca, dell’ordine di demolizione
di manufatti abusivi quale conseguenza della sentenza con la quale l’autore
delle opere in questione è stato riconosciuto responsabile della violazione
della disciplina penale in materia edilizia, la giurisprudenza di questa Corte ha
ripetutamente affermato che, sebbene la sanzione dell’ordine di demolizione,
prevista dall’art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sfugge alla regola del
giudicato penale ed è, pertanto, sempre riesaminabile in sede esecutiva al fine
di una eventuale revoca, essa, tuttavia, è consentita solo in presenza di
determinazioni della P.A. o del giudice amministrativo incompatibili con
l’abbattimento del manufatto, ovvero quando sia ragionevolmente prevedibile,
in base ad elementi concreti e specifici, che tali provvedimenti saranno
adottati in breve tempo.
Ciò in quanto, diversamente operando, la concrete ed effettiva tutela del
territorio rischierebbe essere rinviata indefinitamente (Corte di cassazione,
Sezione III penale, 26 giugno 2012, n. 25512).
2

5/09 emesso dal PM di Napoli il 29 febbraio 2012 ed avente ad oggetto le

Applicandosi siffatto orientamento, è agevole rilevare come i ricorrenti si
siano limitati, sia di fronte al Giudice dell’esecuzione sia di fonte a questa
Corte, solamente ad allegare la circostanza di avere presentato, in relazione
alle opere oggetto dell’ordine di demolizione n. 5/09 emesso dal Pm di Napoli
in data 29 febbraio 2012, domanda di condono edilizio, senza nulla
aggiungere o precisare né in ordine all’eventuale accoglimento della predetta
domanda né in ordine ai tempi di suo, eventuale, venturo accoglimento.

ha l’obbligo (presenza di provvedimenti amministrativi incompatibili con
l’impartito ordine di demolizione) ovvero ha la facoltà (ove sia concretamente
prevedibile e probabile l’emissione, entro breve tempo, di atti amministrativi
incompatibili con l’attuazione del predetto ordine), rispettivamente, di
revocare o sospendere l’ordine di demolizione conseguente alla condanna per
la commissione di reati edilizi (Corte cassazione, Sezione III penale, 24
giugno 2010, n. 24273), il provvedimento impugnato è immune da ogni
censura.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, secondo quanto
previsto dall’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese processuale e di una somma di danaro, equitativamente
determinata in euro 1000,00 a carico di ciascuno di essi, in favore della Cassa
delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e della somma di 1000,00 euro ciascuno in favore della
Cassa delle ammende
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2014
Il Consiglier estensore

Il Presidente

Pertanto, non ricorrendo affatto le condizioni in base alla quali il Giudice

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA