Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13730 del 19/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 13730 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SOLLAZZO ANTONIO FRANCESCO N. IL 25/08/1953
BEVILACQUA ALESSANDRO N. IL 03/01/1987
avverso la sentenza n. 276/2011 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 16/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;

Data Udienza: 19/11/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE
SOLLAZZO ANTONIO FRANCESCO, BEVILACQUA ALESSANDRO, ricorrendo per
Cassazione avverso il provvedimento in epigrafe riportato, lamentano:

SOLLAZZO
§1) violazione dell’art. 648 CP mancando la prova del dolo
2) erronea qualificazione del fatto che doveva essere ricondotto alla fattispecie
di cui all’art. 712 cp
§3) violazione di legge perché la responsabilità non è stata valutata al di là di
ogni ragionevole dubbio
§4) carenza di motivazione nella indicazione delle ragioni per le quali le
attenuanti generiche sono state ritenute meramente equivalenti alle aggravanti
I ricorsi sono manifestamente infondati. Le doglianze del BEVILACQUA e i primi
tre motivi di ricorso del SOLLAZZO possono essere esaminati congiuntamente
essendo fra loro sovrapponibili e vertendo sulla medesima materia: sussistenza
della fattispecie di cui all’art. 648 cp e diversa possibile qualificazione giuridica
del fatto.
Infatti, nel caso in esame, le doglianze sono del tutto generiche perché non
sono specificati i motivi di fatto e le ragioni di diritto posti a fondamento della
impugnazione. I ricorrenti non indicano quali siano i punti della decisione
connotati dal vizio di carenza o di contraddittorietà o manifesta illogicità della
decisione e le ragioni specifiche che mettano in evidenza i suddetti vizi. Va
inoltre segnalato che i ricorsi in esame esulano del tutto dal contenuto della
decisione impugnata, con conseguente difetto di genericità, dovendosi ribadire
che: “L’inammissibilità del ricorso per cassazione consegue sia alla mancanza
del motivo di ricorso, sia alla sua non attinenza al decisum della sentenza
impugnata” [Cass. pen., sez. III, 5.6.2009, n. 39071 Ced Cass., rv. 244957] e che:
“È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi siano generici, ovvero non
contenenti la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da
sottoporre a verifica (fattispecie di ricorso con cui si lamentava la mancata
applicazione delle regole della logica nelle argomentazioni poste a fondamento
della decisione)”. [Cass. pen., sez. III, 2.3.2010, n. 16851 Ced Cass., rv. 246980].
La Corte d’Appelo ha indicato in modo specifico le ragioni per le quali è stato
riconosciuto nella specie il delitto di ricettazione e le ragioni per le quali non è
stato possibile riqualificare in termini diversi.
Passando al IV motivo di ricorso del SOLLAZZO, va rilevato che, contrariamente a
quanto sostenuto dall’imputato, la Corte d’Appello ha indicato le ragioni per le
quali ha ritenuto di non riconoscere la prevalenze delle attenuanti generiche
legandole alla valutazione del fatto-reato per il quale è stata altresì irrogata una
sanzione che è di gran lunga inferiore alla media edittale: la motivazione è
adeguata ed esauriente.
Per le suddette ragioni i ricorsi sono inammissibili e i ricorrenti devono essere
condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di €
1.000,00 alla Cassa delle ammende attesa la pretestuosità delle ragioni del
gravame

BEVILACQUA
Si) Violazione dell’art. 648 II” comma cp, poiché il fatto doveva essere
diversamente qualificato in violazione dell’art. 712 cp

P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 19.11.2013

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