Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13849 del 21/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 13849 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
– INGARGIOLA GIOVANNI, n. 1/07/2008 a PALERMO

avverso l’ordinanza della Corte d’Appello di CALTANISSETTA in data 22/01/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Pietro Gaeta, depositate in data 6/09/2013, che ha chiesto
dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;

Data Udienza: 21/01/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 22/01/2013, depositata in pari data, la Corte d’Appello di
CALTANISSETTA rigettava l’istanza, avanzata dall’attuale ricorrente, di revisione
della sentenza di condanna alla pena di mesi cinque di arresto ed C 40.000,00 di

dalla Corte d’Appello di Palermo il 10/12/2009 e irrevocabile il 21/06/2011.

2.

Ha proposto ricorso l’INGARGIOLA a mezzo del difensore procuratore –

speciale in data 2/04/2013, impugnando l’ordinanza predetta, notificatagli in
data 26/02/2013, deducendo apparentemente quattro motivi di ricorso, che,
tuttavia, stante la loro intima connessione, possono essere unitariamente
trattati, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione

ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1.

Deduce, in particolare, il ricorrente: a) il difetto di motivazione

dell’impugnata ordinanza; b) vizi di legittimità per violazione delle norme
riportate; c) violazione della legge 134 del 2003, art. 3, comma 1; d)
inosservanza delle sentenze della Cassazione.
In sintesi, dall’esposizione delle ragioni fondanti l’impugnazione di legittimità, il
ricorrente si duole: a) dell’errore, definito grossolano, in cui la Corte d’appello
sarebbe incorsa nel qualificare la società GEDI come s.r.l. fino all’anno 2000,
laddove, diversamente, la società in questione era una s.n.c. fino al 1995 e
trasformata in s.r.l. solo dopo il 1995, come risulta da atto notarile allegato (ciò
a comprova che l’autore effettivo dell’illecito sarebbe stato solo tale MAENZA,
anch’egli condannato, in quanto titolare dei poteri di gestione ed
amministrazione societari, e non l’INGARGIOLA: si tratterebbe di “prova nuova”
idonea a giustificare la revisione della condanna, in quanto è tale anche la prova
dedotta in giudizio ma non valutata, come affermato sia dalla giurisprudenza di
legittimità che dalla I. n. 134/03, art. 3, comma 1); b) la Corte, ancora, avrebbe
ritenuto il ricorrente perfettamente consapevole dell’intervento edilizio
commissionato dal MAENZA, senza fornire alcuna spiegazione, a fronte di prove
documentali che dimostrerebbero che al gennaio 2000 le opere edilizie erano già
stata realizzate, laddove il ricorrente era divenuto amministratore della GEDI
s.r.l. solo dal marzo 2000 (si chiede, in ricorso, di disporre una CTU, da
intendersi quale prova scientifica, che precisi modalità, possibilità, e validità della
c.d. ricognizione aerea che non “farebbe testo” e non è accettata dal ricorrente
2

ammenda, sentenza emessa dal tribunale di Palermo il 1/07/2008, confermata

come prova dell’assenza della preesistenza dell’immobile); c) infine, si chiede
alla Corte di valutare l’esistenza del c.d. contrasto di giudicati, applicabile
quando il fatto è attribuibile ad altro soggetto già indicato, purchè la
responsabilità risulti accertata e coperta dal giudicato (nel caso di specie, l’autore
del fatto sarebbe il MAENZA, già condannato con sentenza irrevocabile, e non
l’INGARGIOLA, anche condannato con sentenza irrevocabile, ma sulla base di

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con il parere depositato,
nell’insistere sulla declaratoria di inammissibilità del ricorso, rileva come la Corte
nissena abbia fato corretta applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza
di legittimità in materia, enucleando, per un verso, il quadro probatorio su cui
riposa la condanna del ricorrente e, per altro verso, evidenziando l’assoluta
assenza di nuovi elementi probatori, ivi inclusi quelli eventualmente pretermessi
nell’originario giudizio, idonei anche solo a scalfire l’assetto originario; il
ricorrente, diversamente, secondo il PG di questa Corte, nel limitarsi a
ripercorrere circostanze di fatto già ampiamente “coperte” da giudicato, non
chiarirebbe il fondamento primo ed indispensabile ai fini dell’ammissibilità
dell’istanza di revisione, ossia quale siano le “nuove prove” emerse dopo il
giudicato e per quale ragione ad esse possa attribuirsi efficacia dissolutiva del
precedente giudicato; in sintesi, dunque, il ricorso si sostanzierebbe in una
rilettura, vietata in questa sede, dei fatti storico – processuali, richiedendo, a
comprova degli stessi, una CTU che il giudice della revisione dovrebbe disporre,
deduzione inammissibile al pari del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.

4.

Deve, anzitutto, premettersi che il difensore – procuratore speciale del

ricorrente non risulta iscritto all’albo dei patrocinanti presso le magistrature
superiori; infatti, dal database informatico, risulta che l’unico avvocato Vincenzo
Chiusolo iscritto all’albo dei “cassazionisti”, è iscritto all’Ordine forense di LATINA
(c.f.: CHSVCN48807D755F9), con studio in Aprilia VIA GIOVANNI XXIII 19/D,
cassazionista dal 2/06/1990; diversamente, l’impugnazione attuale nell’interesse
del ricorrente INGARGIOLA GIOVANNI, risulta proposta dall’omonimo avvocato
Vincenzo Chiusolo (c.f.: CHSVCN36S27A7833), iscritto all’Ordine forense di
SANTA MARIA CAPUA VETERE dal 7/11/1991, con studio VIA DOUHET N. 2/A 3

falsità in atti o rivelatisi tali in giudizio).

81100, CASERTA (CE), non iscritto però all’albo cassazionisti; che, del resto, il
ricorso per cassazione è stato proposto dall’avv. Vincenzo Chiusolo, non
cassazionista, emerge pacificamente sia da quanto dichiarato in ricorso (ossia
che si tratta dell’avv. Chiusolo iscritto all’albo di Santa Maria Capua Vetere, con il
n. 374/91), sia dall’attestazione di ricezione della copia dell’ordinanza
impugnata, in data 26/02/2013 (in cui si da atto che la copia dell’atto

Chiusolo del foro di Santa Maria Capua Vetere, identificato con la tessera n.
374/91).

5. Si pone, quindi, il problema di verificare la valida proposizione del ricorso, in
quanto sottoscritto dal condannato Ingargiola, con autentica della sottoscrizione
da parte del difensore — procuratore speciale non cassazionista.
Ritiene il Collegio che al quesito vada data risposta affermativa. Ed invero, l’art.
634, comma secondo, cod. proc. pen., nel disporre che l’ordinanza di
inammissibilità della richiesta di revisione dev’essere notificata “al condannato e
a colui che ha proposto la richiesta”, attribuisce agli stessi la legittimazione a
proporre ricorso per Cassazione; che il condannato possa proporre ricorso
personalmente si evince, dunque, pur in assenza di precedenti giurisprudenziali,
dalla stessa littera legis; del resto, è pacifico che il condannato possa proporre
personalmente ricorso straordinario per cassazione ex art. 625-bis cod. proc.
pen., da lui sottoscritto e presentato dal difensore di fiducia, anche se non
iscritto all’albo dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori, in quanto il
rapporto difensivo fiduciario fa ragionevolmente presumere l’incarico a
presentarlo (come si evince dall’autorevole Sez. U, n. 20300 del 22/04/2010 dep. 27/05/2010, Lasala, Rv. 246905); ne discende, quindi, che il ricorso è, per
tale aspetto, ammissibile.

6. Il ricorso è, tuttavia, inammissibile per tardività, in quanto proposto fuori
termine; ed invero, dell’ordinanza impugnata, emessa ai sensi dell’art. 634 cod.
proc. pen., venne consegnata copia a mani dell’avv. Vincenzo Chiusolo del Foro
di Santa Maria Capua Vetere, per sé e per il dorniciliatario Ingargiola Giovanni, in
data 26 febbraio 2013, con rinuncia alla notifica (v. attestazione allegata
all’ordinanza); ai sensi dell’art. 585, comma primo, lett. a), cod. proc. pen.,i1
termine per proporre impugnazione per i provvedimenti emessi in seguito a
procedimento in camera di consiglio è di giorni quindici, decorrenti — a norma
dell’art. 585, comma secondo, lett. a), cod. proc. pen. — dalla notificazione o
comunicazione dell’avviso di deposito del provvedimento, emesso in seguito a
4

impugnato, con rinuncia alla notifica, venne consegnata all’avv. Vincenzo

procedimento in camera di consiglio; è pacifico che l’ordinanza emessa ai sensi
dell’art. 634 cod. proc. pen., con cui dichiara l’inammissibilità della richiesta di
revisione, è resa a seguito di procedura camerale, donde il termine
d’impugnazione è di gg. 15 per le ragioni evidenziate; dagli atti, diversamente,
risulta che il ricorrente, a mezzo del suo difensore, ebbe a depositare il ricorso il
2/04/2013, dunque chiaramente ben oltre i quindici giorni, termine previsto a

ex art. 585, comma quinto, cod. proc. pen.

7. Il ricorso dev’essere, dunque, dichiarato inammissibile. Segue, a norma
dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e, non emergendo ragioni di esonero, al pagamento a favore della
Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di somma che si stima
equo fissare, in euro 1000,00 (mille/00).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2014

Il

re est.

Il Presidente

pena di decadenza

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA