Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1385 del 18/12/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 1385 Anno 2016
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: RAMACCI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
D’ANTONI GIUSEPPE N. IL 23/06/1981
avverso l’ordinanza n. 770/2015 TRIB. LIBERTA’ di LECCE, del
09/10/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
le.ttetsentite le conclusioni del PG Dott. L
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 18/12/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Lecce, con ordinanza del 9/10/2015 ha parzialmente accolto,
limitatamente ai capi G1), H1) ed El) della provvisoria incolpazione, l’istanza di
riesame presentata avverso l’ordinanza con la quale, in data 1/9/2015, il Giudice

D’ANTONI la misura cautelare della custodia in carcere, in quanto gravemente
indiziato, unitamente ad altri, del delitto di cui all’art. 74 d.P.R. 309\90, nonché di
plurimi episodi di cessione di stupefacente in violazione dell’art. 73 del medesimo
d. R R.
Avverso tale pronuncia il predetto propone personalmente ricorso per
cassazione, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente
necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2. Con un unico motivo di ricorso lamenta l’illogicità della motivazione in
ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Osserva, a tale proposito, che, con riferimento al reato associativo, il
tribunale ne avrebbe desunto la configurabilità sulla base dei soli reati-fine,
questi ultimi ipotizzati, invece, sulla base di immagini estrapolate da videoriprese
effettuate nel corso delle indagini mediante un sistéma di video sorveglianza
installato dagli inquirenti in prossimità dei luoghi ove si riteneva fossero
consumati i reati.
Riprodotte quindi testualmente le argomentazioni sviluppate dai giudici del
riesame, rileva che le stesse sarebbero fondate su un mero ragionamento
deduttivo, senza alcun riscontro obiettivo, stante l’assenza di perquisizioni o
sequestro di stupefacente, nonché di osservazione diretta, che consentano di
dimostrare quanto contestato.
Afferma, inoltre, che il Tribunale avrebbe illogicamente ritenuto che i colloqui
intervenuti tra i soggetti ripresi sarebbero stati illogicamente ritenuti come aventi
ad oggetto sostanze stupefacenti, anche in questo caso senza alcun concreto
riscontro.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva applicato a Giuseppe

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
Va preliminarmente ricordato che, secondo il consolidato orientamento di
questa Corte, il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari personali
deve riguardare esclusivamente la violazione specifiche norme di legge o la
manifesta illogicità della motivazione entro i limiti indicati dalla norma, con la
conseguenza che il controllo di legittimità non può riferirsi alla ricostruzione dei

realtà nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già prese
in considerazione dal giudice di merito (v. da ultimo, Sez. 6, n. 11194 del
8/3/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro,Rv.
241997).
Con specifico riferimento al ricorso per cassazione per vizio di motivazione
del provvedimento del Tribunale del riesame, in merito alla consistenza dei gravi
indizi di colpevolezza, si è inoltre osservato che alla Corte «spetta il compito di
verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti
che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto
delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a
carico de/l’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la
valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di
diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez. U, n. 11
del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828.V. anche Sez. 4,n. 26992 del 29/5/2013, Tiana,
Rv. 255460; Sez. 4, n. 22500 del 3/5/2007, Terranova, Rv. 237012).
In definitiva, come pure si è osservato, il sindacato di legittimità sulla
motivazione del provvedimento cautelare personale è circoscritto alla verifica
che il testo dell’atto impugnato risponda a due requisiti, consistenti
nell’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno
determinato e nell’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle
argomentazioni rispetto al fine del provvedimento (Sez. 3, n. 40873 del
21/10/2010, Merja, Rv. 248698 . V. anche Sez. F, n. 47748 del 11/8/2014,
Contarini, Rv. 261400; Sez. 4,n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460, cit.).
Sono stati posti, dunque, limiti precisi entro i quali deve svolgersi il giudizio
di legittimità, che non può sconfinare in un ulteriore valutazione del merito,
anche quando, pur alla luce degli altri atti del processo specificamente indicati
nei motivi di gravame, l’intero contesto motivazionale del provvedimento
impugnato sia congruo e non venga intaccato dalle specifiche allegazioni del
ricorrente.

