Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1369 del 27/05/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 1369 Anno 2016
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

MOSCOLONI Francesca, nato a Formia (Lt) il 24 agosto 1972;

avverso l’ordinanza emessa in data 3 marzo 2015 dal Tribunale di Frosinone;

letti gli atti di causa, l’ordinanza impugnata ed il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Eugenio
SELVAGGI, il quale ha concluso chiedendo l’annullamento della ordinanza
impugnata A-e-t&igh 4-timb 0 1-4-9’s “A-t ‘4-.`”° “4:

Data Udienza: 27/05/2015

RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Frosinone, con ordinanza del 3 marzo 2015, ha dichiarato
inammissibile la richiesta di riesame presentata da Moscoloni Francesca
avverso il provvedimento di sequestro disposto dal Gip di Cassino ed avente
ad oggetto delle attrezzature balneari meglio precisate nel verbale delle
operazioni di Pg svoltesi in data 9 dicembre 2014.
Il Tribunale ciociaro ha ritenuto inammissibile la richiesta di riesame in
quanto presentata, in difformità di quanto previsto dall’art. 324 cod. proc.

ma presso la sede del giudice a quo.
Ha proposto ricorso per cassazione la Moscoloni, tramite il proprio
difensore di fiducia, deducendo, in primo luogo, la violazione degli artt. 324 e
582 cod. proc. pen. in cui sarebbe incorso il Tribunale del riesame quanto alla
individuazione dell’ufficio competente a ricevere validamente l’atto di
impugnazione; in subordine ha dedotto la nullità della ordinanza stante
l’omessa notificazione dell’avviso di udienza di fronte al Tribunale di Frosinone
al codifensore della ricorrente ed infine il vizio di motivazione dell’atto
impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e, pertanto, la ordinanza impugnata deve essere
annullata.
Osserva, infatti, il Collegio che la dichiarazione di inammissibilità della
istanza di riesame presentata dalla odierna ricorrente, avente ad oggetto il
decreto di sequestro preventivo emesso in data 19 dicembre 2014 dal Gip del
Tribunale di Cassino, è stata motivata dal Tribunale di Frosinone sulla scorta
della circostanza che la difesa della Muscoloni ha depositato il relativo atto
introduttivo presso la cancelleria del Tribunale di Cassino mentre, ad avviso
del giudice del riesame cautelare, esso doveva essere depositato, a pena di
inammissibilità, direttamente nella cancelleria del Tribunale competente a
decidere sulla predetta istanza; a questa conclusione tale giudice è pervenuto,
peraltro richiamando un preesistente orientamento giurisprudenziale, avendo
osservato che la regola generale in base alla quale, ai sensi dell’art. 582,
comma 2, cod. proc. pen., le parti private possono presentare l’atto di
impugnazione, oltre che nella cancelleria del giudice che ha emesso il
provvedimento, anche presso quella del Tribunale del luogo in cui si trovano,
se esso è diverso da quello in cui è stato emesso il provvedimento, non
sarebbe applicabile nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali.

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pen., non presso la sede del giudice che avrebbe dovuto decidere su di essa

L’art. 324 cod. proc. pen., infatti, dispone che la richiesta di riesame sia
presentata direttamente nella cancelleria del capoluogo della provincia nella
quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento.
Né a diverso approdo può condurre, aggiunge il Tribunale, la circostanza
che il ricordato art. 324 cod. proc. pen. rimandi all’art. 582 cod. proc. pen.,
trattandosi di riferimento concernente esclusivamente le “forme” con le quali
la richiesta va proposta e non già il luogo del suo deposito.
Ritiene il Collegio che siffatto orientamento, sebbene non isolatamente

senso, ancora di recente: Corte di cassazione, Sezione II penale, 22 aprile
2013, n. 18281; ma già in precedenza: Corte di cassazione, Sezione IV
penale, 4 ottobre 2002, n. 33337; idem Sezione I penale, 18 giugno 1993, n.
4486; idem Sezione VI penale, 6 giugno 1991, n. 1694), non debba essere
ulteriormente seguito.
Invero, rileva il Collegio, l’art. 324 cod. proc. pen., nel disciplinare il
procedimento di riesame dei provvedimenti cautelari reali, inserito nel capo III
del titolo II del libro IV del codice di rito, capo significativamente intitolato
“Impugnazioni”, prevede, al comma 1, che “La richiesta di riesame è
presentata, nella cancelleria del Tribunale indicato al comma 5 (…cioè il
Tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha
emesso il provvedimento…), entro dieci giorni dalla data di esecuzione del
provvedimento o dalla diversa data in cui l’interessato ha avuto conoscenza
dell’avvenuto sequestro”; siffatta disposizione è, tuttavia, integrata da quanto
previsto dal primo periodo del successivo comma 2, il quale chiarisce che “La
richiesta è presentata con le forme previste dall’art. 582”. Siffatta
disposizione, la cui rubrica reca l’indicazione “Presentazione
dell’impugnazione”, prevede a sua volta, per quanto ora interessa, che, salvo
che la legge disponga altrimenti, l’atto di impugnazione è presentato nella
cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
Così sinteticamente ricostruita la normativa rilevante, osserva questa
Corte che vi sono diversi elementi, sia letterali che sistematici, in base ai quali
propendere per una interpretazione normativa che consenta, anche in
relazione alle misura cautelari reali, di ritenere valida la presentazione della
istanza di riesame tramite deposito presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario
ove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento.
Un primo argomento, di natura squisitamente letterale, è fornito
dall’esame testuale dell’art. 324, comma 1, cod. proc. pen. il quale, come
dianzi rilevato, isola la espressione “nella cancelleria del tribunale indicato nel
comma 5” fra due virgole, così che la stessa parrebbe suscettibile di essere
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rappresentato nella giurisprudenza di questa Corte (si veda, infatti, in questo

