Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1370 del 27/05/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 1370 Anno 2016
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILI ANDREA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:

SUMMA Damiano, nato a Taranto il 4 maggio 1967;
CARABOTTO Tommasina, nata a

il 4 ottobre 1967

avverso l’ordinanza emessa in data 16 marzo 2015 dal Tribunale di Reggio Emilia;

letti gli atti di causa, l’ordinanza impugnata ed i ricorsi introduttivi;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Eugenio
SELVAGGI, il quale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
sentito, altresì, per i ricorrenti l’avv. Liborio CATALIOTTI, del foro di Reggio Emilia,
il quale ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi.

Data Udienza: 27/05/2015

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale di Reggio Emilia, con ordinanza del 16 marzo 2015, ha
rigettato la richiesta di riesame proposta da Summa Damiano e Carabotto
Tommasina avverso il decreto con il quale il Gip del medesimo Tribunale
aveva disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per
equivalente della somma di euro 325.864,00 a carico del Summa, indagato
per la violazione dell’art. 2 del dlgs n. 72 del 2000 per avere, nella qualità di

relative agli anni 2007 e 2008 poste passive fittizie in quanto rivenienti da
fatture, emesse dalla Vinci Srl con sede di Gavirate, relative ad operazioni
inesistenti.
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato la carenza di legittimazione attiva
della Carabotto, non indagata né destinataria del provvedimento di sequestro.
Con riferimento al primo motivo di doglianza dedotto dal Summa, relativo
alla incompetenza del Tribunale di Reggio Emilia, il giudicante ha osservato
che, essendo il provvedimento stato emesso dal Gip di Reggio Emilia, la
competenza per il riesame era di spettanza dell’organo adito dal Summa.
Parimenti infondato è il secondo motivo di riesame, con il quale era
censurata la applicazione ai reati tributari anche del comma secondo dell’art.
323-ter cod. pen., posto che la disposizione di rinvio, contenuta nell’art. 1,
comma 143, della legge finanziaria per il 2008, non pare limitata al solo primo
comma della citata disposizione codicistica.
Quanto al terzo motivo, relativo alla titolarità dei beni attinti dal
sequestro, il Tribunale ha osservato che la relativa questione potrà essere
fatta valere in occasione della esecuzione del sequestro da parte del Pm.
Hanno interposto ricorso per cassazione ambedue gli originari reclamanti,
col patrocinio del loro difensore fiduciario.
Costoro, riproducendo integralmente il contenuto del precedente atto
introduttivo, hanno preliminarmente eccepito il difetto di motivazione della
impugnata ordinanza, in particolare con riferimento alla eccezione di
incompetenza territoriale da loro sollevata in sede di riesame ma
evidentemente non riferita a tale sola fase.
Eccepivano, altresì, la omessa motivazione in ordine alla asserita
irretroattività della norma che consente il sequestro, finalizzato alla confisca
per equivalente, del profitto nei reati tributari.
Deducevano, infine, la violazione della normativa in materia di sequestro
preventivo nel caso in cui questo sia eseguito su beni appartenenti a soggetti
terzi rispetto al reato per cui si indaga.
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legale rappresentante della Resint-Tec, indicato nelle dichiarazioni dei redditi

CONSIDERATO IN DIRITTO
Essendo il ricorso risultato fondato, la ordinanza del Tribunale di Reggio
Emilia deve essere annullata, con rinvio.
Osserva, invero, il Collegio che i due ricorrenti avevano in sede di riesame
del provvedimento di sequestro emesso dal Gip di Reggio Emilia eccepito, in
via logicamente preliminare ad ogni altra deduzione, la incompetenza
territoriale della autorità giudiziaria di Reggio Emilia a procedere nei loro
confronti in relazione al reato loro contestato.

