Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1367 del 27/05/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 1367 Anno 2016
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto dal:
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Reggio Calabria;

nei confronti di:
MAIO Vincenzo, nato a Montebello Ionico (Rc) il 11 ottobre 1940;
MAIO Barbara, nata a Reggio Calabria il 9 luglio 1971;
NIRTA Giuseppe, nato a Siderno il 17 ottobre 1987;
PARLONGO Bruno, nato a Ardore (Rc) il 25 ottobre 1962;

avverso la sentenza n. 136/14 emessa in data 3 luglio 2014 dal Gup del Tribunale
di Locri;

letti gli atti di causa, la sentenza impugnato e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Eugenio
SELVAGGI, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Data Udienza: 27/05/2015

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza pronunziata in data 3 luglio 2014 all’esito di udienza
preliminare, il Gup del Tribunale di Locri ha prosciolto, disattendendo la
richiesta di rinvio a giudizio formulata nei loro confronti dal competente Pm in
data 10 gennaio 2014, Maio Vincenzo, Maio Barbara, Parlongo Bruno e Nirta
Giuseppe dai reati loro addebitati, consistenti nella commissione di più episodi
di frode fiscale a partire dall’anno di imposta 2006, attraverso la indicazione di

da parte di tale Nirta Antonio di fatture, intestate ad imprese gestite dai
prevenuti, relative ad operazioni inesistenti.
Secondo il giudicante gli elementi a carico dei prevenuti addotti dalla
pubblica accusa a sostegno delle predette imputazioni sarebbero fattori
meramente sintomatici non idonei a costituire una valida fonte di prova dei
reati, dovendo questi essere valutati liberamente dal giudice unitamente ad
elementi di riscontro che diano certezza della esistenza delle condotte
criminose ascritte agli imputati.
Avendo il Gup ritenuto che eventuali esiti dibattimentali delle indagini
svolte non si caratterizzerebbero, secondo il suo avviso, per essere
significativi nel senso della dimostrazione della penale responsabilità dei
prevenuti, ne ha, pertanto, disposto il proscioglimento.
Ha proposto ricorso per cassazione avverso detta sentenza il Procuratore
generale presso la Corte di appello di Reggio Calabria, dolendosi sia della
omessa motivazione della sentenza impugnata sia del fatto che la stessa
sarebbe stata emessa in violazione di legge.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, essendo risultato fondato, è, pertanto, meritevole di
accoglimento.
Osserva, infatti, il Collegio che, secondo la costante giurisprudenza di
questa Corte, ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere ai
sensi dell’art. 425 cod. proc. pen. il Giudice dell’udienza preliminare deve
esprimere una valutazione prognostica in ordine alla completabilità degli atti
di indagine ed alla inutilità del dibattimento, anche in presenza di elementi di
prova contraddittori o insufficienti, dando conto del fatto che il materiale
probatorio acquisito agli atti sia insuscettibile di completamento e che il
proprio apprezzamento in ordine alla sussistenza della prova positiva
dell’innocenza ovvero in ordine alla mancanza della prova della colpevolezza
dell’imputato sia in grado di resistere ad un approfondimento nel corso del
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costi fittizi nelle rispettive dichiarazioni dei redditi, imputabili alla emissione,

contraddittorio dibattimentale (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 27
agosto 2014, n. 36210).
Si è, in particolare affermato che è inibita al giudice dell’udienza
preliminare non soltanto la valutazione nel merito del materiale probatorio
devoluto di fronte a lui, non potendo, quindi, egli esprimere giudizi in merito
alla sussistenza o meno della penale responsabilità dell’imputato, ma che gli è
altresì vietato di disporre il proscioglimento dell’imputato in tutti i casi in cui le
fonti di prova si prestino a soluzioni alternative e aperte o, comunque, ad una

cassazione, Sezione II penale, 5 dicembre 2013, n. 48831).
Nella fattispecie il Gup del Tribunale di Locri, contravvenendo ai riportati
principi, ha pronunziato il proscioglimento dei prevenuti, sebbene abbia
espressamente dato atto della esistenza di fattori seriamente indizianti a
carico degli imputati e sintomatici di una possibile responsabilità penale da
valutarsi, unitamente ad eventuali elementi di riscontro, sulla base del
principio del libero convincimento del giudice.
In maniera del tutto ingiustificata, a questo punto, il Gup ha escluso la
possibilità di acquisire siffatti elementi di riscontro in sede dibattimentale,
sebbene il medesimo giudicante abbia dato atto della esistenza di
dichiarazioni lato sensu confessorie rese dai prevenuti nel corso delle indagini,
delle quali, travalicando il limiti della sua cognizione, egli ha affermato la
inutilizzabilità in giudizio, escludendone, peraltro,

a priori

anche la

riproducibilità in sede dibattimentale.
In tal senso il giudicante ha trasmodato rispetto al proprio ambito
cognitivo, giungendo sino ad affermare la esigenza di pronunziare il
proscioglimento dei prevenuti ai sensi dell’art. 425 cod. proc. pen. in quanto
non sarebbe stata raggiunta all’esito delle svolgimento delle indagini
preliminari la dimostrazione della loro penale responsabilità “al di là di ogni
ragionevole dubbio”, trascurando di considerare che siffatto criterio di giudizio
non si attaglia alla fase della udienza preliminare, concernendo
esclusivamente, come inequivocabilmente segnalato dalla collocazione
topografica della disposizione che lo prevede (íd est: l’art. 533, comma 1, cod.
proc. pen.), il solo giudizio dibattimentale.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata, senza rinvio e
gli atti debbono essere rimessi al Tribunale di Locri affinché sia nuovamente
esaminata la richiesta di rinvio a giudizio dei prevenuti come a suo tempo
formulata dal Pm di tale sede giudiziaria in data 10 gennaio 2014.
PQM

3

nuova valutazione all’esito della loro verifica in sede dibattimentale (Corte di

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli
atti al Tribunale di Locri.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2015
Il P e idente

Il Consigliere qstensor

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