Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 137 del 22/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 137 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

Data Udienza: 22/11/2013

SENTENZA
Sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso
la Corte di Appello di Napoli, avverso la sentenza ex art. 129 cod.
proc. pen. n. 581/2005 pronunciata dal giudice monocratico del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sezione distaccata di Caserta
in data 18.12.2012;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea
Pellegrino;
udita la requisitoria del sostituto procuratore generale dott. Gianluigi
Pratola, il quale ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza
impugnata con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, il giudice monocratico del Tribunale di

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Santa Maria Capua Vetere,sezione distaccata di Caserta ,dichiarava
non doversi procedere nei confronti di Zitano Luigi, soggetto recidivo
reiterato, in relazione ai reati di cui all’art. 474 cod. pen. (capo A) e
all’art. 648 cod. pen. (capo B) per intervenuta prescrizione, reati
entrambi consumati in data antecedente e prossima il 10.06.2003.
Previa derubricazione del reato di cui al capo B) nell’ipotesi attenua
di cui all’art. 648, comma 2 cod. pen., rileva il giudice di merito

come entrambi i reati si fossero prescritti in data 10.7.2011, in un
periodo pari ad anni sette e mesi sei aumentato di ulteriori mesi
sette a causa dei rinvii del dibattimento ex art. 159, comma 1 n. 3)
cod. pen..
2. Ricorre il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte
d’Appello di Napoli evidenziando come in relazione al capo B) il
giudicante era incorso in un evidente errore. Secondo l’impugnante
la fattispecie prevista dal capoverso dell’art. 648 cod. pen. integra
un’ipotesi di attenuante ad effetto speciale e, pur applicando la
normativa più favorevole introdotta dalla legge n. 251 del
05.12.2005, il termine ordinario di prescrizione è pari ad anni otto, a
nulla rilevando, ai fini della prescrizione, la pena stabilita in
conseguenza della riconosciuta attenuante ad effetto speciale, ed
essendo il termine massimo di prescrizione pari ad anni dieci (anni
otto più un quarto di pena); di contro, applicando la vecchia
disciplina (meno favorevole), il termine prescrizionale ordinario
sarebbe pari ad anni dieci, mentre il termine massimo sarebbe pari
ad anni quindici (anni dieci più un mezzo di pena). Applicando il
corretto calcolo della prescrizione, alla data della pronuncia della
sentenza, la causa estintiva per il capo B), sempre secondo il
ricorrente, non risultava ancora compiuta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato a va accolto.
4.

E’ principio consolidato che, in tema di ricettazione, l’ipotesi
attenuata di cui all’art. 648, comma 2, cod. pen., non costituisce
un’autonoma previsione incriminatrice ma una circostanza
attenuante speciale.
Ne consegue che, ai fini dell’applicazione della prescrizione, deve

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aversi riguardo alla pena stabilita per il reato base e non a quella
stabilita per l’ipotesi attenuata (cfr., Cass., Sez. 2, n. 4032, 10
gennaio 2013, dep. 25 gennaio 2013, rv. 254307, P.M. in proc.
Renzi; Id., 01 ottobre 2008, n. 38803).
Invero, l’ipotesi attenuata di ricettazione prevista dall’art. 648,
comma 2 cod. pen., proprio perchè attenuante ad effetto speciale, è
destinata ad incidere sul regime sanzionatorio del reato-base

fattispecie circostanziata e quella semplice di reato, per la presenza
di qualche requisito specializzante (nella specie, la particolare tenuità
del fatto criminoso).
5. Fermo quanto precede, applicata la legge sopravvenuta in quanto più
favorevole al reo, attesa l’avvenuta contestazione della recidiva
reiterata, il termine prescrizionale base di otto anni poteva
raggiungere, in presenza di eventi interruttivi, il termine massimo di
anni dodici (anni otto, con aumento della metà ex art. 99, comma 2
cod. pen.), a norma dell’art. 161, comma 2 cod. pen.: termine a cui
andava aggiunto il periodo di sospensione del dibattimento ex art.
159, comma 1 n. 3) cod. pen., determinato dal giudice di merito
nella misura di ulteriori mesi sette.
Alla luce di tali principi emerge che, ancora oggi e tantomeno alla
data del 18.12.2012, non può ritenersi maturata alcuna prescrizione
in relazione al reato di cui al capo B) dell’impugnata sentenza.
La medesima è quindi incorsa in violazione di legge e va pertanto
annullata limitatamente al reato di ricettazione con conseguente
trasmissione degli atti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

PQM

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di ricettazione e
dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere.
Così deliberato in Roma il 22.11.2013

secondo quel rapporto di “specie” a “genere” che si realizza fra la

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