Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13750 del 19/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 13750 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: IASILLO ADRIANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CANCARINI ANGELO N. IL 14/01/1971
avverso la sentenza n. 1838/2006 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
29/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADRIANO IASILLO;

Data Udienza: 19/11/2013

Cancarini Angelo

N.R.G. 20267/2013

Considerato che:
Cancarini Angelo ricorre avverso la sentenza, in data 29.06.2012, della
Corte di Appello di Brescia, che in riforma della sentenza di primo grado,

la pena in quella di mesi 4 di reclusione ed € 140,00 di multa. L’imputato,
chiedendo l’annullamento della sentenza, osserva che la Corte di appello
non ha ben motivato sulla sussistenza del reato contestato.
Si deve preliminarmente rilevare che con l’appello non si poneva in
dubbio la riferibilità dell’emissione dell’assegno di illecita provenienza al
Cancarini, ma si insisteva sulla inesistenza dell’elemento soggettivo del
reato; si chiedeva, poi, la concessione dell’attenuante di cui al secondo
comma dell’ad. 648 del cod. penale. Tanto premesso è evidente che su tali
questioni il ricorso è privo della specificità, prescritta dall’ad. 581, lett. c), in
relazione all’ad 591 lett. c) c.p.p., a fronte delle motivazioni svolte dal Giudice
di secondo grado, che non risultano viziate da illogicità manifeste e sono
esaustive, avendo risposto correttamente a tutte le doglianze contenute
nell’appello e avendo ben evidenziato — dopo un corretto e legittimo rinvio
per relationem alla condivisa sentenza di primo grado – le ragioni per le quali
ritiene provata la responsabilità dell’imputato (si veda la condivisa
motivazione a pagina 3 dell’impugnata sentenza e il richiamo del contenuto
della sentenza di primo grado a pagina 2). Questa Code Suprema ha
stabilito, in proposito, che la mancanza nell’atto di impugnazione dei
requisiti prescritti dall’ad. 581 cod. proc. pen. – compreso quello della
specificità dei motivi – rende l’atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo
grado di giudizio e a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la
possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di
inammissibilità. (Cass. pen., sez 1, 22.4.97, Pace, 207648).
Si deve, poi, osservare che nel ricorso non si affronta affatto la
questione relativa all’elemento psicologico del reato, ma si propongono
argomenti del tutto nuovi non contenuti nell’appello; con tali argomenti si
pone in discussione che sia stato l’imputato a sottoscrivere l’assegno de quo.

riconosceva l’attenuante di cui all’ad. 648, II comma, c.p. e riduceva, quindi,

Orbene tali motivi nuovi sono manifestamente infondati. Invero, con tali
motivi si propongono in Cassazione per la prima volta questioni in fatto
completamente diversi dai motivi di appello (tra l’altro i predetti motivi nuovi
sono generici e in fatto; già solo leggendo il riassunto della decisione del
Tribunale contenuta nella pagina 2 dell’impugnata sentenza e la stessa
ricostruzione dei fatti contenuta nel ricorso, si rilevano quali motivi apodittici

questioni non possono essere proposte per la prima volta avanti a questa
Corte di legittimità in quanto dipendenti da valutazione di merito effettuata dal
primo Giudice e non gravata da doglianza, e che dunque si intende coperta
da giudicato per conseguenza dell’effetto devolutivo dell’appello. (Sez. 4,
Sentenza n. 4853 del 03/12/2003 Ud. – dep. 06/02/2004 – Rv. 229374; si
veda anche Sez. 3, Sentenza n. 3445 del 17/12/2008 Cc. – dep. 26/01/2009 Rv. 242169).
E’ evidente, quindi, l’inammissibilità di tali motivi nuovi per le ragioni
esposte.
Uniformandosi a tali orientamenti, che il Collegio condivide, va
dichiarata inammissibile l’impugnazione.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di
colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.

Roma, 19/11/2013

Il Consigliere estensore
Dottor Adriano lasillo

DEPOSITATA

IN CANCELLERIA

che contengono mere congetture che cozzano con la logica). Quindi tali

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