Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13676 del 07/03/2016


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Penale Ord. Sez. 6 Num. 13676 Anno 2016
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GOLINO ROSANNA N. IL 29/12/1969
avverso la sentenza n. 53794/2014 CORTE DI CASSAZIONE di
ROMA, del 18/06/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 07/03/2016

RITENUTO IN FATTO
1. Golino Rosanna propone ricorso straordinario avverso la sentenza di
questa Corte -Seconda Sezione penale -, in epigrafe indicata, deducendo
omesso esame del motivo di ricorso relativo al travisamento della prova
documentale inerente al “progetto di risanamento” del 25 maggio 2006
nonché dei motivi di ricorso afferenti alle statuizioni civili della sentenza di
merito. Per quanto attiene al primo profilo, la ricorrente osserva che la Corte
ha risposto, in relazione al primo motivo di ricorso, soltanto con affermazioni

una motivazione meramente apparente, segnatamente nella parte in cui la
difesa aveva segnalato che una corretta valutazione della prova avrebbe
necessariamente determinato la retrodatazione della condotta penalmente
rilevante, con conseguente maturazione del termine prescrizionale in epoca
antecedente all’emanazione della sentenza d’appello. In relazione al secondo
motivo di ricorso, la sentenza impugnata ha invece omesso qualunque
considerazione, a fronte della formulazione di una specifica doglianza in
ordine alla legittimità della condanna per la tentata truffa contestata al capo
B), trascurando la distinzione tra quest’ultima imputazione e quella
contestata al capo A), concernente una condotta del tutto distinta.

2. Anche in ordine alla problematica relativa alle statuizioni civili,la Corte ha
risposto con affermazioni prive di qualunque riferimento al tenore del ricorso
e della sentenza impugnata e potenzialmente idonee, in astratto, a motivare
qualunque decisione di rigetto.
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Le doglianze formulate non possono trovare ingresso in questa sede. Il
ricorso straordinario è infatti proponibile esclusivamente per porre rimedio
ad errori percettivi che siano stati causati da una svista o da un equivoco e
che abbiano esplicato influenza sul processo formativo della volontà, sì da
condurre a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata in
mancanza dei predetti errori. Sono dunque estranei all’ambito di
applicazione dell’istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche o
l’attribuzione ad esse di un’inesatta portata (Sez. U., n. 16103 del 27-32002, Rv. 221280). Così come, più in generale, si esula dall’ambito di
operatività della norma in disamina laddove la decisione abbia comunque

1

apodittiche, del tutto avulse dai contenuti degli atti processuali e dunque con

,•■••

contenuto valutativo, essendo, in tale ipotesi, configurabile un errore non di
fatto bensì di giudizio (Sez. U., n. 37505 del 14-7-2011, Rv. 250527). Nel
caso in disamina, il ricorrente non lamenta la sussistenza di un errore
percettivo da parte del giudice di legittimità ma sollecita una rinnovata
valutazione, in questa sede, delle problematiche oggetto del ricorso
originario: ciò che esula dall’ambito della cognizione di questa Corte, in sede
di ricorso straordinario. Il giudice di legittimità, nella sentenza impugnata, ha
ampiamente argomentato sulle tematiche oggetto delle censure

motivazione insindacabile in questa sede, come si desume, in
particolare,dalle considerazioni formulate alle pagine 2 e 3 della sentenza
impugnata.
2. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
millecinquecento, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle
ammende.

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della Cassa
delle ammende

Così deciso in Roma , il 7-3-2016.

prospettate,esaminando le doglianze del ricorrente e respingendole con

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