Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 137 del 05/12/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 137 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BONI MONICA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) DE MARTINO VINCENZO N. IL 05/08/1977
avverso l’ordinanza n. 2931/2012 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
27/02/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MO CA BONI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Ae

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Uditi difenspr Avv.;

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Data Udienza: 05/12/2012

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Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza in data 14 giugno 2012 il Tribunale del riesame di Napoli, costituito
ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., rigettava l’appello proposto da Vincenzo De Martino
avverso due diverse,ordinanze, rese dalla Corte di Appello di Napoli, con le quali era stata
disposta la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare in carcere,
applicata nei confronti degli imputati detenuti, per la complessità del dibattimento e
comunque per il rinvio del procedimento all’udienza del 7/6/2012, disposto a richiesta dei
Il Tribunale fondava la propria decisione sul rilievo per cui il provvedimento di
sospensione dei termini della misura custodiale ai sensi dell’art. 304, cod. proc. pen.,
comma 1 lett. a), determinato dal rinvio del procedimento a richiesta dei difensori, era
stato adottato dopo lo stralcio della posizione del De Martino, dovuta alla mancata
corretta instaurazione del rapporto processuale nei suoi confronti per la mancata
traduzione all’udienza, posizione che quindi non era stata interessata dalla sospensione;
riteneva, invece, infondata l’impugnazione con riferimento al provvedimento adottato in
ragione complessità del procedimento ai sensi dell’art. 304, cod. proc. pen, comma 2,
condividendone la motivazione in ragione del numero elevato di imputati e di reati loro
ascritti, della complessità degli atti da esaminare e della pluralità delle fonti di prova da
assumere, comprese le intercettazioni effettuate per un periodo prolungato.
2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del
difensore, il quale lamenta violazione della legge penale in relazione al disposto degli
artt. 304, commi 1 e 2 e 125, comma 3 cod. proc. pen. e mancanza, contraddittorietà ed
illogicità della motivazione: sostiene che, nonostante il rilievo dell’avvenuto stralcio della
propria posizione e del difetto di contraddittorio in proprio danno, il Tribunale in modo
incoerente non aveva pronunciato l’annullamento o dichiarato l’inefficacia dell’ordinanza
che aveva sospeso anche nei propri confronti i termini di durata della custodia in carcere.
Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
1.In primo luogo va rilevato che la Corte di Appello di Napoli nell’ambito dello
stesso procedimento penale a carico tra l’altro del ricorrente ha pronunciato due diversi
provvedimenti di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare in momenti
differenti: il primo con ordinanza pronunciata all’udienza del 10/4/2012, con la quale,
preso atto della complessità del giudizio, ha sospeso detti termini nei confronti di tutti gli
imputati detenuti per l’intera durata del procedimento; il secondo all’udienza del
12/4/2012, col quale ha provveduto dopo che i difensori degli imputati avevano chiesto la
trattazione unitaria di tutte le posizioni.

difensori di tutti gli imputati.

2. Il Tribunale con riferimento alla prima ordinanza ha già rilevato come la decisione
assunta fosse giustificata alla luce della complessità del procedimento per l’elevato
numero di imputati, ben sessantuno, le numerosissime imputazioni per gravi delitti
associativi e per i reati-fine, rientranti nell’elencazione di cui all’art. 407 cod. proc. pen.,
comma 2 lett. a), la pluralità delle fonti di prova, tra cui protratte intercettazioni, la
corposità degli atti del fascicolo, elementi specifici che i giudici del riesame hanno
mostrato di condividere quanto all’incidenza sui tempi di trattazione del procedimento
Per contro il ricorrente oppone che l’adozione del provvedimento non avrebbe potuto
riguardare la propria posizione in quanto nei suoi riguardi non era stato correttamente
instaurato il contraddittorio per la mancata traduzione all’udienza del 12/4/2012.
3. L’assunto è manifestamente infondato, in quanto, com’è dato evincere dagli atti
trasmessi al Tribunale del riesame, l’ordinanza di sospensione pronunciata ai sensi
dell’art. 304 cod. proc. pen. comma 2, è stata adottata all’udienza del 10/4/2012 senza
,

che risulti l’assenza del De Martino in dipendenza della sua omessa traduzione, evento
verificatosi, invece, alla successiva del 12/4/2012, nella quale la Corte di Appello, preso
atto della sua mancata presenza, risultante dal verbale d’udienza e della sua omessa
traduzione dalla Casa Circondariale di Viterbo, ove era ristretto, ha disposto lo stralcio
della sua posizione e di quella di altro detenuto nelle stesse condizioni, quindi ha rinviato
il procedimento alla successiva data del 7/6/2012, disponendo la loro traduzione con
scorta. Soltanto dopo che i difensori degli altri imputati hanno chiesto il rinvio “anche per
regolarizzare le altre posizioni” stralciate, quindi per sollecitare la trattazione unitaria del
giudizio, è stato adottato il secondo provvedimento di sospensione ai sensi dell’art. 304
cod. proc. pen., comma 1 lett. a), dal momento che il differimento dell’udienza non era
dipeso da esigenze connesse all’acquisizione della prova o dalla concessione di termini a
difesa, ma dall’unanime richiesta degli imputati.
4. E’ chiaro dunque che tale decisione, assunta dopo la separazione delle due
posizioni degli imputati detenuti assenti, non può avere riguardato costoro, ma il
procedimento principale a carico degli altri imputati, sicché il ricorrente non ha motivo di
dolersene e di proporre impugnazione, essendo privo di un interesse giuridicamente
rilevante a muovere contestazioni a provvedimento che ha già rilevato come la
sospensione dei termini di custodia cautelare e di prescrizione non poteva riguardarlo.
Per le considerazioni svolte il ricorso va dichiarato inammissibile con la conseguente
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in relazione ai profili di
colpa insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore, di una somma che si stima
equo determinare in euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P. Q. M.

2

3).

con motivazione effettiva ed aderente alle peculiari caratteristiche di difficoltà del giudizi.

Trasmessa copia ex art. 23
n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332
Roma, ii—•=4-8ENr2O13–

dichia ra inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende. Dispone
trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell’istituto
penitenziario, ai sensi dell’art. 94, co. 1-ter, disp. att. c.p.p..

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2012.

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