letta nel senso che con essa il legislatore ha inteso significare che la predetta
istanza debba pervenire all’ufficio competente per giudicare in sede di
riesame, se direttamente presentata nella cancelleria del Tribunale indicato al
successivo comma 5, entro i dieci giorni dalla esecuzione del provvedimento o
dalla sua conoscenza, mentre detto termine è soggetto a dilatazione laddove
l’istante abbia ritenuto di avvalersi della possibilità di presentare il proprio
ricorso, comunque nel rispetto del termine perentorio di dieci giorni
decorrente dalla esecuzione della misura o dalla sua conoscenza, presso

tale senso si veda, d’altra parte la recente decisione di Corte di cassazione,
Sezione III, 17 novembre 2014, n. 47264, ove, aderendosi alla tesi contraria
rispetto a quella fatta propria dal Tribunale di Frosinone, si chiarisce che la
tempestiva presentazione della istanza di riesame ovvero dell’appello
cautelare in uno degli uffici facoltativamente previsti dall’art. 582, comma 2,
cod. proc. pen. fa sì che diventi poi irrilevante, ai fini della sua tempestività,
che l’atto raggiunga o meno entro lo stesso termine anche la cancelleria
dell’ufficio giudiziario competente a decidere sulla richiesta in tal modo
presentata).
Un’ulteriore ragione di ordine lessicale che fa ritenere preferibile la
interpretazione dell’art. 324 cod. proc. pen. orientata nel senso di considerare
ammissibile la richiesta di riesame seppure depositata non presso la
cancelleria del giudice del riesame ma presso quella del giudice a quo, è insita
nell’utilizzo da parte del legislatore al comma 2 della disposizione testé citata,
nel rendere applicabili le “forme previste dall’art. 582”, della espressione “è
presentata”.
Non può, infatti, non rilevarsi che la disposizione di rinvio – che, come
dianzi è già stato segnalato, è rubricata come “Presentazione della
impugnazione” – preveda come suo unico contenuto, quanto alla
presentazione della impugnazione, il fatto che la stessa debba avvenire,
personalmente ovvero a mezzo di incaricato, nella cancelleria del giudice che
ha emesso il provvedimento impugnato; infatti le ulteriori formalità previste
dal comma 1 dell’art. 582 cod. proc. pen. – id est: l’apposizione della data,
l’indicazione delle generalità del presentatore e la sottoscrizione del pubblico
ufficiale che ha raccolto l’atto – sono formalità che non concernono la
presentazione della impugnazione ma riguardano la sua ricezione, che è,
appunto, atto non della parte ma dell’ufficio giudiziario a ciò preposto.
Pertanto, ove si eccettuassero la individuazione del luogo ove la
presentazione del ricorso deve essere fatta e la indicazione dei soggetti che
sono legittimati a provvedere a tale presentazione, il rinvio contenuto nell’art.
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l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato (per una indicazione in

324 cod. proc. pen. alla presentazione dell’istanza di riesame secondo le
forme di cui all’art. 582 cod. proc. pen. rimarrebbe privo di contenuto.
Vi è poi da rilevare, dal punto di vista sistematico, che, premessa la
generale appartenenza della istanza di riesame avverso un provvedimento
cautelare, sia esso reale che personale, al più ampio

genus

delle

impugnazioni, essendo generalmente ritenuta ammissibile per le parti private
la presentazione della istanza di riesame ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen
in caso di misure cautelari personali anche tramite il deposito presso la

cassazione, Sezione V penale, 4 gennaio 2006, n. 70; idem Sezione IV, 10
agosto 2000, n. 3265) nonché nella cancelleria del Tribunale o del giudice di
pace del luogo in cui tali parti private si trovano (Corte di cassazione, Sezione
H penale, 6 dicembre 2012, n. 40202), apparirebbe distonico rispetto ad un
armonico sistema delle impugnazioni, ritenere che, diversamente, laddove si
tratti di impugnazione di misura cautelare reale, debba prevalere sul principio
generale una regola eccezionale, priva peraltro di una sua autonoma ratio,
che imporrebbe un diverso regime di presentazione dell’istanza di riesame; e
ciò tanto più ove si rifletta sul fatto che la disposizione ordinaria sulle
impugnazioni, secondo cui le parti private e i difensori possono presentare
l’atto di impugnazione oltre che presso la cancelleria del giudice a quo anche
nella cancelleria del Tribunale o del Giudice di pace del luogo in cui si trovano,
in quanto espressiva del principio del favor impugnationis, non ha carattere
eccezionale e dunque non deve essere interpretata in senso restrittivo,
rigorosamente ancorato al dato testuale (ancora Corte di cassazione Sezione
H penale, 6 dicembre 2006, n. 40202).
Attese quindi le argomentazioni dianzi illustrate deve concludersi che il
Tribunale di Frosinone ha errato nel ritenere, con la impugnata sentenza,
inammissibile la istanza di riesame introdotta da Moscoloni Francesca; ne
consegue l’annullamento senza rinvio della medesima ordinanza e la
trasmissione degli atti al Tribunale di Frosinone, in funzione di giudice del
riesame, che, in diversa composizione, esaminerà l’istanza di riesame dalla
predetta a suo tempo presentata avverso il decreto di sequestro preventivo
emesso dal Gip del Tribunale di Cassino in data 19 dicembre 2014.
PQM
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti
al Tribunale di Frosinone.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2015
Il Consigliere este sore

Il P

idente

cancelleria del giudice a quo (in tal senso di vedano, infatti, Corte di

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