Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13693 del 19/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 13693 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

Data Udienza: 19/11/2013

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PALMIERI COSIMO N. IL 18/12/1982
avverso la sentenza n. 893/2009 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 03/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;

g

Considerato che:
Palmieri Cosimo ricorre avverso la sentenza,

in data

3.07.2012, della Corte di Appello di Lecce, con la quale è stata
confermata la sentenza di primo grado per il reato di ricettazione
e, chiedendone l’annullamento, deduce violazione dell’art. 606
comma 1 lett. e)c.p.p. relativamente alla mancata o insufficiente
motivazione del provvedimento impugnato.

Esso, infatti, è privo della specificità, prescritta dall’art.
581, lett. c), in relazione all’art. 591 lett. c) cod. proc. pen.,
a fronte delle motivazioni addotte dalla Corte di appello, che non
risultano viziate da illogicità manifeste.
Questa Corte ha stabilito che “La mancanza nell’atto di
impugnazione, dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc.
pen. – compreso quello della specificità dei motivi – rende l’atto
medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a
produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità
di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di
inammissibilità”. (Cass. Pen., sez. 1, 22.4.97, Pace, 207648);
“In tema di impugnazioni, il requisito della specificità del
motivi, richiesto espressamente dall’art. 581 c.p.p. a pena di
inammissibilità, implica a carico della parte impugnante non solo
l’onere di dedurre le censure ad uno o più punti determinanti
della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e
preciso, gli elementi e le ragioni che sono alla base delle
censure medesime, al fine di consentire al decidente della
impugnazione di rilevare i rilievi mossi ed esercitare il proprio
sindacato” .(Cass. Pen. sez. 11, 2348/2013);
Uniformandosi a questo orientamento che il Collegio condivide,
va dichiarata inammissibile l’impugnazione;
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso,
si determina equitativamente in Euro 1000.

Il ricorso è inammissibile.

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 in
favore della Cassa delle ammende.

Roma, 19 novembre 2013

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