Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1371 del 27/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 1371 Anno 2016
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

PIRAS Flavio, nato a Giba (Ca) il 30 maggio 1956;

avverso l’ordinanza emessa in data 16 marzo 2015 dal Tribunale di Milano;

letti gli atti di causa, l’ordinanza impugnata ed il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Eugenio
SELVAGGI, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del
ricorso.

1

Data Udienza: 27/05/2015

RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Milano adito in sede di riesame ha, con ordinanza
depositata in data 17 marzo 2015, confermato il provvedimento con il quale
erano stati sottoposti a sequestro due quadri, apparentemente a firma della
pittrice contemporanea nota con lo pseudonimo Dadamaino, che si assumono
essere falsi.
Ha proposto ricorso per cassazione avverso detto provvedimento Piras
Flavio, indagato in ordine alla violazione dell’art. 178 del dlgs n. 42 del 2004 e

provvedimento impugnato per essere stata decisa la istanza di riesame
relativa allo stesso dopo che il Pm aveva trasmesso gli atti al Tribunale del
riesame oltre il termine previsto per tale incombente dall’art. 309, comma 5,
cod. proc. pen.
Quale secondo motivo di impugnazione il Piras ha dedotto la nullità della
ordinanza per violazione di legge e per mancanza di motivazione con
riferimento all’evidente carenza dell’elemento soggettivo dei reati contestati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile poiché i motivi posti alla sua base sono in parte
manifestamente infondati ed in parte direttamente inammissibili.
Con riferimento al primo motivo di impugnazione, è sufficiente osservare
che, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, nel procedimento di
riesame del provvedimento di sequestro non è applicabile il termine
perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al Tribunale del
riesame, previsto dall’art. 309, comma 5, cod. proc. pen., con conseguente
perdita di efficacia della misura cautelare impugnata in caso di trasmissione
tardiva, ma il diverso termine indicato dall’art. 324, comma 3, cod. proc. pen.,
che ha natura meramente ordinatoria (Corte di cassazione, Sezioni unite
penale, 17 giugno 2013, n. 26268), sicché nessuna violazione di legge
ravvisabile nel presente caso per avere il Pm trasmesso gli atti al Tribunale
solo in data 12 marzo 2015 .
Coerentemente con tale impostazione il successivo termine di dieci giorni
entro il quale il Tribunale del riesame deve decidere sulla istanza, seppure
caratterizzato dalla perentorietà, sicché se lo stesso non è rispettato la misura
diviene inefficace (Corte di cassazione, Sezione II penale, 23 dicembre 2014,
n, 53674), inizia tuttavia a decorrere solo dal giorno in cui sono stati ricevuti
dal giudice del riesame gli atti processuali rimessigli dal Pm (Corte di
cassazione, Sezione II penale, 17 settembre 2013, n. 38091).

2

dell’art. 416 cod. pen., deducendo, in primo luogo la perdita di efficacia del

Perfettamente tempestiva è stata, pertanto, la decisione con la quale il
Tribunale di Milano, in data 16 marzo 2015, ha respinto la istanza di riesame
presentata dal Piras.
Riguardo al secondo motivo, col quale è stata dedotta la nullità della
ordinanza impugnata sia per violazione di legge che per difetto di motivazione
in ordine alla sussistenza del

fumus commissi delicti,

in particolare

relativamente alla verifica della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato
in provvisoria contestazione in capo al ricorrente, osserva la Corte, quanto al

325, comma 1, cod. proc. pen, il ricorso per cassazione avverso i
provvedimenti cautelari reali è ammissibile esclusivamente laddove sia
dedotto il vizio di violazione di legge e non anche ove sia eccepito un vizio
afferente alla motivazione del provvedimento impugnato, a meno che non sia
allegata la completa mancanza della motivazione del provvedimento ovvero la
sua mera apparenza, di tal che sia di fatto dedotta la violazione dell’art. 125,
comma 3, cod. proc. pen., il quale impone, a pena di nullità, che i
provvedimenti giurisdizionali aventi carattere decisorio siano forniti di
motivazione.
Poiché nel caso che interessa non vi è siffatta deduzione, sotto il profilo
descritto il motivo di impugnazione è inammissibile.
Esso è, peraltro, inammissibile, anche sotto il diverso profilo, d’altra parte
già adeguatamente scandagliato dal giudice del riesame, della violazione di
legge; infatti questa Corte ha avuto in più occasioni modo di chiarire che, in
sede di scrutinio delle misura cautelari reali, la sussistenza, o meglio la
insussistenza, dell’elemento soggettivo in capo all’agente indagato, per essere
elemento idoneo ad escludere la riscontrabilità del fumus commissi delicti,
rendendo in tal modo illegittimo il provvedimento cautelare, deve avere le
caratteristiche della manifesta evidenza e della immediata rilevabilità (Corte di
cassazione, Sezione II penale, 11 aprile 2014, n. 16153).
Infatti, come da lungo tempo questa Corte ha avuto modo di precisare e
successivamente di ribadire, in tema di condizioni generali di applicabilità, le
misure cautelari personali, vanno distinte da quelle reali, e ciò in quanto: 1)
l’inviolabilità della libertà personale e la libera disponibilità dei beni sono valori
di diversa consistenza, sicché la legge ben può assicurare ad essi una tutela
differenziata in funzione degli interessi che vengono coinvolti; 2) più
specificamente, nella misura cautelare reale è il tasso di pericolosità della
libera disponibilità della cosa in sé che giustifica l’imposizione della misura
stessa; per questa ragione, la misura de qua, pur raccordandosi, nel suo
presupposto giustificativo, ad un fatto criminoso, può prescindere totalmente
3

secondo profilo della censura, che, secondo la espressa formulazione dell’art.

da qualsiasi profilo di colpevolezza in capo all’indagato, essendo la sua ragion
d’essere legata non necessariamente all’autore del reato, bensì alla cosa
stessa, che viene riguardata dall’ordinamento come bene la cui libera
disponibilità può costituire una fonte di pericolo. (Corte di cassazione, Sezione
H penale, 21 dicembre 1999, n. 5472, nonché idem Sezione VI penale, 10
gennaio 2001 n. 2943; idem Sezione III pebnale, 20 marzo 2002, n. 11290).
Ne consegue che la verifica della legittimità del provvedimento applicativo
di una misura cautelare reale non dovrà mai sconfinare in un sindacato sulla

sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di
reato, sicché la sussistenza o meno in capo all’agente dell’elemento soggettivo
caratteristico del reato in questione assumerà rilievo solo in quanto, stante la
macroscopica evidenza della sua assenza, la fattispecie di reato de quo non
possa dirsi, neppure astrattamente, configurabile.
Nel caso in esame il Tribunale di Milano ha ampiamente illustrato le
ragioni in base alle quali ha ritenuto la sussistenza di elementi idonei a
sostenere, nel limiti della cognizione propri della presente fase cautelare del
giudizio, la contraffazione delle opere pittoriche in questione e la conseguente
falsità della loro attribuzione alla pittrice Dadamaino, di tal che non vi è
dubbio che sia giustificata la loro sottrazione alla libera disponibilità e
circolazione, potendo le stesse porsi come elementi di inquinamento della
limpidezza del mercato delle opere della predetta artista.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto dal Piras segue,
visto l’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del medesimo al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2015
Il Consiglipt es ensore

Il Pr sidente

Ce),-)tt7zr›-

concreta fondatezza dell’accusa, ma dovrà limitarsi all’astratta possibilità di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA