Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1366 del 15/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1366 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: MARINI LUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MODICA GIUSEPPE N. IL 26/05/1958
avverso la sentenza n. 5500/2011 TRIBUNALE di PALERMO, del
01/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI MARINI;

Data Udienza: 15/11/2013

Con sentenza in data 1/6/2012 del Tribunale di Palermo il Sig. Giuseppe MODICA è stato
condannato alla pena di 25.000,00 euro di ammenda in relazione al reato previsto dagli artt.5
e 6 della legge 30 aprile 1962, n.283, commesso il 13/12/2009.
Avverso tale decisione è stato proposto appello, qualificato come ricorso in quanto proposto
contro sentenza inappellabile ex art.593, comma 3, cod. proc. pen., col quale si lamenta la
mancata assoluzione.

Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p., di sostenere le spese del
procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n.186,
e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare
in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la
somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15/11/2013.

Trattandosi di impugnazione proposta direttamente dal Difensore non iscritto all’albo speciale
per il patrocinio davanti questa Corte, si è in presenza di contrasto con la previsione
dell’art.613 cod. proc. pen. e conseguente inammissibilità dell’impugnazione stessa.

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