Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1365 del 27/05/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 1365 Anno 2016
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

DEMARIA Paola, nata a Torino il 9 novembre 1961;

avverso la ordinanza del 18 settembre 2014 del Tribunale di Savona;

letti gli atti di causa, ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Eugenio
SELVAGGI, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del
ricorso.

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Data Udienza: 27/05/2015

RITENUTO IN FATTO
Demaria Paola ha interposto ricorso per cassazione avverso la ordinanza
del 18 settembre 2014 con la quale il Tribunale di Savona ha rigettato la
richiesta di riesame presentata dalla odierna ricorrente avverso il
provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di
Savona il precedente 19 maggio 2014 ed avente ad oggetto beni mobili ed
immobili nella sua disponibilità sino alla concorrenza della somma di euro
107.290,00.

quale è indagata in relazione al reato di cui all’art. 10-ter del dlgs n. 74 del
2000 per avere, in quantità di legale rappresentante della Mediawest srl,
omesso di versare l’Iva dovuta in base alla dichiarazione presentata per un
ammontare pari alla somma sopraindicata, non ha contestato l’omesso
versamento ma ha lamentato il fatto che il giudice del cautelare, nel
concedere il sequestro, non ha tenuto conto della insussistenza del pericolo
nel ritardo né ha verificato la possibilità di disporre il sequestro sul profitto del
reato, cioè sulla somme indebitamente sottratte alla imposizione fiscale dalla
società Mediawest, unico beneficiario del reato contestato.
Il Tribunale, nel rigettare la richiesta di riesame, ha osservato che nel
caso di specie non solo non è possibile accertare quale sia stata la effettiva
destinazione delle somme costituenti il profitto del reato, ma anche che
questo si è concretizzato in un risparmio di spesa, come tale non aggredibile.
Quanto alla sussistenza del requisito del pericolo il Tribunale ha ribadito
l’orientamento secondo il quale, in caso di sequestro finalizzato alla confisca
per equivalente, esso coincide con la stessa confiscabilità del bene.
Come detto ha presentato ricorso per cassazione avverso detta ordinanza
la Demaria, deducendo, in sintesi, la violazione di legge per avere il Tribunale
confermato il provvedimento emesso dal Gip senza che fosse stata
preventivamente verificata la impossibilità di procedere al sequestro di beni
che, per essere direttamente riferiti al patrimonio della Mediawest,
costituivano il profitto del reato per cui si indaga.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risultato infondato non è, pertanto, meritevole di accoglimento.
Questa Corte ha, infatti, in più occasioni avuto modo di ribadire il principio
– applicabile alle ipotesi di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente
disposto nel corso di indagini aventi ad oggetto reati in materia fiscale
commessi dal legale rappresentante della società soggetto di imposta, che deve
essere, pertanto, considerata la diretta beneficiaria della condotta illecita – che
è ammissibile l’esecuzione del provvedimento cautelare reale a carico del
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Nella predetta ordinanza il Tribunale ligure ha precisato che la Demaria, la

patrimonio della persona fisica ogniqualvolta non sia immediatamente possibile
attingere con il predetto provvedimento cautelare, che in tal caso assumerebbe
la finalizzazione non alla confisca per equivalente ma quella della confisca
diretta, il profitto immediatamente conseguito, sia pure attraverso il risparmio
di spesa, dal soggetto impersonale nel cui interesse ha agito il legale
rappresentante, materiale esecutore della condotta costituente reato (Corte di
cassazione, Sezioni unite penali, 15 marzo 2014, n. 10561).
Va, peraltro, precisato che, ai fini della concreta possibilità di eseguire il

pretendere la preventiva ricerca generalizzata presso la società dei beni
costituenti il profitto di reato, giacché, durante il tempo necessario per
l’espletamento di tale ricerca, potrebbero essere occultati gli altri beni
suscettibili di confisca per equivalente, così vanificando ogni esigenza di
cautela.
E’, perciò, sufficiente, ai fini della legittimità del sequestro operato in danno
non del beneficiario del reato ma del suo autore, che sia evidenziata, in sede di
adozione del provvedimento di sequestro in danno del legale rappresentante
della società fiscalmente inadempiente ovvero in sede di provvedimento che,
giudicando all’esito del riesame, abbia confermato la misura cautelare reale,
una ragionevole situazione di difficoltà nel reperimento di beni della persona
giuridica; l’adempimento di tale onere è condizione sufficiente per consentire
l’aggressione dei beni del legale rappresentante della persona giuridica.
Nel caso in esame il Tribunale di Savona ha messo in luce la circostanza
che, allo stato degli atti, non vi era modo di accertare né quale fosse stata la
effettiva destinazione data al profitto conseguito dalla Mediawest attraverso
l’omesso versamento dell’IVA risultante dalle dichiarazioni annuali né,
tantomeno, se lo stesso fosse ancora, sia pure trasformato nella sua materiale
oggettività, nella disponibilità della predetta Società.
Tale rilievo, sebbene sia stato dal giudice del riesame posto in correlazione
con l’affermazione secondo la quale, essendo tale profitto costituito da un
risparmio di spesa, esso sarebbe anche per questo solo motivo non aggredibile
(affermazione questa contrastante con il prevalente indirizzo della
giurisprudenza, orientato, invece, nel ritenere che, essendosi convertito tale
mancato esborso in un risparmio di spesa esso deve intendersi materializzato in
qualunque utilità rinvenibile nel patrimonio societario: Corte di cassazione,
Sezioni unite penali, 18 settembre 2014, n. 38342), deve, comunque, essere
ritenuto sufficiente a giustificare il ricorso al sequestro per equivalente dei beni
personali dell’individuo indagato penalmente, anche in considerazione del fatto
che la stessa parte ora ricorrente ha del tutto trascurato di fornire indicazioni,
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sequestro preventivo sul profitto conseguito dalla società, non è possibile

che, stante la sua veste all’interno della organizzazione della Mediawest,
difficilmente le potevano mancare, in merito alla eventuale presenza di cespiti
patrimoniali riconducibili alla compagine imprenditoriale che avrebbero potuto
costituire l’oggetto del sequestro finalizzato alla confisca diretta del profitto del
reato.
Il ricorso va, pertanto, rigettato, con la derivante condanna della Demaria
al pagamento delle spese processuali.
PQM

Così deciso in Roma, il 27 maggio 2015
Il Consigliere estensore

Il P sidente

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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