ove si rifletta sul fatto che gli stessi si sono lamentati che a procedere contro
di loro non sia la autorità giudiziaria di Varese, di fronte alla quale risulterebbe
pendente il procedimento penale, avente ad oggetto la emissione di fatture
relative ad operazioni inesistenti, a carico del legale rappresentante della Vinci
Srl, società questa che avrebbe emesso la fatture riguardanti operazioni
fittizie utilizzate, in ipotesi, dal Summa, nella qualità di titolare della ResintTec, per indicare inesistenti poste passive nelle dichiarazioni dei redditi
relative agli anni 2007 e 2008.
Stante la connessione fra i due procedimenti e data la logica priorità
temporale della emissione delle fatture false rispetto alla loro utilizzazione, i
due ricorrenti hanno affermato la competenza del Tribunale di Varese a
conoscere anche del reato provvisoriamente contestato al Summa dalla
autorità giudiziaria di Reggio Emilia.
A fronte di tale, invero specifica e pianamente puntuale, doglianza il
Tribunale di Reggio Emilia ha replicato svolgendo due argomenti, dei quali il
primo è frutto di un’evidente equivoco nel quale il Tribunale è incorso
nell’interpretare il contenuto della doglianza formulata dai ricorrenti, mentre il
secondo è erroneo.
Infatti il Tribunale ha dapprima osservato che l’art. 324, comma 5, cod.
proc. pen., nello stabilire quale sia il giudice competente per la fase del
riesame dei provvedimenti cautelari reali, lo determina in quello del capoluogo
della provincia ove ha sede l’ufficio giudiziario procedente, omettendo in tal
modo di rispondere al rilievo formulato dai ricorrenti, posto che questo non
aveva affatto ad oggetto la competenza o meno del Tribunale di Reggio Emilia
a decidere sulla istanza di riesame formulata dai due ricorrenti, riguardando,
invece, il più serio tema – sollevato di fronte al giudice del riesame affinché
questo riesaminasse la validità del provvedimento cautelare sotto il profilo
della legittimazione del Gip di Reggio Emilia ad emetterlo – della competenza
della autorità giudiziaria emiliana a conoscere del reato contestato al Summa;
il medesimo Tribunale ha, quindi, rilevato che, trattandosi di fase cautelare, la
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Indubbio è l’effettivo contenuto della doglianza formulata dai due indagati

questione della competenza territoriale risulterebbe irrilevante; siffatto
secondo argomento è errato, posto che, come questa Corte ha più volte
precisato, la questione della competenza territoriale del giudice procedente è
certamente suscettibile di essere sollevata in sede di riesame cautelare e ciò
può avvenire sino al momento in cui, esercitata l’azione penale, la decisione
sulla questione della competenza diviene esclusivo appannaggio del giudice
del merito (Corte di cassazione, Sezione I penale, 24 settembre 2014, n.
39250; idem Sezione VI penale, 30 giugno 2014, n. 28161).

Tribunale del riesame, ove ravvisi la incompetenza territoriale del giudice che
abbia emesso il provvedimento impugnato, rimettere quest’ultimo al giudice
competente affinché questi, nei termini previsti dall’art. 27 cod. proc. pen.
provveda, ricorrendone le condizioni, a confermare la misura cautelare
emessa dall’organo incompetente (ex multis: Corte di cassazione, Sezione VI
penale, 1 dicembre 2014, n. 50078; idem Sezione II penale, 17 dicembre
2012, n. 48734).
Alla luce degli argomenti testé illustrati la ordinanza impugnata deve,
pertanto, essere annullata, restando assorbiti gli ulteriori motivi di doglianza
logicamente subordinati alla verifica della competenza territoriale del giudice
procedente, con rinvio al Tribunale dì Reggio Emilia che, attenendosi ai
principi esposti, rivaluterà la istanza di riesame presentata dai due ricorrenti.
PQM
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Reggio Emilia.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2015
Il Consigliere estensore

Il Presidente

Ha ulteriormente chiarito la giurisprudenza di questa Corte che spetta al

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