Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13649 del 08/03/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13649 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GIANFORTE CIRO N. IL 04/09/1953 parte offesa nel procedimento
ABBATE ROSALBA N. IL 22/05/1952 parte offesa nel procedimento
c/
IGNOTI
avverso l’ordinanza n. 536/2015 GIP TRIBUNALE di
CALTANISSETTA, del 0/06/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;
Data Udienza: 08/03/2016
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La difesa di Gianforte Oro e Abbate Rosalba, che rivendicano la qualità di parte offesa,
propone ricorso avverso l’ordinanza del 07/06/2015 con il quale il Gip del Tribunale di
Caltanissetta ha disposto l’archiviazione della notizia di reato a carico di Sidoti Giuseppe in
relazione al reato di cui all’art. 323 cod. pen.
Si lamenta nel ricorso vizio di motivazione del provvedimento impugnato.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 500 ciascuno in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 8 marzo 2016
liere est.
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti all’atto in cui avverso
l’ordinanza che dispone l’archiviazione è proponibile ricorso (art. 409 comma 6 cod. proc. pen.)
esclusivamente nei casi di nullità per violazione delle norme in tema di contraddittorio, ex art.
127 comma 5 cod. proc. pen. nella specie non contestata.