Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1368 del 27/05/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 1368 Anno 2016
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

MANSI Francesco, nato ad Amalfi (Sa) il 20 maggio 1956;

avverso l’ordinanza emessa in data 5 marzo 2015 dal Tribunale di Salerno;

letti gli atti di causa, l’ordinanza impugnata ed il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Eugenio
SELVAGGI, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentito, altresì, per il ricorrente l’avv. Andrea DI LIETO, del foro di Salerno, che ha
insistito per l’accoglimento del ricorso.

1

Data Udienza: 27/05/2015

RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Salerno, adito in sede di riesame del decreto di sequestro
preventivo, disposto in via di urgenza dalla Pg e poi convalidato dal Gip del
medesimo ufficio giudiziario relativamente ad una serie di opere edilizie in
corso di realizzazione in un albergo denominato Hotel Miramalfi, ha rigettato
parzialmente, con ordinanza emessa il 5 marzo 2015, il ricorso proposto da
Mansi Francesco, legale rappresentante della società proprietaria dell’albergo,
accogliendolo limitatamente alla ritenuta insussistenza del

fumus commissi

destinazione turistico-ricettiva dei manufatti oggetto del giudizio, antecedente
alla realizzazione delle opere asseritamente abusive, nonché in ordine al
sequestro di un muro di contenimento in cemento armato e della vicina area
adibita a giardino, trattandosi di opere e luoghi già oggetto di precedente
provvedimento di sequestro nell’ambito del medesimo procedimento penale.
Il Tribunale del riesame ha, invece, rigettato il ricorso quanto ai restanti
beni in sequestro, poiché in parte si trattava di opere realizzate a seguito di
permessi a costruire rilasciati illegittimamente e non ancora ultimate, ed in
parte in quanto si trattava di opere realizzate in difformità della autorizzazione
paesaggistica rilasciata per le medesime dagli organi competenti.
Ha proposto ricorso per cassazione il Mansi, nella predetta qualità,
lamentando il fatto che il Tribunale di Salerno non abbia adeguatamente
motivato né sulla pretesa illegittimità del permesso a costruire rilasciato al
ricorrente né sulla sussistenza del pericolo nel ritardo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Deve premettersi che, come espressamente stabilito dall’art. 325, comma
1, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti con i quali
sono stati respinti i gravami avverso i provvedimenti cautelari reali sono
proponibili esclusivamente per violazione di legge.
Data questa premessa, va anche ricordato che in tema di ricorsi afferenti
alla materia del provvedimento cautelare reale, la giurisprudenza di questa
suprema Corte, anche a Sezioni Unite, ha più volte ribadito come nell’ambito
del vizio dedotto dal ricorrente debbano ricomprendersi oltre ai tradizionali
errores in judicando o in procedendo, anche quei vizi della motivazione così
radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del
provvedimento o del tutto mancante ovvero privo dei requisiti minimi di
coerenza, completezza e ragionevolezza e, dunque, inidoneo a rendere
comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice.

2

delicti riguardante il reato di lottizzazione abusiva, attesa la già acquisita

Tali essendo i limiti che incontra il ricorso avverso l’ordinanza emessa dal
Tribunale del riesame in materia di provvedimenti di natura cautelare reale,
osserva il Collegio che il motivo di impugnazione formulato dal ricorrente è
inammissibile in quanto non esso il Mansi, lungi dal contestare una violazione
di legge in cui sarebbe incorso il Tribunale di Salerno (sia pure nella forma
della totale assenza o comunque mera apparenza della motivazione), ha
viceversa lamentato la adeguatezza della motivazione stessa del
provvedimento con il quale è stata rigettata la sua istanza di riesame, sia con

ordine alla ritenuta illegittimità del permesso a costruire rilasciato in favore
del ricorrente, sia con riferimento al ritenuto pericolo derivante dalla libera
disponibilità dei beni in sequestro, trattandosi di manufatti già ultimati per i
quali le dedotte difformità non comportano, ad avviso del ricorrente, alcun
incremento del carico urbanistico.
Osserva, infatti, il Collegio che la deducente difesa, quanto alla ricorrenza
del requisito del fumus, in più occasioni ha lamentato la difettività della
motivazione della ordinanza impugnata, laddove questa da una parte non
avrebbe preso in considerazione, oltre che gli elementi addotti dalla pubblica
accusa anche quelli presentati dalla difesa del ricorrente e d’altra parte
laddove il ricorrente qualifica come non adeguata la adozione della misura
cautelare reale in relazione ad elementi costruttivi, definiti “opere di arredo”
come tali non necessitanti del permesso a costruire.
Si tratta, come è evidente, di censure non riferibili ad una asserita
violazione di legge ma al contenuto della motivazione del provvedimento
impugnato, come tali, per quanto sopra esposto, non ammissibili nella
presente sede di impugnazione ex art. 325 cod. proc. pen.
Analogo discorso vale per ciò che riguarda l’affermata insussistenza di
esigenze cautelari connessi al cosiddetto periculum in mora.
Al proposito, infatti, il Tribunale di Salerno ha mostrato nel provvedimento
impugnato di aderire all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale, nel
caso di zone paesaggisticamente vincolate, debba sempre essere impedito,
mediante lo strumento del sequestro preventivo, l’uso dei manufatti che
rappresentano il prodotto del reato posto che il rischio di offesa al territorio ed
all’equilibrio ambientale perdura, a prescindere dalla ultimazione o meno
dell’opera, in stretta connessione all’utilizzazione del manufatto in questione
(Corte di cassazione, Sezione III penale, 10 febbraio 2013, n. 5954; idem
Sezione III penale, 15 ottobre 2013, n. 42363; idem
giugno 2013, n. 24539).

3

Sezione III penale 5

riferimento alla sussistenza del fumus commissi delicti, e ciò in particolare in

r

Prive di pregio sono pertanto, alla luce del riportato orientamento
giurisprudenziale, le considerazioni contenute nella parte finale del ricorso
proposto dal Mansi, attesa la irrilevanza ai fini della sussistenza del requisito
del pericolo, legittimante la adozione della misura cautelare reale, delle
argomentazioni ivi svolte, e peraltro smentite in punto di fatto nella ordinanza
impugnata, aventi ad oggetto la avvenuta ultimazione delle opere per cui si
procede a carico del ricorrente.
In conclusione, alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, segue,

pagamento delle spese processuali e della somma, così equitativamente
determinata, di 1000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2015
Il Consigliere estensore

Il Presidente

stante il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al

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