Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13677 del 07/03/2016
Penale Ord. Sez. 6 Num. 13677 Anno 2016
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PETROLLINI YARI N. IL 23/10/1973
avverso la sentenza n. 26656/2015 CORTE DI CASSAZIONE di
ROMA, del 21/10/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
Uditi difensor Avv.;
Data Udienza: 07/03/2016
RITENUTO IN FATTO
1.
Petrollini Yari propone ricorso straordinario avverso la sentenza di questa
Corte -Seconda Sezione penale-, in epigrafe indicata, deducendo omessa notifica
dell’avviso della data dell’udienza di trattazione del ricorso per cassazione (21
ottobre 2015), al ricorrente e al difensore di fiducia, avv. Pardo Cellini, abilitato
al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, nominato in data 14-5-2014, con
atto allegato al ricorso. Del resto, l’avviso non è stato neppure notificato al
precedente difensore, avv. Massimiliano Soldi, che non è cassazionista. Ragion
soltanto il 12-11-2015, mediante l’ordine di carcerazione, emesso dal pubblico
ministero.
2. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata e fissazione di
nuova udienza, previa sospensione degli effetti della sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato. Risulta infatti dagli atti del giudizio di
legittimità che l’avviso è stato notificato, ex art. 148, comma 2-bis, cod.proc.
pen., via fax, al numero 0571663663, sicuramente corrispondente a quello del
difensore, avv. Pardo Cellini, in quanto indicato anche sulla carta intestata sulla
quale è stato vergato il ricorso.
2. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
milleconquecento, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle
ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma , il 7-3-2016.
per cui sia l’avv. Pardo Cellini che il ricorrente hanno avuto notizia della sentenza