Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 138 del 22/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 138 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

Data Udienza: 22/11/2013

SENTENZA
Sul ricorso proposto da MARKU Bardh, n. a Lezhe (Albania) il
25.05.1972, avverso la sentenza n. 3636/2009 della Corte di Appello
di Bari Seconda Sezione Penale del 04.03.2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea
Pellegrino;
udita la requisitoria del sostituto procuratore generale dott. Gianluigi
Pratola, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato
inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Bari Seconda
Sezione Penale, rigettando l’appello proposto da MARKU Bardh
confermava la sentenza pronunciata dal giudice monocratico del

1

Tribunale di Bari in data 27.05.2009 con la quale l’odierno
impugnante era stato condannato alla pena di anni tre e mesi
quattro di reclusione ed euro 1.000 di multa, con interdizione dai
pubblici uffici per il periodo di anni cinque per il reato di riciclaggio di
un’autovettura. I giudici di merito ritenevano provata la condotta di
MARKU Bardh consistita nel compiere operazioni dirette ad
ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del bene

avendo:
– utilizzato ed esibito la carta di circolazione n. CN 0411282 rilasciata
dalla MCTC di Latina in data 11.05.1995;
-utilizzato il foglio di via n. 04 LT 638362 rilasciato dalla MTCT di
Latina in data 09.06.1998;
– utilizzato le targhe AD 093 RG in luogo di quelle relative al veicolo
riciclato originariamente targato RM 91720Z;
– trasferito il predetto autoveicolo attraverso lo Stato verso il
territorio albanese

in

modo da sottrarlo definitivamente

presentandosi all’Ufficio di Frontiera del Porto di Bari per imbarcarsi a
bordo del traghetto Palladio in partenza per Durazzo in data
12.09.1998.
2. Ricorre personalmente per cassazione MARKU Bardh che, reiterando
le medesime doglianze rivolte al giudice di secondo grado, lamenta
vizio di motivazione e violazione di norme processuali in relazione, in
principalità, al mancato accoglimento della richiesta di diversa
qualificazione giuridica del fatto. In particolare, assume il ricorrente
come la detenzione di un oggetto sul quale siano stati operati fatti di
contraffazione non fosse sufficiente ad integrare il reato di
riciclaggio, mentre il possesso della carta di circolazione e relativo
foglio di via intestato al ricorrente apparisse elemento insufficiente a
provare la pregressa proprietà di autoveicolo; infine, lamentava il
ricorrente la mancata verifica dell’autenticità dei documenti
menzionati avendo il giudice di secondo grado omesso di
pronunciarsi in ordine alla non configurabilità dell’ipotesi di cui all’art.
648 cod. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

2

4.

Vengono nella sostanza avanzate censure che tendono a proporre
una diversa lettura – più favorevole all’imputato – delle risultanze
processuali, non ammissibile in sede di legittimità. Come è noto,
infatti, in tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del
giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria
valutazione a quella compiuta dal giudice di merito in ordine
all’affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se nel giudizio di

merito siano stati esaminati tutti gli elementi, se sia stata fornita una
corretta interpretazione di essi e se siano state esattamente
applicate le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni
che hanno giustificato la scelta di affermare la responsabilità penale
dell’imputato.
5.

Fermo quanto precede, si evidenzia come il giudice di secondo grado
abbia fornito congrua ed adeguata motivazione anche in relazione ai
motivi oggetto di specifica doglianza. In applicazione del principio
giurisprudenziale ripetutamente affermato da questa Suprema Corte
a cui aderisce il Collegio (cfr., Cass., Sez. 2, n. 9026 del 11 giugno
1997, dep. 03 ottobre 1997, rv. 208747), la Corte d’Appello di Bari
ha correttamente riconosciuto che, ai fini dell’affermazione della
penale responsabilità dell’imputato, poco importa che foglio di via e
carta di circolazione esibiti dallo stesso per dimostrare la legittimità
del possesso del mezzo fossero o meno autentici e che il medesimo
avesse o meno avuto la materiale disponibilità dell’autovettura: ciò
che rileva e che dimostra la responsabilità dell’imputato in ordine al
reato di riciclaggio, è che il suddetto avesse la disponibilità di un
veicolo successivamente risultato di provenienza illecita sul quale
erano state apposte le targhe di pertinenza di altra autovettura a lui
intestata.

6.

Ne consegue l’inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell’art.
616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti
dal ricorso, si determina equitativamente in euro 1.000,00.

PQM

3

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00
alla Cassa delle ammende.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Dott. ndrea Pellegrino

Dott.ssa Matilde Cammino

Così deliberato in Roma il 22.11.2013

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