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fatti o censure che, seppure formalmente rivolte alla motivazione, si concretino in

2. Date tali premesse, si osserva come il provvedimento impugnato sia del
tutto immune da censure.
Il Tribunale, premessa una ricostruzione dei fatti, ricordando come le attività
investigative abbiano avuto origine dal ferimento di un noto pregiudicato,
Antonio PIZZOLLA, il quale veniva attinto da colpi di arma da fuoco all’interno di
un circolo da lui gestito nella città vecchia di Taranto.
Successivi controlli evidenziavano la frequentazione del circolo da parte di
soggetti pregiudicati per reati in materia di stupefacenti.

stretti e tortuosi, non consentiva una diretta osservazione, veniva posizionata
una telecamera nascosta che consentiva di riprendere la zona ove si trova il
circolo gestito dal PIZZOLLA.
I giudici del riesame, attraverso la puntuale disamina degli esiti del
monitoraggio, hanno ritenuto la piena sussistenza del reato associativo sulla
base dei seguenti elementi specificamente indicati e singolarmente commentati,
che qui sommariamente si riportano: i contatti continui ed assidui tra gli indagati;
il numero degli episodi accertati; la disponibilità di mezzi, quali il denaro per
l’acquisto dello stupefacente; la sede del circolo quale base operativa ed
abitazioni quali luoghi di deposito e custodia della droga; l’utilizzazione di uno
schema operativo ricorrente; la ripartizione dei compiti tra i singoli associati e la
devoluzione degli introiti derivanti dallo spaccio alla famiglia PIZZOLLA, composta
da dirigenti e collettori finali.
Va anche rilevato che il Tribunale, nell’effettuare le proprie valutazioni, ha
opportunamente dato atto della particolare consistenza del materiale
investigativo, rilevando la necessità di un rinvio per relationem all’ordinanza
genetica.
Ciò nonostante, l’ordinanza impugnata risulta particolarmente dettagliata
nella verifica del quadro indiziario e delle esigenze cautelari (rispetto alle quali,
tuttavia, il ricorrente non solleva censure) e presenta una motivazione del tutto
adeguata e puntuale.
Tale accuratezza si rileva anche nella successiva disamina della posizione del
ricorrente, al quale viene attribuito, per ciò che concerne il reato associativo, il
ruolo di soggetto deputato all’approvvigionamento dello stupefacente, come
emerge dall’analisi globale dei singoli reati-fine addebitatigli, indicativi di una
piena ed attiva partecipazione al sodalizio criminale.
I giudici del riesame evidenziano, poi, il ricorso ad uno schema operativo
sempre identico, che vede sostanzialmente l’indagato recarsi presso il circolo,
facendovi ingresso per breve tempo, per poi allontanarsi. A tale comportamento,
preceduto o seguito da brevi contatti verbali con altri soggetti, che gli inquirenti

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Stante la particolare conformazione dei luoghi che, per la presenza di vicoli

indicano come riferiti alla cessione di stupefacenti sulla base dei gesti videoripresi, seguiva l’uscita dal circolo di uno dei PIZZOLLA, il quale si recava presso
la vicina abitazione, ove, grazie ad una seconda telecamera successivamente
posizionata, si potevano accertare le ragioni di tale ultima operazione.
In particolare, i giudici del riesame osservano che le ragioni del repentino
allontanamento dal circolo dopo l’accesso del ricorrente era quello di consegnare
lo stupefacente appena ricevuto ad un familiare presso la casa di abitazione,
dalla quale veniva calato un paniere da una finestra dove lo stupefacente veniva

Tale modus operandi, rileva il Tribunale, risulta documentato dalla seconda
telecamera, la quale aveva ripreso Antonio PIZZOLLA che, uscito dal circolo con
una mano serrata in tasca, giunto nei pressi dell’abitazione faceva un cenno
verso la finestra dalla quale poi la moglie faceva scendere un paniere legato ad
una fune nel quale l’uomo riponeva l’involucro.
A tali considerazioni i giudici del riesame aggiungono anche la puntuale
valutazione dei singoli episodi attribuiti al ricorrente sulla base delle risultanze
investigative.

3. A fronte di tale diffusa motivazione, il ricorrente si limita ad opporre un
ricorso caratterizzato da estrema genericità, ove egli si limita a riprodurre
testualmente parte della motivazione, limitandosi a negare l’addebito sulla base
del fatto che non sarebbe stato mai trovato in possesso di stupefacente,
lamentando che le argomentazioni in fatto sviluppate dal Tribunale sarebbero
fondato su mere deduzioni e sull’analisi di video riprese.
Il ricorrente neppure prospetta una lettura alternativa delle condotte
compiutamente descritte ed analizzate dai giudici del riesame, non provando
nemmeno a riproporre la tesi difensiva, ricordata e confutata dal Tribunale,
secondo la quale i suoi accessi al circolo del PIZZOLLA avevano quale scopo
quello di vendere i numeri del lotto.
Si tratta, dunque, di argomentazioni del tutto laconiche ed articolate in fatto,
palesemente inidonee ad intaccare il solido percorso argomentativo tracciato dai
giudici del riesame attraverso la compiuta disamina di singoli elementi
specificamente presi in considerazione ed il richiamo al più corposo contenuto
dell’ordinanza genetica.

4. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla
declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile
a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – consegue l’onere
delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della

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collocato.

Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 1.000,00

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 (mille) in favore della
Cassa delle ammende.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa

comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in data 18.12.2015

al Direttore dell’Istituto Penitenziario competente, a norma dell’articolo 94,

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