Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13708 del 19/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 13708 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RENATI EMANUELE N. IL 21/02/1988
avverso la sentenza n. 3656/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
30/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;

Data Udienza: 19/11/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE
L’imputato RINATI Emanuele, ricorrendo per Cassazione avverso il proweciimento
in epigrafe riportato, lamenta:
§1) vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione
con riferimento al capo B) della imputazione.
§2) vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione
con riferimento al capo A) della imputazione.

degli art. 606, 10 comma, e 591, 10 comma, lett. c), c.p.p. (in relazione al
difetto dei requisiti dell’impugnazione indicati dall’art. 581, lett. c, c.p.p.), è
inammissibile il ricorso per cassazione nel quale si propongano censure attinenti
al merito della decisione, congruamente giustificata, mancando peraltro una
specifica indicazione della correlazione fra le motivazioni della decisione
impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione” [Cass. pen.,
sez. Il, 30.10.2008, n. 44912, Sozzo e, negli stessi termini, Cass. pen., sez. Il,
15.5.2008 Ced Cass., rv. 240109]. Nella specie la Corte d’Appello ha fornito
adeguata motivazione sia sulle prove sulla base delle quali ha desunto la
riferibilità dei fatti oggetto di giudizio, all’imputato, sia in merito alla
qualificazione giuridica del fatto. La motivazione è adeguata e sfugge alle
censure mosse.
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00
alla Cassa delle ammende attesa la pretestuosità delle ragioni del gravame
P.

Q. m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 19.11.2013

Entrambi i motivi di ricorso sono manifestamente infondati. Infatti “Ai sensi

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