Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13847 del 11/02/2014
Penale Sent. Sez. 3 Num. 13847 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ACETO ALDO
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Mariani Franco, nato a Cave (RM) il 30/06/1956
avverso la sentenza del 28/02/2012 del Tribunale di Tivoli, sez. dist. di Palestrina
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Francesco Salzano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 28 febbraio 2012, il Tribunale di Tivoli, sez. dist. di
Palestrina, ha condannato Mariani Franco alla pena di € 500,00 di ammenda per
aver realizzato, in zona sismica, un immobile in cemento armato omettendone la
denunzia ai sensi dell’art. 93 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in assenza
dell’autorizzazione di cui al successivo art. 94 (capo B della rubrica), in assenza
altresì di un progetto redatto da un tecnico abilitato, senza averne fatto denunzia
ai sensi dell’art. 65 d.P.R. 380/2001 e senza che i lavori fossero diretti da un
Data Udienza: 11/02/2014
tecnico abilitato (capo C della rubrica). Con la stessa sentenza il Mariani è stato
assolto dal reato di cui al capo A della rubrica (realizzazione dell’opera in totale
difformità da quella autorizzata, con aumento della volumetria di mc. 210,00)
perché estinto a seguito di rilascio di permesso di costruire in sanatoria.
I fatti sono stati accertati a seguito di sopralluogo del 28 luglio 2009 (così
la sentenza, anche se la rubrica colloca la data dell’accertamento al 12 agosto
2009) ed erano ancora in corso alla data dell’accertamento.
2. Con ricorso depositato il 15 ottobre 2012, il difensore di fiducia
sentenza per due motivi.
2.1. Con il primo motivo, deduce che il rilascio del permesso di costruire in
sanatoria di cui all’art. 36 d.P.R. 380/2001 estingue ogni reato, anche quelli di
cui agli artt. 71, 72, 94 e 95 stesso decreto, sicché il tribunale avrebbe dovuto
dichiarare estinti anche i reati di cui ai capi B e C della rubrica.
2.2. Con il secondo motivo lamentando la mancata concessione del
beneficio della sospensione condizionale della pena pur richiesta in sede di
conclusioni, eccepisce il vizio della mancanza di motivazione di cui all’art. 606,
comma 1, lett. e, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso è infondato.
È principio consolidato, più volte affermato da questa Corte di cassazione,
che il rilascio del permesso di costruire in sanatoria di cui all’art. 36 d.P.R. 6
giugno 2001 n. 380 non estingue le contravvenzioni in materia di costruzioni in
zone sismiche di cui agli artt. 95 e segg. stesso d.p.r., né quelle relative alle
costruzioni in conglomerato cementizio armato di cui agli artt. 64 e segg. (Sez.
3, Sentenza n.
11271 del 17/02/2010,
Sez.
3, Sentenza n.
11511 del
15/02/2002, citata anche dal giudice di primo grado, Sez. 3, Sentenza n. 50 del
07/11/1997, Sez. 3, Sentenza n. 12476 del 16/11/1995, Sez. 3, Sentenza n.
6034 del 24/05/1993). Il permesso di costruire in sanatoria, infatti, poiché è
fondato sull’accertamento di conformità di cui all’art. 36 d.P.R. 380/2001
estingue i soli reati posti a tutela del governo urbanistico del territorio, non
anche della staticità delle costruzioni e della loro sicurezza se realizzate in zone
sismiche.
2. E’ fondato il secondo motivo di ricorso.
2
dell’imputato ha proposto ricorso per Cassazione chiedendo l’annullamento della
Allorquando l’imputato, nel processo di primo grado, ne abbia fatto
richiesta in sede di conclusioni (come risulta sia effettivamente accaduto nel caso
di specie), il giudice ha comunque il dovere di spiegare le ragioni per le quali ha
ritenuto di non concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena
(così, da ultimo, Sez. 3, n. 23228 del 12/04/2012, Giovanrosa), a meno che il
beneficio non sia concedibile per mancanza dei presupposti di fatto e di diritto
(Sez. 5, n. 30410 del 26/05/2011, Albanito; Sez. 6, n. 20383 del 21/04/2009,
Bomboi, con richiamo, in motivazione, ad ulteriori precedenti).
Nel caso in esame i presupposti per l’astratta concedibilità del beneficio
incensuratezza dell’imputato.
Non sussistendo, dunque, cause ostative,
ex lege, alla concessione del
beneficio della sospensione condizionale della pena, egli era tenuto a motivare la
sua mancata concessione.
La sentenza deve, pertanto, essere annullata limitatamente alla applicazione
della sospensione condizionale della pena.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicazione della
sospensione condizionale della pena.
Rigetta, nel resto, il ricorso.
Così deciso 1’11/02/2014
sussistevano poiché è lo stesso giudice a dare atto, in sentenza, della