Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13851 del 21/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 13851 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

SENTENZA

sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
IMPERIA in proc. c/

1) BENZA ROBERTO, n. 12/03/1959
2)

STILO NICO, n. 12/01/1973

3) ADDIEGO PASQUALINO, n. 08/11/1958
4)

SOLLAZZO RACHELE, n. 03/07/1937

5) ADDIEGO GIUSEPPE, n. 15/03/1928
6)

FILIPPI FRANCESCO, n. 26/01/1968

7) TOSO D’ANTUONO MICHELE, n. 22/10/1969
8) TRINCHERI STEFANO, n. 13/12/1965
9) AICARDI ROSALBA, n. 12/08/1949
10)ORTH HAMMES ELISABETH, n. 21/04/1946
11)ORTH KARL JOSEF ADOLF, n. 16/02/1939
12)GHIGLIONE GIANFRANCO, n. 01/06/1961
13)DAPRELA’ MICHEL, n. 07/10/1974
14)CALVI LUCA, n. 26/06/1972
15)BENZA GIACOMINA, n. 12/11/1957
16)BERRUTI GIUSEPPINA, n. 23/02/1952

Data Udienza: 21/01/2014

a

17)DALLE CESTE PAOLO, n. 06/03/1982
18)PFISTER SUSAN RUTH, n. 18/02/1937
19)GILLARDON CLAUDIA MARTINA, n. 09/09/1974
20)BRAUCHLI GILLARDON SILVIA RUTH, n. 18/04/1950
21)KREMS BAUMAN ANNA LIESE MARHARETE ELISABETH, n. 24/01/1941
22)KREMS GUENTER WOLFGANG, n. 16/01/1938
23)RACI GIUSEPPE, n. 10/04/1961

24)ZITO GIUSEPPE, n. 21/04/1956
25)PASTORINO PAOLO, n. 16/11/1966
26)ZITO MARIA VALENTINA, n. 24/04/1985
27)GATTI IVAN, n. 24/06/1956
28)FRATINO DOMATELLA MARIA, n. 18/11/1948
29)GATTI FEDERICO, n. 02/08/1979
30)ROTA LAURA, n. 10/02/1985
31)DEMA MASSIMO, n. 08/01/1972
32)GANDOLF0 RITA, n. 02/02/1946
33)TOUIL AHMED, n. 11/01/1961
34)BOSI STEFANIA, n. 02/04/1978
35)CUTRONE0 GIAMPAOLO, n. 07/07/1974
36)BORSELLINO PAOLA, n. 11/12/1969
37)SCOGNAMIGLIO DOMENICO, n. 14/01/1963
38)FERRO ROBERTO, n. 17/06/1959
39)HANNES PAUL HESSE, n. 12/07/1949

avverso la sentenza del tribunale del riesame di IMPERIA in data 26/06/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Fulvio Baldi, che ha chiesto rimettersi la questione alle Sezioni
Unite e, in subordine, il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni degli Avvocati Alessia Ciprotti del Foro di Roma, sostituto
processuale dell’Avv. Maria Grazia Acquarone del Foro di Imperia, e dell’Avv.
Pietro Asta del Foro di Roma, che hanno chiesto dichiararsi l’inammissibilità o il
rigetto del ricorso;

2

le,

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 26/06/2013, comunicata al P.M. in pari data, il tribunale del
riesame di IMPERIA ha dichiarato l’inefficacia del decreto di sequestro preventivo
disposto dal GIP del medesimo tribunale in data 18/05/2013 (integrato il
successivo 5/06/2013), di n. 81 fabbricati e relative aree di sedime,

380/2001), disponendo la restituzione dei beni immobili agli aventi diritto, sul
presupposto che la cancelleria del Tribunale aveva omesso di notificare l’avviso
di fissazione dell’udienza di discussione dei riesami alle parti personalmente, in
quanto le notifiche ex art. 324, comma sesto, cod. proc. pen., risultavano essere
state eseguite ai soli difensori.

2.

Ha proposto tempestivo ricorso il Procuratore della Repubblica presso il

Tribunale di IMPERIA, impugnando la sentenza predetta, deducendo un unico
motivo di ricorso, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la
motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Deduce il PM ricorrente l’erronea applicazione della legge penale e di norme
giuridiche e, segnatamente, degli artt. 324 e 179 cod. proc. pen.
Premette in fatto il ricorrente che tutte le istanze di riesame risultavano essere
state sottoscritte dai soli difensori, cui la cancelleria aveva notificato
regolarmente l’avviso di fissazione dell’udienza camerale (art. 324, comma
sesto, c.p.p.); che l’avviso, pertanto, non veniva notificato alle parti
personalmente; che, secondo il PM ricorrente, successivamente alla richiamata
sentenza delle Sezioni Unite penali ric. Scarlino, la successiva giurisprudenza di
legittimità ha precisato che l’avviso in questione deve essere notificato
all’indagato o al terzo soggetto al sequestro solo qualora l’interessato abbia
sottoscritto la relativa istanza; che, pertanto, non vi sarebbe stata nel caso in
esame alcuna violazione del contraddittorio in punto di omessa citazione
dell’indagato nel procedimento camerale de quo, essendo stato l’avviso notificato
correttamente ai soli difensori proponenti il riesame.

