Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13837 del 05/12/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 13837 Anno 2014
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: OLDI PAOLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Cerrai Simona, nata a Livorno il 29/09/1968

avverso l’ordinanza del 13/05/2012 del Tribunale del riesame di Livorno

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Oldi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Oscar
Cedrangolo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l’indagata l’avv. Marco Talini, che ha concluso chiedendo l’annullamento con o senza rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 13 maggio 2013 il Tribunale del riesame di Livorno,
confermando il provvedimento emesso dal locale giudice per le indagini
preliminari, ha disposto – per quanto qui d’interesse – il mantenimento del
sequestro preventivo su due beni immobili di Simona Cerrai, indagata per i delitti

A

Data Udienza: 05/12/2013

di riciclaggio e impiego di somme di denaro provenienti dai delitti di truffa o
bancarotta fraudolenta relativa alla società Carolina s.r.I., in relazione ai quali
pende procedimento anche a carico del marito Attilio Petrillo.
1.1. Ha ritenuto quel collegio che sussistesse il requisito del fumus commissi
delicti in relazione al riciclaggio della somma di euro 29.200,00, provento di
truffa ai danni di Marco Nocchi, e della somma di euro 220.000,00, frutto di una
distrazione di fondi appartenenti alla – poi fallita – società Carolina s.r.I.; nonché
al reimpiego in un acquisto immobiliare della somma di euro 45.000,00,

attraverso l’emissione di una fattura di comodo a carico della stessa società.

2. Ha proposto ricorso per cassazione la Cerrai, per il tramite del difensore,
affidandolo a tre motivi.
2.1. Col primo motivo la ricorrente contrasta la configurabilità del reato di
riciclaggio in relazione alla somma di euro 29.200,00, osservando che al
momento dell’emissione dell’assegno in favore della stessa Cerrai, che avrebbe
poi riversato la corrispondente somma al Petrillo, il conto corrente di quest’ultimo non aveva capienza: sicché non poteva parlarsi di riciclaggio di una
somma che era già stata diversamente impiegata.
2.2. Col secondo motivo, riferendosi all’accusa di riciclaggio della somma di
euro 220.000,00, rileva essere incontestato che l’acquisto immobiliare da essa
effettuato era stato finanziato da un mutuo ipotecario: sicché per nulla aveva
influito su di esso la stipulazione, da parte del Petrillo, di una polizza sulla vita
che, secondo l’accusa, sarebbe stata invece consegnata alla banca a titolo di
garanzia.
2.3. Col terzo motivo la ricorrente denuncia carenza di motivazione in ordine
a uno specifico motivo di gravame, col quale si era contestato che la fattura
emessa dal Petrillo a carico della s.r.l. Carolina e portata allo sconto fosse «di
comodo». Sostiene che la somma utilizzata per l’acquisto immobiliare proveniva
da un’apertura di credito di euro 60.000,00 che il Petrillo aveva ottenuto dalla
propria banca; lamenta che anche tale difesa sia rimasta senza risposta
nell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo non ha fondamento.
1.1. Con esso la ricorrente ripropone la deduzione svolta in sede di riesame,
secondo cui non potrebbe configurarsi il delitto di riciclaggio nel fatto di cui al
capo c), in quanto la somma di euro 29.200,00, versata da Attilio Petrillo sul

2

anch’essa frutto di distrazione ai danni della società poi fallita, commessa

proprio conto corrente il 10 giugno 2010, era stata impiegata in altre operazioni
prima che fosse emesso l’assegno di euro 30.000,00 in favore della società
Benedo, amministrata dalla Cerrai.
1.2. L’assunto è stato motivatamente disatteso dal Tribunale, il quale indipendentemente dalle variazioni di saldo del conto corrente del Petrillo – ha
ravvisato gli estremi del reato di riciclaggio nella correlazione fra le operazioni
bancarie susseguitesi a breve distanza di tempo; e ciò anche in considerazione
del fatto, su cui la ricorrente sorvola, che il giorno successivo all’emissione

stessa Cerrai ebbe ad emettere un assegno di identico importo in favore del
Petrillo: così realizzando, in tutta evidenza, uno scambio di risorse che non può
avere avuto altro significato, se non quello di consentire il riciclo della somma
indebitamente appresa dal Petrillo.
1.3. La ricostruzione del fatto così argomentatamente recepita dal giudice
del riesame dà conto dell’insussistenza del denunciato vizio di errata applicazione
degli artt. 648-bis e 648-ter cod. pen.; essa non può essere sindacata in questa
sede di legittimità, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione, essendo
consentito soltanto per violazione di legge il ricorso per cassazione in tema di
misure cautelari reali (art. 325, comma 1, cod. proc. pen.).

