Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13651 del 08/03/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13651 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
D’ALESSANDRO LUIGI N. IL 18/11/1952 parte offesa nel
procedimento
c/
DI GIROLAMO ANGELO N. IL 23/04/1972
avverso l’ordinanza n. 2396/2012 GIP TRIBUNALE di CHIETI, del
03/06/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;
Data Udienza: 08/03/2016
La difesa di D’Alessandro Luigi, che rivendica la qualità di parte offesa, propone ricorso avverso
l’ordinanza del 03/06/2015 con il quale il Gip del Tribunale di Chieti ha disposto l’archiviazione
della notizia di reato a carico di Di Girolamo Angelo in relazione al reato di cui all’art. 368 cod.
pen., valutando contestualmente inammissibile l’opposizione proposta.
Si lamenta nel ricorso vizio di motivazione del provvedimento impugnato.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 500 in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 8 marzo 2016
Consigl re est.
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti, all’atto in cui avverso
l’ordinanza che dispone l’archiviazione è proponibile ricorso (art. 409 comma 6 cod. proc. pen.)
esclusivamente nei casi di nullità per violazione delle norme in tema di contraddittorio, ex art.
127 comma 5 cod. proc. pen., nella specie non contestata.