3. Con separate memorie depositate presso la Cancelleria di questa Corte in data
15/01/2014, infine, la difesa di BRAUCHLI GILLARDON SILVIA RUTH, BENZA
ROBERTO e GILLARDON CLAUDIA MARTINA, nel richiamare precedenti

3

corrispondenti ad interventi di illecita lottizzazione (artt. 30, 44, lett. c), d.P.R. n.

giurisprudenziali di legittimità della Corte di Strasburgo, ha chiesto il rigetto del
ricorso del PM.

3.1. Con memoria pervenuta a mezzo fax presso la Cancelleria di questa Corte
in data 15/01/2014, la difesa di PFISTER SUSAN RUTH e BERRUTI GIUSEPPINA,
ha chiesto rigettarsi il ricorso del PM per inammissibilità e, comunque, per

3.2. Con altra memoria pervenuta presso la Cancelleria di questa Corte a mezzo
fax in data 20/01/2014, la difesa di RACI GIUSEPPE, ha chiesto dichiararsi
l’inammissibilità del ricorso del PM.

3.3. Con memoria pervenuta a mezzo fax presso la Cancelleria di questa Corte
in data 20/01/2014, infine, la difesa di ADDIEGO PASQUALINO, ADDIEGO
GIUSEPPE e SOLAZZO MICHELE, ha rilevato, da un lato, l’erronea applicazione
della legge penale e di nome giuridiche (art. 324 e 179 c.p.p.) e, dall’altro lato,
ha eccepito in subordine la superfluità dell’eventuale rinvio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è infondato.

5.

L’art. 324, comma sesto, cod. proc. pen. così dispone “Il procedimento

davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste
dall’articolo 127. Almeno tre giorni prima, l’avviso della data fissata per l’udienza
è comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore e a chi ha proposto la
richiesta. Fino al giorno dell’udienza gli atti restano depositati in cancelleria”.

6. La questione in esame – e cioè se agli indagati che non abbiano sottoscritto
l’istanza di riesame avverso un provvedimento di sequestro, essendo stata
l’impugnazione proposta solo dai rispettivi difensori, debba o meno essere
notificato l’avviso della data fissata per l’udienza – com’è noto, venne risolta
negativamente dalle S.U. di questa Corte (Sez. U, n. 22 del 20/11/1996 – dep.
14/01/1997, D’Ambrosio, Rv. 206484).
Al proposito venne analizzato il testo dell’art. 324 c. 6 c.p.p il quale, dopo la
precisazione “il procedimento davanti al Tribunale si svolge in camera di consiglio
nelle forme previste dall’art. 127”, contiene subito una specifica ed autonoma
statuizione in ordine all’avviso, che deve essere “almeno tre giorni prima ….
4

infondatezza del medesimo.

notificato al difensore e a chi ha proposto la richiesta”; si pose quindi in luce la
diversità tra detta terminologia e quella degli artt. 127 e 309 c.p.p., che fanno
riferimento esplicito alla “parte” ed all’ “imputato”. Fu inoltre sottolineato che la
disciplina adottata, rispettivamente per il riesame di una misura cautelare
personale e per quello di una reale, corrispondeva a due distinte esigenze: a)
massima tutela dell’imputato in ogni fase processuale in cui si controverte della
libertà; b) speditezza e semplificazione negli altri casi. Né v’era violazione del

diritto di difesa regolato in base alla peculiarità del procedimento, avendo il
legislatore, nelle sue insindacabili scelte, reputato che, nell’ipotesi in cui
l’indagato demandi la proposizione dell’istanza al difensore, sia sufficiente
l’avviso a quest’ultimo il quale terrà informato il suo assistito, che comunque ha
sempre diritto ad intervenire. Infine, non poteva valere la mancata coincidenza
tra soggetti legittimati alla richiesta di riesame nonché al ricorso per cassazione
e quelli legittimati a ricevere l’avviso: il sistema non era contraddittorio o
irragionevole perché volto, appunto, a conciliare celerità del rito e tutela di coloro
che avevano interesse ad evitare il mantenimento del sequestro.
Identiche ragioni furono enunciate, sempre dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 23 del
20/11/1996 – dep. 29/01/1997, Bassi e altri, Rv. 206655), con la quale si negò
che l’avviso dovesse notificarsi alla persona offesa, avente diritto alla
restituzione, che non aveva proposto – né personalmente né mediante difensore
– l’istanza di riesame.