2. Del pari carente di fondamento è il secondo motivo, riguardante
l’imputazione di riciclaggio della somma di euro 220.000,00 (capo h).
2.1. Ha ritenuto il Tribunale che detta somma, riveniente da un’illecita
distrazione dal patrimonio della società – poi fallita – Carolina s.r.I., fosse stata
reimpiegata dal Petrillo nella stipulazione di una polizza vita; e che questa fosse
stata utilizzata come garanzia per un mutuo bancario concesso alla Cerrai,
finalizzato all’acquisto di un immobile.
2.2. Quanto or ora osservato induce a constatare, innanzi tutto, che il
giudice del riesame ha fornito un chiaro e preciso ragionamento a sostegno del
proprio deliberato: donde l’infondatezza della denuncia di inosservanza dell’obbligo di motivazione. Di seguito corre l’obbligo di annotare che, nella costruzione
accusatoria, il riciclaggio della somma di euro 220.000,00 risiede nella
correlazione strumentale fra la stipulazione della polizza vita a nome del Petrillo
e l’utilizzo di essa quale mezzo di garanzia per l’acquisto immobiliare della
Cerrai. Si tratta, certamente, di un’ipotesi che dovrà essere verificata nel
prosieguo delle indagini; ma, allo stato, il materiale indiziario valorizzato dal
Tribunale è sufficiente a dar corpo a quel fumus commissi delicti che basta a
giustificare l’emissione della misura cautelare reale.

dell’assegno di euro 30.000,00 da Petrillo a Cerrai, cioè il 22 luglio 2010, la

3. Analoghe considerazioni sono da farsi con riferimento all’imputazione di
riciclaggio di cui al capo i), investita dal terzo motivo di ricorso.
3.1. Il Tribunale ha osservato che, secondo le risultanze documentali, il 20
febbraio 2008 il Petrillo trasse dal proprio conto un assegno circolare di euro
45.000,00, versato a Ledo Gaspari per l’acquisto di un immobile di sua proprietà;
il successivo 22 febbraio venne stipulato il contratto di compravendita
immobiliare fra il Gaspari e la Cerrai. Su tali presupposti fattuali ha quindi
considerato che, a prescindere dalla vicenda specifica riguardante lo sconto di

immobiliare è valso a reimpiegare una parte delle enormi distrazioni perpetrate
dal Petrillo ai danni della Carolina s.r.I..
3.2. Anche in questo caso la motivazione è, indubbiamente, esistente; la
mancanza di una specifica confutazione delle ragioni addotte dalla difesa, a
contrastare l’ipotesi che la fattura scontata fosse di comodo, non nuoce alla
completezza del discorso giustificativo, dato che questo dichiaratamente si
svolge «a prescindere dalla vicenda specifica dello sconto della fattura di
comodo». L’assunto a tenore del quale l’acquisto immobiliare sarebbe stato
effettuato con un finanziamento ottenuto in precedenza dal Petrillo ha trovato
implicita confutazione nel rilievo, costituente l’asse portante della motivazione,
secondo cui anche la vicenda dell’acquisto immobiliare si colloca nel complesso
delle iniziative assunte dal Petrillo, con la compiacente collaborazione della
Cerrai, per reimpiegare le enormi somme di denaro da lui distratte dal
patrimonio della Carolina s.r.I.. E’ appena il caso di aggiungere una volta di più
che, anche in parte qua, la motivazione si sottrae al controllo di legittimità sotto
il profilo della sostenibilità logica, stanti i limiti del giudizio di cassazione in
materia di misure cautelari reali.

4. Il rigetto del ricorso, che pianamente consegue a quanto fin qui
argomentato, comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 05/12/2013.

una fattura che, secondo l’accusa, sarebbe stata di comodo, l’acquisto

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