Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13669 del 08/03/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13669 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAJII YOUNESS N. IL 20/08/1984
avverso la sentenza n. 3050/2015 TRIBUNALE di BOLOGNA, del
09/07/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;
Data Udienza: 08/03/2016
r. g. n. 32958-15
FATTO E DIRITTO
1 .-. Il ricorrente impugna per cassazione la sentenza di cui in epigrafe, resa ai sensi dell’art. 444
c.p.p., che gli ha applicato la pena secondo la concorde richiesta delle parti.
Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art. 129
c.p.p., anche in riferimento alla mancata applicazione della attenuante di cui all’art. 114 c.p.
2 .-. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per assoluto difetto di specificità dei motivi
addotti a sostegno. Il ricorrente, in vero, pur dolendosi della insufficienza delle argomentazioni
poste alla base della decisione impugnata, non indica in alcun modo le ragioni per le quali, in
presenza di una richiesta di applicazione della pena da lui proveniente, che presupponeva la
rinuncia implicita a qualsiasi questione sulla colpevolezza, il Giudice avrebbe dovuto nondimeno
disattendere tale richiesta e pervenire ad una decisione di proscioglimento basata sull’evidenza della
insussistenza del fatto, della sua mancata commissione da parte dell’imputato, della presenza di
cause di giustificazione, dell’insussistenza dell’elemento soggettivo o in genere della sua inidoneità
ad integrare gli estremi del reato contestato. A parte il fatto che le censure sono tutte inammissibili,
in quanto mirano a ricostruire i fatti, in relazione alla invocata applicazione della attenuante, in
modo diverso da quanto concordato.
3 .-. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in
ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro millecinquecento, non
ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Per questi motivi
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro millecinquecento in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza dell’8-3-2016.
camera di consiglio: 8-3-2016