Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13846 del 11/02/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 13846 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ACETO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo
nel procedimento nei confronti di
1. Giammatico Francesca Paola, nata a Bagheria il 29 aprile 1946

avverso la sentenza del 14/11/2012 del Tribunale di Palermo, sez. dist. di
Bagheria

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Francesco Salzano, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della
sentenza impugnata;
udito per l’imputata l’avv. Francesco Mandrella, che ha concluso chiedendo il
rigetto del ricorso e comunque la declaratoria di estinzione del reato per
intervenuta prescrizione.

Data Udienza: 11/02/2014

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RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza del 14 febbraio 2012, il Tribunale di Palermo – sez.
distaccata di Bagheria – dichiarava non doversi procedere nei confronti di
Giammanco Francesca Paola perché i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 44, lett.
c), d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (capo A della rubrica) e 110 cod. pen., 181,
comma 1, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (capo B), indicati come accertati in

rilascio del permesso di costruire in sanatoria.

2.Propone ricorso per Cassazione il Procuratore generale della Repubblica
presso la Corte di appello di Palermo chiedendo, con unico motivo (violazione di
legge di cui all’art. 606, comma 1°, lett. b), cod. proc. pen.), l’annullamento con
rinvio della sentenza impugnata.
2.1.Lamenta, in particolare, il pubblico ministero ricorrente che
erroneamente il giudice di primo grado ha ritenuto estinto anche il reato di cui al
capo B, del quale, peraltro, non si fa alcuna menzione nella motivazione della
sentenza impugnata.

3. L’imputata, con memoria depositata per il tramite del difensore di fiducia,
ha chiesto il rigetto del ricorso (e comunque la dichiarazione di sua
inammissibilità) perché, dall’esame dei fatti e dalla documentazione allegata al
fascicolo di primo grado, emerge la sua estraneità al reato contestato, avendo la
stessa amministrazione preposta al vincolo accertato che le opere in questione
non avevano comportato variazioni di quote. Il pagamento dell’indennità di cui
all’art. 167, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in ogni caso, estingue il reato. Non vi
sarebbe stata comunque lesione del bene protetto perché non v’è stata
alterazione della bellezza naturale dei luoghi e perché trattasi di intervento
minore, qualificabile come di manutenzione straordinaria, sanabile ai sensi
dell’art. 181, comma 1, d.lgs. 42/2004 cit..

CONSIDERATO IN DIRITTO

4.11 ricorso è fondato e merita accoglimento.
L’imputata è accusata di aver, in concorso con altre persone, proceduto, in
zona sottoposta a vincolo paesaggistico, in assenza del necessario permesso
edilizio e della prescritta autorizzazione, a lavori di rifacimento della vecchia
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corso d’opera al 28 maggio 2008 ed a lei ascritti, erano estinti per l’intervenuto

copertura di un fabbricato, previa demolizione parziale dei muri perimetrali,
innalzamento della quota bassa della falda e della estremità della doppia falda
inclinata, così ottenendo una nuova copertura poggiante su muri di nuova
costruzione.
Come noto, il rilascio del permesso di costruire in sanatoria di cui all’art. 36
d.p.r. 380/2001, purché legittimo (Sez. 3, Sentenza n. 16591 del 31/03/2011,
Sez.

3, Sentenza n.

26144 del 22/04/2008), estingue i (soli) reati

contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti (art. 45, comma 3 0 ,
d.p.r. 380/2001), non anche i reati previsti dalle norme in materia di tutela dei

16/11/2007), per i quali è prevista una diversa ed autonoma procedura
finalizzata alla loro eventuale estinzione.
L’accertamento di compatibilità di cui all’art. 181, commi 1-ter e segg.,
d.lgs. 42/2004 è volto infatti a verificare la compatibilità paesaggistica
dell’opera, non la sua conformità agli strumenti urbanistici vigenti ed adottati al
momento della realizzazione dell’abuso ed a quello del rilascio del permesso in
sanatoria.
L’impugnata sentenza, invece, fa derivare dal rilascio del permesso di
costruire in sanatoria, come effetto non previsto dalla legge, anche l’estinzione
del reato paesaggistico di cui al capo B della rubrica.
In essa si fa menzione del parere di compatibilità paesaggistica rilasciato
dalla Soprintendenza ai Beni Culturali di Palermo ma «nj solo come atto
endoprocedimentale e prodromico al rilascio del permesso di costruire in
sanatoria, non come provvedimento autonomo emesso a conclusione
dell’accertamento di compatibilità di cui al citato art. 181, commi 1-ter e segg.,
d.lgs. 42/2004.
Del resto, nella motivazione, il Tribunale di Palermo fa esclusivamente
riferimento al rilascio del permesso in sanatoria quale fatto produttivo della
conseguenza cristallizzata nel dispositivo (l’estinzione di entrambi i reati «per il
rilascio in sanatoria del permesso di costruire»).
Le questioni sollevate dall’imputata con la sua memoria coinvolgono
accertamenti in fatto che non compete a questa Corte affrontare e risolvere.
Per lo stesso motivo, e sotto diverso profilo, non è possibile ritenere estinto
il reato per intervenuta prescrizione perché la rubrica indica il fatto, accertato nel
maggio 2008, come «in corso d’opera».
La sentenza deve così essere annullata in parte qua, con rinvio al tribunale
di Palermo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 623, lett. d)., c.p.p..

3

beni paesaggistici di cui al d.lgs. 42/2004 (Sez. 3, Sentenza n. 47331 del

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata relativamente al reato sub B (art. 181,
comma 1, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), con rinvio al tribunale di Palermo.

Così deciso 1’11/02/2004

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