7. Le conclusioni cui pervennero le richiamate decisioni delle Sezioni Unite di
questa Corte vennero, poi, modificate dalla successiva sentenza, richiamata dal
tribunale del riesame nell’impugnato provvedimento (Sez. U, n. 29 del
25/10/2000 – dep. 10/11/2000, Scarlino, Rv. 216960), che ha affermato il
principio secondo cui nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali la
persona nel cui interesse l’impugnazione è stata proposta ha diritto alla
notificazione dell’avviso d’udienza ancorché la richiesta sia stata sottoscritta
unicamente dal difensore; l’omissione di tale formalità, che è finalizzata
all’instaurazione del contraddittorio, determina, ai sensi dell’art. 179 cod. proc.
pen., la nullità assoluta ed insanabile del procedimento e dell’ordinanza
conclusiva. Nell’occasione, la Corte ebbe altresì a precisare che l’avviso d’udienza
non spetta viceversa a chi, pur legittimato, non abbia proposto l’impugnazione,
come nell’ipotesi in cui l’imputato non si dolga del vincolo apposto su beni la cui
proprietà o disponibilità faccia capo a terzi e solo questi abbiano chiesto il
riesame, circostanza che non rileva nel caso in esame.

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8. Questo Collegio ritiene di dover ribadire il principio di diritto affermato dal
Massimo Consesso di questa Corte con la sentenza Scarlino, non essendovi
argomenti significativi in senso contrario che giustifichino la possibilità di
discostarvene né che impongano una nuova rimessione alle Sezioni Unite di
questa Corte.
Si noti, peraltro, che le decisioni evocate dal PM ricorrente a sostegno
dell’opposta tesi, si fondano su principi che, pur autorevolmente espressi dalle

Sezioni Unite Bassi e D’Ambrosio, vennero poi smentiti dalle stesse Sezioni Unite
con la richiamata decisione delle Sezioni Unite Scarlino; del resto, le ulteriori
sentenze delle Sezioni semplici, successive a tale ultimo arresto, sono in senso
conforme e non si ravvisa in atto un contrasto giurisprudenziale sul punto.
In particolare, la decisione, evocata dal PM ricorrente (Sez. 2, n. 803 del
31/10/2003 – dep. 14/01/2004, Blasi e altro, Rv. 227799), pur successiva alle
Sezioni Unite Scarlino, come emerge dalla lettura della motivazione, si limita a
condividere quanto in precedenza affermato dalle Sezioni Unite Bassi, senza
tuttavia tener conto di quanto affermato successivamente dalle citate Sez. U.
Scarlino né addurre alcuna giustificazione argomentativa idonea a superare tale
ultimo arresto.
Quanto, infine, all’ulteriore decisione richiamata dal PM ricorrente (Sez. 5, n.
19890 del 27/01/2012 – dep. 24/05/2012, Costanzo, Rv. 252519), la stessa non
è applicabile alla vicenda odierna, poiché, nel caso trattato dalla Sezione V^
penale, il principio di diritto (ossia, che l’avviso di fissazione dell’udienza di
riesame, oltre che al pubblico ministero e al difensore, deve essere notificato a
colui che abbia proposto la relativa richiesta e non anche a tutti coloro che
sarebbero legittimati a proporre l’impugnazione), venne affermato in una
fattispecie nella quale, correttamente all’indagato non era stato notificato
l’avviso dell’udienza concernente il provvedimento cautelare reale, avendo questi
presentato solo impugnazione avverso il provvedimento di coercizione personale.

9. Nel condividere, dunque, quanto sostenuto dalle Sezioni Unite Scarlino, deve,
altresì, aggiungersi come la soluzione che ravvisa «la qualifica di proponente
soggetto cui fa capo l’interesse fatto valere con il mezzo del riesame» è
confortata, sul piano sistematico, dal comma 4 dell’art. 324 – che, nel conferire a
«chi ha proposto chiesta la facoltà di enunciare nuovi motivi», si riferisce
indubbiamente anche alla «persona che non ha chiesto personalmente il
riesame». Diversamente opinandosi, sarebbe precluso all’imputato aggiungere
motivi a quelli del difensore, il che mal si concilierebbe con il potere del primo di
incidere, addirittura radicalmente, sull’atto del secondo, tramite la rinuncia di cui
6

k

all’art. 571, comma 4 c.p.p., e dallo stesso comma 7 nella parte in cui, tramite il
rinvio all’art. 309, comma 9 c.p.p., esso estende al procedimento di riesame dei
provvedimenti cautelari reali la facoltà delle «parti» di addurre nel corso
dell’udienza camerale, elementi di prova utili ai fini della decisione del tribunale:
invero, essendo tale facoltà esercitabile anche dall’assistito, che è il «vero
interessato», sul presupposto, naturalmente, della sua partecipazione diretta

di autodifesa», un attività dell’ufficio destinata alla

vocatio in iudicium di tale

soggetto, ogniqualvolta il meccanismo per la verifica della legittimità del
sequestro sia stato azionato a tutela della sua posizione.

10. Il ricorso del PM dev’essere conclusivamente rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso del P.M.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2014

Il Consigliere est.

Il Presidente

all’udienza, si rende necessaria, per garantire l’effettività del «riconosciuto diritto

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